Liti civili, più strade per fare pace

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Nuove procedure di conciliazione per “fare pace” al di fuori del processo, con un ruolo centrale degli avvocati. È la strategia del Governo per «degiurisdizionalizzare» il sistema giustizia italiano, ingolfato da cinque milioni di cause civili pendenti. Una mole di arretrato enorme, per ridurre la quale la riforma varata lo scorso 29 agosto dal Consiglio dei ministri punta sulla negoziazione assistita con i legali, che sarà obbligatoria in alcune materie – tra cui i danni da incidenti stradali – e facoltativa in quasi tutte le altre, tranne le cause per diritti indisponibili. Possibile anche la separazione e il divorzio consensuale dall’avvocato. Ma il rovescio della medaglia è una moltiplicazione delle procedure e degli organismi cui rivolgersi.
Maglione e Marinaro u pagina 6 
L’arma prescelta dal Governo per aggredire i 5 milioni di procedimenti civili arretrati ha un nome che sembra uno scioglilingua: «Degiurisdizionalizzazione». La strategia, però, non è uno scherzo. Ad articolarla è la riforma approvata dal Consiglio dei ministri del 29 agosto e proposta dal ministro Andrea Orlando.
Il pacchetto per la giustizia civile introduce quattro strumenti di soluzione stragiudiziale delle controversie, pensati per “spostare” o non fare arrivare le cause di fronte ai giudici: gli arbitrati per le cause in corso di fronte a un collegio formato da avvocati, le negoziazioni assistite dai legali, facoltative in alcuni casi e obbligatorie in altri, e i nuovi percorsi per le separazioni e i divorzi consensuali.
Ma non si tratta di un modello inedito per la giustizia civile. Anzi. Gli strumenti che ora debuttano si aggiungono a una serie di forme alternative di risoluzione delle controversie già esistenti, alcune obbligatorie, altre facoltative, per ognuna delle quali cambiano l’organismo a cui rivolgersi, la procedura e i costi. Tanto che l’universo della conciliazione – creato per semplificare la gestione delle liti tra privati, cittadini e imprese – può diventare una babele per i non addetti ai lavori.
Le «vecchie» procedure
Negli anni scorsi sono stati introdotti – a volte in maniera sporadica e disorganica – numerosi procedimenti conciliativi stragiudiziali. Ad esempio, tra i percorsi obbligatori c’era quello da seguire per le controversie individuali di lavoro (trasformato in facoltativo nel 2010) e quello che imponeva di tentare la conciliazione presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura per le liti sui contratti agrari (abrogato nel 2011).
Sono invece ancora in vigore il tentativo obbligatorio di conciliazione al Corecom in materia di telefonia e telecomunicazioni e quello relativo ad alcune controversie sul diritto d’autore. Mentre è facoltativo, ad esempio, il tentativo di mediazione di fronte agli organismi di conciliazione o alle Camere di commercio per le liti in materia di turismo.
Un ruolo fondamentale per l’evoluzione del sistema di conciliazione l’ha avuto il Dlgs 5/2003, che ha disciplinato il processo societario e ha previsto una prima regolamentazione organica della conciliazione (anche se settoriale e solo facoltativa), che ha poi costituito la base della disciplina della mediazione.
A dettare le nuove regole è stato il Dlgs 28/2010. Ha introdotto il tentativo di mediazione come strumento generale di composizione delle liti civili e commerciali di fronte agli organismi accreditati dal ministero della Giustizia. E l’ha anche reso obbligatorio prima di iniziare un processo in una serie di materie: dal condominio alle divisioni, dai contratti bancari e finanziari alle locazioni.
Bocciata a fine 2012 dalla Corte costituzionale, la mediazione obbligatoria è stata reintrodotta un anno fa.
Ma nonostante l’introduzione della mediazione “generale” non sono mai stati cancellati i procedimenti obbligatori “speciali” già esistenti. Procedimenti che anzi possono funzionare a loro volta da «condizione di procedibilità» in giudizio al posto di quelli previsti dal Dlgs 28. Il doppio binario si propone, così, nel caso delle controversie che riguardano contratti finanziari e bancari: in alternativa alla mediazione, le parti possono attivare, rispettivamente, la conciliazione presso la camera Consob e il procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario.
C’è poi la classica procedura dell’arbitrato, che però – anche dopo la riforma del 2006 – è rimasta poco diffusa. E questo anche se le forme “amministrate” presso le Camere di commercio e gli altri enti che ne gestiscono e regolamentano il procedimento pongano rimedio alle principali criticità dell’arbitrato “ad hoc”, cioè regolato direttamente dalle parti nella clausola compromissoria del contratto.
I nuovi strumenti
La riforma del processo civile scommette ora sul coinvolgimento degli avvocati per abbattere l’arretrato. In particolare, ad accelerare la chiusura delle liti in corso dovrebbe contribuire la possibilità data alle parti di trasferire di fronte a un collegio di arbitri le controversie aperte in tribunale o in appello, che però non devono riguardare diritti indisponibili, né le materie di lavoro o previdenza, e non devono essere state assunte in decisione. In questo caso gli arbitri sono scelti – d’intesa tra le parti o dal presidente dell’Ordine – tra gli avvocati iscritti all’Albo locale da almeno tre anni.
La convenzione di negoziazione assistita, invece, consentirà ai litiganti (anche nelle controversie di lavoro) di affidarsi ai propri avvocati per la soluzione definitiva della controversia. Inoltre, sarà obbligatorio passare dalla negoziazione assistita prima di andare in giudizio in alcuni casi: le controversie regolate dal Codice del consumo, i risarcimenti da incidenti stradali (per cui fino al 2012 era obbligatorio tentare la mediazione) e le domande di pagamento fino a 50mila euro (esclusi i casi in cui è obbligatoria la mediazione).
Non è tutto. Potranno ricorrere alla negoziazione assistita dagli avvocati anche marito e moglie per separarsi o divorziare consensualmente, se non hanno figli minori o con handicap gravi o comunque non autosufficienti economicamente. Infine, le coppie in crisi, per separarsi o divorziare, potranno rivolgersi anche all’ufficiale dello stato civile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le liti degli italiani Cause e procedimenti avviati o in corso di fronte ai magistrati e ai conciliatori Le liti iscritte in mediazione nei primi tre mesi del 2014 58.389 1.319.654 I procedimenti civili di fronte al giudice di pace in corso al 30 giugno 2013 I ricorsi presentati all’Arbitro bancario e finanziario nel 2012 5.653 ADR I processi per risarcimento danni da circolazione avviati di fronte al giudice di pace nel 2012 272.443 I procedimenti in materia di lavoro pubblico e privato iniziati in tribunale nel 2012 145.497 I procedimenti di mediazione depositati presso gli organismi delle Camere di commercio da marzo 2011 a giugno 2014 53.543 Le separazioni e i divorzi consensuali del 2012 in cui si stima non siano coinvolti figli minori o con handicap gravi 52.021 Le conciliazioni svolte nel 2012 dai Corecom italiani 70.000 3.328.455 I procedimenti civili in corso al 30 giugno 2013 di fronte al tribunale ordinario Le procedure di arbitrato gestite dalle Camere di commercio trail 2002 e il 2013 5.700

TELEFONI ED ENERGIA

Cellulari, web e pay-tv dal Corecom

LA DOPPIA OPZIONE
Per le controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni (servizi di telefonia mobile e fissa, operatori internet, telefonia pubblica, servizi di televisione a pagamento) è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione che può svolgersi gratuitamente presso i Corecom competenti per territorio davanti ai quali compaiono i consumatori e le società del settore. In alternativa, è possibile attivare la procedura presso le Camere di commercio
IL SETTORE ENERGIA
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico offre gratuitamente il servizio di conciliazione ai clienti del settore energia. 
Il servizio, gestito da Acquirente unico per conto dell’Autorità, è volontario, gratuito e si svolge interamente online. La procedura coinvolge il cliente o un suo delegato, il venditore e/o il distributore di energia interessato e il conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo CHE COSA CAMBIA La riforma della giustizia approvata dal Governo non investe le procedure di conciliazione esistenti per le controversie in materia di telecomunicazioni ed energia

SUBFORNITURA E FRANCHISING

Iter ad hoc per i contratti tra imprese

GLI ALTRI CONTRATTI
Altri procedimenti conciliativi stragiudiziali sono disciplinati nella legislazione che ha preceduto l’introduzione della mediazione e sono ancora in vigore. Nelle Camere di commercio, ad esempio, avviene il tentativo obbligatorio di conciliazione per le liti sui contratti di subfornitura. Per i contratti di franchising, invece, il tentativo è facoltativo
TURISMO
Per le controversie sul turismo, il Codice del consumo, nel rinviare alla normativa sulla mediazione, ha previsto che è facoltativa, precisando che l’eventuale inserimento della clausola nei contratti deve essere approvata per iscritto dal turista.
Resta salva, per il turista e per tutti consumatori, la possibilità di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla conciliazione davanti alle commissioni arbitrali o conciliative nelle Camere di commercio, anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori CHE COSA CAMBIA La riforma della giustizia approvata dal Governo chiarisce che restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti di conciliazione e di mediazione

SEPARAZIONI E DIVORZI

Il matrimonio non finisce in tribunale

DALL’AVVOCATO
La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere utlizzata anche per le separazioni e i divorzi consensuali (e per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio). Questa possibilità è esclusa se i coniugi hanno figli minori, maggiorenni incapaci o con handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’accordo raggiunto produce gli stessi effetti dei provvedimenti del giudice
IN MUNICIPIO
Marito e moglie potranno decidere di concludere un accordo di separazione personale o di divorzio (e di modifica delle condizioni) anche rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile, anche di un Comune diverso da quello in cui si erano sposati. Anche questa possibilità è esclusa se ci sono figli minori o non autosufficienti.
L’atto compilato e sottoscritto di fronte all’ufficiale dello stato civile ha le stesse caratteristiche dei provvedimenti giudiziali CHE COSA CAMBIA I due nuovi percorsi alternativi al ricorso al giudice per le separazioni e i divorzi consensuali saranno introdotti dalla riforma della giustizia

ARBITRATI RITUALI

Decidono tecnici ed esperti

LO STRUMENTO
L’arbitrato è uno strumento di risoluzione delle liti civili e commerciali, alternativo al processo giurisdizionale. La procedura consente alle parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici 
ed esperti della materia
QUANDO SI UTILIZZA
È possibile utilizzare l’arbitrato se le parti hanno inserito, nel contratto o nello statuto sociale, una clausola arbitrale oppure, qualora la lite sia già insorta, se hanno redatto un compromesso. Inoltre, le parti possono stabilire, con un’apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati
L’ARBITRATO AMMINISTRATO
Nella prassi si diffonde sempre più l’arbitrato “amministrato” da una istituzione a ciò preposta – spesso la Camera di commercio – che ne regolamenta e gestisce la procedura rendendo trasparenti e predeterminati i costi CHE COSA CAMBIA La riforma vuole potenziare l’istituto dell’arbitrato, anche con l’estensione della translatio judicii ai rapporti tra processo e arbitrato e la razionalizzazione dell’impugnativa del lodo arbitrale

ARBITRATI PER CAUSE IN CORSO

Un collegio composto da avvocati


LE LITI COINVOLTE
Le parti possono chiedere di trasferire le cause civili in corso in tribunale o in appello di fronte a un collegio di arbitri. La chance è ammessa solo per le controversie che non riguardano diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Inoltre, la causa non deve essere ancora stata assunta in decisione
COME FUNZIONA
Le parti, con istanza congiunta, chiedono al giudice di trasferire la lite di fronte agli arbitri. Il giudice trasmette il fascicolo al presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati del circondario per la nomina del collegio. Il procedimento prosegue quindi di fronte agli arbitri
GLI ARBITRI
Gli arbitri sono individuati, d’accordo tra le parti o dal presidente del consiglio dell’Ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’Albo territoriale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che si sono dichiarati disponibili in precedenza CHE COSA CAMBIA La riforma della giustizia punta molto sul trasferimento agli arbitri di procedimenti in corso di fronte al giudice. L’obiettivo è quello di abbattere l’arretrato civile

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Decisione a un terzo imparziale


LO STRUMENTO «BASE»
La mediazione costituisce il principale strumento di composizione negoziale delle liti civili e commerciali che riguardano diritti disponibili. 
Si svolge presso un organismo accreditato dal ministero della Giustizia attraverso l’opera di un mediatore – terzo imparziale e appositamente formato – che assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole, anche con la formulazione di una proposta
TRE PROCEDURE
Introdotta e disciplinata dal decreto legislativo 28/2010, la mediazione è condizione di procedibilità in giudizio per le liti che riguardano una serie di materie, dai contratti assicurativi al condominio. 
La procedura si può anche attivare in via facoltativa o inserendo una clausola ad hoc nei contratti. Inoltre, il giudice, anche nei giudizi di appello – valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti – può disporre che le parti tentino di trovare un accordo CHE COSA CAMBIA Nessuna novità per la mediazione, che, dopo la bocciatura della Consulta, 
è stata reintrodotta in forma obbligatoria per alcune materie un anno fa

NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA

Per i danni da incidenti stradali

ITER ASSISTITO DAI LEGALI
La riforma della giustizia fa debuttare l’obbligo per chi vuole iniziare una causa in alcune controversie di invitare, tramite il suo avvocato, l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Si tratta delle controversie disciplinate dal Codice del consumo, di quelle in materia di risarcimento del danno da incidenti stradali e delle domande di pagamento fino a 50mila euro (quando non è obbligatoria la mediazione)
TERMINE DI 30 GIORNI
Perché la condizione di procedibilità si consideri avverata è sufficiente che l’invito di chi vuole iniziare la causa non sia seguito dall’adesione o che sia seguito da un rifiuto dell’altra parte entro 30 giorni o che comunque sia passato il termine di un mese
I PROVVEDIMENTI URGENTI
Il procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale CHE COSA CAMBIA La negoziazione assistita obbligatoria è regolata dal decreto legge di riforma della giustizia, ma acquisterà efficacia solo dopo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

NEGOZIAZIONE FACOLTATIVA

Escluse le liti sui diritti indisponibili

UNA CHANCE IN PIÙ
Al di là dei casi in cui è obbligatoria, le parti di una controversia possono sempre stipulare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. Sono escluse solo le controversie che riguardano diritti indisponibili. È invece possibile per le controversie in materia di lavoro
LA CONVENZIONE SCRITTA
La convenzione di negoziazione assistita – che deve essere redatta in forma scritta – è un accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia con l’assistenza dei propri legali. La convenzione deve precisare il termine concordato dalle parti per espletare la procedura, che non può essere meno di un mese, e l’oggetto della controversia
CLIENTI SUBITO INFORMATI
Per gli avvocati è dovere deontologico informare i clienti, al momento del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita CHE COSA CAMBIA Lo strumento debutta con la riforma della giustizia. L’obiettivo è quello di riuscire, coinvolgendo gli avvocati delle parti, a chiudere le liti prima che arrivino in tribunale

CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI

Le controversie su conti correnti e investimenti

ARBITRO PRESSO BANKITALIA
Per le liti sui contratti bancari e finanziari è prevista la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
È consentito, in via alternativa, anche l’accesso ad altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. In particolare, per le operazioni e i servizi bancari e finanziari, è possibile rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario presso la Banca d’Italia, un sistema che non prevede la necessità di assistenza legale. Le decisioni rese secondo diritto non sono vincolanti, ma se la banca non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico
CONCILIAZIONE ALLA CONSOB
Per le liti legate all’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela che riguardano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, si può attivare la conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato Consob, che gestisce l’arbitrato anche in una forma semplificata CHE COSA CAMBIA La riforma della giustizia lascia invariata la conciliazione presso l’Abf e la camera Consob. Le procedure sono rimaste invariate anche dopo l’introduzione della mediazione obbligatoria

CONTRATTI DI LAVORO

C’è l’obbligo sui licenziamenti «giustificati»

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA
Per le controversie individuali di lavoro (regolate dall’articolo 409 del Codice di procedura civile) è prevista, in via facoltativa, la possibilità di attivare un tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione alla direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, anche tramite il sindacato.
Lo stesso tipo di lite può essere decisa da arbitri, se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
Esistono diverse forme di arbitrato per le controversie di lavoro, ridisegnate dalla legge 183/2010, fermo restando che le parti devono sempre avere la possibilità di scegliere la via giurisdizionale
CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio per le liti sui contratti di lavoro certificati. Inoltre, dal 2012 è obbligatoria la conciliazione preventiva alla Dtl per i datori che occupano più di 15 lavoratori ed effettuano licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo CHE COSA CAMBIA La riforma approvata dal Governo consente la negoziazione assistita dagli avvocati anche per le controversie sui diritti dei lavoratori. Le conciliazioni non saranno impugnabili

 

Il Sole 24 Ore – 08/09/14

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