Lo schema di disegno di legge delega al Governo per l’efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilita’ 2014)

Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni per l’efficienza e
l’accelerazione del processo civile di cognizione e del processo di esecuzione forzata
secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione limitatamente ai decreti di cui all’articolo 3, e successivamente
trasmessi al Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo
è prorogata di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al
comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. I decreti legislativi delegati realizzano il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.

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