ItaliaOggi – Gabriele Ventura
Lo studio legale può compensare i crediti con i debiti fiscali Anche gli studi legali possono compensare i debiti fiscali con i crediti vantati per l’attività di gratuito patrocinio. Lo ha chiarito il ministero della giustizia, con una circolare del 4 settembre scorso (prot. Dag n. 163759) che rettifica quanto affermato da via Arenula in una precedente circolare del 3 ottobre 2016, dove al contrario escludeva dalla procedura gli avvocati che esercitano la professione in forma associata. La marcia indietro è dovuta ad «apposita interlocuzione interna avviata su impulso del Consiglio nazionale forense», scrive il direttore generale, Michele Forziati. In particolare, il riferimento è al decreto del ministero dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il ministero della giustizia il 15 luglio 2016, sulla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato.A sostegno del cambio di rotta del ministero, il fatto che a livello di norma primaria «non viene fatta alcuna specificazione soggettiva sulla titolarità del credito». La norma primaria, specifica il ministero, autorizza la compensazione di crediti riconducibili all’attività dell’avvocato difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello stato senza che possa essere consentita una distinzione tra soggetti legittimati, ossia l’avvocato che esercita individualmente o in forma associata la propria professione. Altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento tra il professionista individualee quello associato, anche se entrambi sono chiamati a esercitare la difesa personalmente. Inoltre, continua la circolare, il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi fiscali, in caso di prestazione resa da un avvocato che fa parte di un’associazione, è lo stesso ente e non il singolo professionista, con la conseguenza che «risulterebbe irragionevole e ingiustificata una disparità di trattamento tra professionisti che prestano la medesima attività e che maturano lo stesso credito ammesso al meccanismo di compensazione per il solo fatto di aver optato o meno per una organizzazione collettiva della professione».