L’utilizzo dell’IA nell’esercizio della professione 

Occorre preliminarmente precisare che questo paragrafo non tratterà dell’Intelligenza Artificiale come oggetto del diritto, ma unicamente come strumento per i professionisti del settore legale. 

Mentre gran parte degli operatori del diritto stanno ancora discettando sull’utilità e gli spazi concedibili alla cd. IA predittiva, e sui principi etici che devono sovraintendere alla produzione normativa e regolamentare, hanno ormai fatto il loro ingresso nella società le piattaforme testuali (ad es. ChatGPT) e grafiche (ad es. DALL-E 2), altamente più performanti ed espressione della cd. IA generativa

Generativa nel senso che – già oggi – le tecnologie in cui si esplica sono in grado di rispondere all’utente creando (generando) pareri legali non vincolanti, bozze contrattuali e sezioni di atti legali e giudiziari (e siamo solo all’inizio!). Si cerca altresì di identificare il fenomeno sotto il nome di “tecnologie trasformazionali” poiché tutte tali tecnologie utilizzano i “Big Data”, l’Analisi Predittiva, il Machine Learning, la Robotic Process Automation, quindi “trasformano” i dati digitali di più diversa provenienza (input) in un prodotto finale che può assumere numerose forme: testuali, grafiche, vocali (output). 

L’utilizzo di tali tecnologie (software e hardware) è molto ampio ed in continua espansione: come detto, la redazione e l’analisi di documenti; la ricerca sistematica di norme e pronunce all’interno di ampi database; l’amministrazione dello studio declinabile come gestione del personale, gestione dei pagamenti e degli archivi informatici; gestione conservativa e/o trasmissione di atti e documenti (mediante il cloud-computing), l’amministrazione/gestione dei rapporti con i clienti; l’utilizzo di ChatBot (cioè di sistemi diretti a simulare conversazioni umane (scritte o parlate); l’automazione della traduzione di documenti legali (ad es. le reti neurali di DeepL) che offre l’ulteriore vantaggio di contribuire ad abbattere le barriere linguistiche, aprendo al professionista che le utilizza mercati e clientela non più limitati alla nazione di provenienza. 

Questi sono tutti aspetti professionali in cui un numero ormai consistente di studi legali e professionali stanno già oggi utilizzando le tecnologie di IA generativa con evidenti vantaggi in termini di riduzione dei costi e tempi richiesti dalle attività correlate, standardizzazione dei protocolli e processi necessari al loro disbrigo. 

Questa è sicuramente la parte positiva degli ultimi sviluppi tecnologici, ma l’utilizzo della IA generativa a livello professionale mostra con netta evidenza anche l’esistenza di rischi che non possono essere ignorati. 

È ormai divenuta un assioma, quando ci si occupa del futuro della professione alla luce delle tecnologie IA, l’affermazione che esse affiancheranno, ma non sostituiranno, l’Avvocato, ma è altrettanto innegabile che tali tecnologie andranno fatalmente ad erodere una parte dello spazio oggi occupato dalle professioni legali, fenomeno peraltro già attualmente in corso anche per altri e diversi fattori. 

Se tali tecnologie sono effettivamente ed utilmente in grado di “sgravare” – automatizzandole – quasi il 50% delle prestazioni attualmente prestate da persone fisiche, percentuale assolutamente riferibile anche alle attività legali, condurranno giocoforza ad una contrazione di tali attività con conseguente riduzione dei guadagni e dello spazio disponibile sul mercato per i servizi legali. 

Il loro impatto è – e sarà – particolarmente importante nei confronti dei professionisti più giovani, quelli che si affacciano alla professione, riducendone in misura consistente le possibilità di crescita professionale. (17)

Negli Stati Uniti, che già da anni sono coinvolti in tali dinamiche, si è assistito ad una vera e propria migrazione delle prestazioni di servizi di consulenza legale su piattaforme telematiche o mediante sistemi esperti. L’assistenza difensiva viene in tali casi prestata attraverso dei portali di giustizia telematica non solo – come in Europa – nel settore pubblico, ma anche in quello privato, dove l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale si sta avviando ad essere la modalità principale di gestione della giustizia arbitrale e delle procedure di mediazione e di gestione alternativa delle controversie (ADR). 

L’utilizzo della tecnologia di IA generativa pone anche alcuni rischi specifici, sia di natura prettamente tecnica, sia di natura deontologica. 

Sia per le ChatBot, sia per i sistemi cloud computing un aspetto importante è quello della sicurezza nella trasmissione dei dati (anche in chiave extraterritoriale) e nei diversi trattamenti a cui tali dati vengono poi sottoposti. 

Sotto il profilo deontologico è bene evidenziare come l’Avvocato non dotato di un’adeguata formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie e delle nuove funzioni, e/o non aggiornato, è sempre più esposto alla commissione di errori nella gestione dei processi telematici con conseguenti rischi di inadempimento contrattuale e responsabilità deontologica. 

Da segnalare poi i rischi connessi ad aspetti come la violazione dell’obbligo di segretezza; dall’obbligo di indipendenza, del divieto di accaparramento della clientela. 

Il primo tentativo di contenimento, di fissazione di un perimetro minimo, è avvenuto a
livello istituzionale ed Europeo, sulla piattaforma chatGPT, prima con un intervento del
Garante Privacy italiano (provvedimento di limitazione provvisoria n. 112 del 30.3.2023, cui ha fatto seguito il Provvedimento n. 114 del 11.4.2023), ripreso ed ampliato dall’European Data Protection Board che ha costituito un’apposita task force dedicata all’individuazione delle soluzioni di conformità di ChatGPT (e quindi di piattaforme simili) alla vigente normativa privacy. 

Si tratta di interventi importantissimi, che come è ovvio, hanno la finalità di tutelare il rispetto al diritto alla riservatezza dei dati personali e di evitare l’abuso insito in una massiva raccolta di dati personali praticamente all’insaputa dei volenterosi utenti/donatori. 

A cura di Paolo Assirelli

Note

17) Non a caso, negli USA, che per primi stanno ormai da anni fronteggiando tale sviluppo/problema, si è ormai giunti alla loro definizione come “disruptive legal technologies” (tecnologie giuridiche dirompenti)

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