Maxisconto per l’abbreviato anche sui giudizi in corso

Il Sole 24 Ore – 

Retroattivo il maxisconto di pena per chi sceglie il rito abbreviato. Il taglio della metà e non di un terzo della sanzione, in caso di contravvenzione, è stato deciso nell’ambito della legge di riforma del processo penale in vigore dallo scorso agosto e, per la Cassazione, che si è pronunciata ieri sul punto con la sentenza n. 832 della Quarta sezione, si deve applicare anche ai procedimenti in corso. Per queste ragioni è stata annullata senza rinvio (perché è la Cassazione stessa a procedere alla rideterminazione della pena) la condanna inflitta a un uomo sanzionato per guida sotto assunzione di stupefacenti. La Cassazione sottolinea come la norma in questione, l’articolo 442 del Codice di procedura penale che disciplina la decisione, compresa l’entità dello sconto di pena, nel giudizio abbreviato, pur essendo di natura processuale ha tuttavia effetti sostanziali regolando di fatto la severità della misura da infliggere in caso di giudizio con rito alternativo. Sul punto la sentenza argomenta che «sebbene l’articolo 442 del Codice di procedura penale si inserisca nell’ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale, e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell’imputato successiva al reato, da un lato la diminuzione o sostituzione della pena è senz’altro un aspetto sostanziale». Deve così essere affermato come acquisito del nostro ordinamento giuridico il princi­ pio secondo il quale il trattamento sanzionatorio, anche se collegato alla scelta del rito (in questo caso alla disponibilità dell’imputato alla decisione sulla fondatezza dell’imputazione nel corso dell’udienza preliminare allo stato degli atti), finisce sempre per avere ricadute sostanziali, ed è soggetto quindi alla regola fondamentale che presiede alla successione di leggi penali nel tempo, il favor rei, con l’applicazione quindi della norma più favorevole. In questa prospettiva, allora, deve essere immediatamente applicata la nuova versione dell’articolo 442, quella modificata da pochi mesi dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenuto conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà quando si procede per una contravvenzione (lo sconto resta di un terzo quando si procede per un delitto). La natura sostanziale della disposizione, che permette l’applicazione dello sconto ai giudizi che ancora non si sono chiusi con sentenza irrevocabile, non cambia nonostante sia legata non tanto alla natura dell’illecito quanto all’esercizio di una facoltà processuale. La Cassazione poi ha potuto procedere direttamente alla riduzione della pena, partendo dalla determinazione già raggiunta dal giudice di merito: il calcolo non comporta cioè l’esercizio di margini di discrezionalità, ma semplicemente l’applicazione del nuovo e più vantaggioso, per l’imputato, criterio di determinazione della pena.

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa