Un corso della durata di 15 ore e lo svolgimento di due procedimenti di mediazione in qualità di uditore, consentiranno agli avvocati di svolgere l’attività di mediatore civile.
È la conclusione cui è pervenuto il Consiglio nazionale forense che, nella seduta del 21 febbraio 2014, ha deliberato le regole per la formazione dell’avvocato che intenda esercitare il ruolo di mediatore di controversie civili e commerciali in base al decreto legislativo 28/2010.
Agli avvocati iscritti all’albo professionale la recente riforma della mediazione aveva riconosciuto la qualifica di «mediatore di diritto», pur imponendo al contempo di acquisire e mantenere un’adeguata formazione in materia di mediazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati. Era poi intervenuto il ministero della Giustizia con una circolare interpretativa il 27 novembre 2013 (integrata con altra circolare del 9 dicembre 2013) che aveva sostanzialmente rimesso al Cnf la determinazione degli standard formativi che, in deroga al sistema generale, avrebbero dovuto essere applicati agli avvocati-mediatori.
Il sistema formativo per mediatori prevede un corso della durata non inferiore a 50 ore mentre per l’aggiornamento è previsto un percorso di 18 ore nel biennio oltre a 20 tirocini nella forma dell’uditorato durante i procedimenti di mediazione. E nell’attesa della decisione del Cnf anche la Conciliazione forense aveva adottato un sistema formativo di base diversificato della durata complessiva di 50 ore.
Quindi, in classi massimo di 30 partecipanti, ecco il programma: 5 ore sull’analisi del decreto 28/2010 e relativa disciplina di attuazione. Cioè, in base al Dm 180/2010, normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore; più dieci ore sulla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore sempre in base al Dm 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice.
Di seguito alla formazione d’aula si prevede la partecipazione ad almeno due procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro).
Sono esonerati gli avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale.
Quanto all’aggiornamento si prevede un percorso di otto ore in un biennio, oltre che la «partecipazione obbligatoria a un incontro con un docente esperto o ad un incontro (annuale) di studio di casi».
Nulla è precisato in ordine al numero massimo di partecipanti, né circa lo svolgimento dei corsi di aggiornamento presso gli enti di formazione accreditati.
Articolo del Sole 24 Ore – Francesco Marinaro