ItaliaOggi – GABRIELE VENTURA
Avvocato necessario nella mediazione obbligatoria. La sentenza della Corte di giustizia europea del 14 giugno scorso che afferma la facoltatività della difesa tecnica e la possibilità, per il consumatore, di ritirarsi dalla procedura di adr in qualsiasi momento, ha impatto solo sulle adr dei consumatori e non sulle mediazioni ex dlgs n. 28/2010. Lo precisa il Consiglio nazionale forense. Ventura a pag. 31 Avvocato necessario nella mediazione obbligatoria. La sentenza della Corte di giustizia europea C-75/16 del 14/06 scorso che afferma la facoltatività della difesa tecnica, perché ritenuta un costo inutile, e la possibilità, per il consumatore, di ritirarsi dalla procedura di adr in qualsiasi momento, ha impatto solo sulle adr dei consumatori e non sulle mediazioni ex dlgs n. 28/2010. La normativa nel mirino Ue è il dlgs n. 130/2015 di recepimento della direttiva 2013/11, che ha novellato il codice del consumo introducendo gli articoli che istituiscono nell’ordinamento la procedura adr. Lo chiarisce il Consiglio nazionale forense, in una nota di approfondimento dell’uffi cio studi. Con la decisione del 14/06, la Corte Ue si è pronunciata in merito a un rinvio di interpretazione pregiudiziale proveniente dal tribunale di Verona con cui il giudice remittente denunciava un potenziale contrasto tra la direttiva 2008/52 in materia di mediazione transfrontaliera e la direttiva 2013/11 relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e, di conseguenza, tra la disciplina di attuazione nazionale costituita dal dlgs n. 28/2010 e dal dlgs n. 130/2015. La sentenza, specifi ca il Cnf, ha un impatto diretto sulle procedure adr dei consumatori gestite dagli organismi adr iscritti nell’apposito registro. Quanto deciso dai giudici, ossia la possibilità per il consumatore di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento e alla facoltatività della difesa tecnica, secondo il Cnf, non incide in maniera diretta sui procedimenti di mediazione disciplinati dal dlgs n. 28/2010 e amministrati dagli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal ministero della giustizia. Secondo la Corte, la difesa tecnica dell’avvocato non può essere imposta alle parti in quanto non è necessaria e costituisce un costo inutile dato che il modello di adr ha un impatto quasi nullo sul diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e sulla sua confi gurazione. Secondo il Cnf, il modello italiano è articolato secondo altri parametri che determinerebbero la necessità della difesa tecnica come garanzia e non come costo superfl uo e vessatorio. La necessità del patrocinio di un avvocato nei procedimenti di mediazione obbligatoria è stata ribadita dalle corti nazionali in relazione alla particolare disciplina di tale procedura e dei suoi effetti sul successivo processo giurisdizionale. La procedura istituita dalla direttiva 2013/11 può trovare applicazione soltanto per i reclami del consumatore avverso il professionista introdotti innanzi a un organismo adr iscritto nel registro di cui al codice del consumo.Procedimento Istanza di mediazione innanzi a organismo iscritto al registro ex dlgs n. 28/2010 Istanza di mediazione innanzi a organismo adr ex art. 141-bis cod. consumo
Le istruzioni per gli avvocati Regole da applicare Le regole applicabili sono quelle dettate dal dlgs n. 28/2010, compresa la necessità di difesa tecnica senza necessità di adeguamento alla decisione della Corte Opportunità di avvertire il consumatore istante della possibilità di avvalersi della procedura di cui agli articoli 141-bis e seguenti del codice del consumo Avvertire il consumatore: della libertà di aderire o meno alla procedura senza che tale decisione possa avere conseguenze nel successivo giudizio della libertà di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura senza giustifi cazioni della non obbligatorietà della difesa tecnica del diritto a essere rappresentato o assistito in qualsiasi fase della procedura