Mediazione, stop immediato


Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri – La partecipazione è sì personale e obbligatoria. Ma può concretizzarsi anche attraverso il difensore. E poi: la condizione di procedibilità è rispettata quando anche solo una delle parti comunica l’indisponibilità a proseguire oltre il primo incontro. La Corte di cassazione affronta, per la prima volta in maniera compiuta, alcuni dei punti critici della mediazione obbligatoria. La sentenza 8473 della Terza sezione civile, depositata ieri, infatti, fissa una serie di principi di diritto destinati a costituire un riferimento obbligato per le cause nelle materie oggetto del decreto n. 28 del 2010.

La Corte così sottolinea innanzitutto che il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, ritenendo che solo il confronto tra loro possa produrre una composizione degli opposti interessi. E tuttavia, la necessità della partecipazione personale non ha come conseguenza che si tratti di un’attività che non può essere delegata.

Non essendo poi previsto nulla di esplicito sul profilo del soggetto cui la delega può essere affidata, la conclusione della Corte è nel senso di lasciare la scelta alla persona interessata che potrà decidere di affidare la sua rappresentanza anche (ma non solo) al suo difensore. Sarà però sempre necessario, puntualizza ancora la pronuncia, il conferimento dei poteri di rappresentanza attraverso una specifica procura sulla disponibilità dei diritti sostanziali in discussione.

Cruciale anche il secondo punto affrontato, sul quale la stessa Cassazione registra l’esistenza di orientamenti contrastanti, relativo al momento nel quale può essere considerata assolta la condizione di procedibilità. Esemplare il caso approdato in Cassazione: la Corte d’appello non aveva considerato assolta la condizione perché le parti, dopo non essersi presentate al primo incontro, solo informativo e preliminare, avevano comunicato tramite legali e prima del secondo incontro (che non si era di conseguenza mai svolto) al mediatore di essere indisponibili a un’intesa.

La sentenza avalla la conclusione della Corte d’appello perché mai le parti si erano presentate (di persona o per delega) e, nello stesso tempo, chiarisce che l’obbligo di dare corso alla mediazione può essere ritenuto assolto con l’avvio della procedura e la comparizione al primo incontro davanti al mediatore. Già in questo primo appuntamento, dopo avere ricevuto le informazioni su funzione e svolgimento della mediazione, la parte potrà legittimamente esprimere il suo dissenso sulla prosecuzione.

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