Nei processi salvati i termini a ritroso

Il Sole 24 Ore – Nuova proroga della sospensione processuale dei termini per tutti i procedimenti giudiziari civili e penali pendenti e per quelli i cui termini di impugnazione e opposizione vengano a scadere dal 9 marzo al 16 aprile del 2020 .

L’articolo 79 del decreto Cura Italia contiene anche nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. Vengono pertanto chiariti ed estesi i termini della sospensione processuale del precedente Dl 8 marzo 2020, n. 11, così come richiesto dalle associazioni di categoria degli avvocati (si veda NTplus Fisco del 9 marzo). Sono quindi sospese tutte le udienze civile e penali in tutta Italia, le stesse disposizioni sono altresì estese anche ai processi tributari, ai procedimenti della magistratura militare e ai processi amministrativi e contabili. Gli avvocati ma anche i commercialisti , consulenti del lavoro e tutti i soggetti abilitati alla difesa presso la magistratura tributaria non potranno effettuare alcuna udienza fino al 16 aprile.

Successivamente saranno i capi degli uffici giudiziari a poter disporre ulteriori rinvii motivati dall’emergenza sanitaria. È stato espressamente chiarito che la sospensione processuale, ferme le eccezioni previste per alcune udienze urgenti, investe qualsiasi atto del procedimento e non solo del processo e si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali e quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali.

Ulteriore modifica e precisazione tendente a risolvere i problemi interpretativi sollevati al computo del termine cosiddetto “a ritroso” è stato l’utilizzo del differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da farlo decorrere nuovamente al di fuori del periodo di sospensione.

Sono state riproposte tutte le eccezioni per i processi già definiti urgenti dal precedente decreto. Sono state introdotte delle rilevanti novità normative al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal Codice di procedura penale, consentendo agli uffici giudiziari di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche. Viene così consentita la notifica presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Sempre nel settore penale, nel decreto, sono state prorogate le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello per evitare la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari.

Infine la nuova normativa ha anche sospeso tutti i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti previsti per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale alla data del 9 marzo, prevedendo la sospensione dello svolgimento di qualunque attività prevista adeguando questa sospensione alla durata massima degli stessi procedimenti.

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