Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri – Rafforzamento dei riti alternativi, limiti all’appello, potenziamento del ruolo del Pm, responsabilizzazione delle parti. Il tutto con un obiettivo chiaro: tagliare i tempi di durata. Lo schema di legge delega sul processo penale, al quale sta lavorando il ministero della Giustizia, rappresenta un passaggio chiave sul piano tecnico certo, ma anche politico. Entro marzo dovrà essere presentato in consiglio dei ministri, insieme ai criteri di delega per accelerare i giudizi civili, ed è tuttora oggetto di un confronto sia con l’Anm sia con le Camere penali. Lo snodo è certo delicato, anche perchè all’entrata in vigore di misure acceleratorie è legato il destino di una misura chiave per la politica della giustizia targata 5 Stelle come la prescrizione.
Nel merito, il pacchetto di misure recepisce alcune delle proposte formalizzate dall’Associazione nazionale magistrati e già contestate dai penalisti. A partire dalla modifica del sistema di notificazioni all’imputato che rappresentano, nella lettura dell’Anm, uno dei principali fattori di dilazione del processo e di ripetizione di atti, con conseguente slittamento dei tempi, avvicinarsi della prescrizione e disfunzioni per tutti i soggetti coinvolti nel processo. La causa sta nel meccanismo delle dichiarazioni ed elezioni di domicilio, che può prestarsi ad abusi e utilizzo strumentale, che ci si propone ora di abrogare. Infatti la bozza dei principi di riforma del processo penale prevede che tutte le notificazioni all’imputato successive alla prima siano effettuate al difensore, anche attraverso l’utilizzo della polizia giudiziaria. Difensore che sarebbe poi liberato da responsabilità per omessa o tardiva comunicazione all’assistito imputabile alla condotta di quest’ultimo.
Quanto alle soluzioni per evitare la celebrazione di troppi dibattimenti, altra causa di rallentamento dei tempi storicamente poco coerente con il modello accusatorio, la bozza introduce, per le contravvenzioni, una diminuzione della pena fino alla metà su richiesta delle parti. Identica diminuzione poi, fino alla metà, se il patteggiamento è chiesto dalle parti nella fase delle indagini preliminari. E poi, estensione a 180 giorni dalla iscrizione della notizia di reato per potere chiedere il giudizio immediato; allargamento delle ipotesi in cui è possibile formulare la richiesta stessa a nuovi reati e al caso in cui la persona sottoposta a indagini preliminari è soggetta a misura cautelare diversa dalla detenzione.
Ancora, e sul fronte delicato delle impugnazioni, a dovere essere estesi sono i casi di inappellabilità alle sentenze di condanna o di proscioglimento per reati sanzionabili solo con pena pecuniaria; sentenze di condanna a sanzione pecuniaria come risultato di una conversione di pena detentiva; sentenze di proscioglimento per reati punti con pena alternativa; condanne sostituite con lavori di pubblica utilità. Tra le cause di inammissibilità andrebbe poi introdotta la manifesta infondatezza dei motivi di appello ed eliminata la possibilità di presentare motivi aggiuntivi. Spazio anche a sanzioni per le parti private che hanno proposto un appello inammissibile. A venire ripristinata sarebbe poi la possibilità di appello incidentale da parte del Pm.