Il Sole 24 Ore – Massimo Romeo – La bozza del Dl rilancio contiene novità in tema di udienza a distanza e di contributo unificato.
Per quanto concerne la prima, la nuova disciplina permetterebbe l’utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo. In particolare sarebbe previsto che soltanto le parti potranno richiedere l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti : tale richiesta dovrà essere effettuata prima della comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza di cui all’articolo31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (questa la principale novità).
Verrebbero, altresì, demandate le regole tecniche relative e la scelta sull’individuazione delle commissioni tributarie presso le quali sarà possibile attivare l’udienza a distanza ad un decreto direttoriale del dipartimento delle Finanze . Verrebbe anche previsto che i giudici tributari, sulla base di criteri fissati dai presidenti delle commissioni tributarie, potranno disporre l’udienza a distanza e autorizzare l’ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto.
In tema, poi, di contributo unificato verrebbero risolti i dubbi sorti sul punto, sospendendo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale (articolo 16 del Dpr 115/02).
Per lo stesso periodo verrebbe altresì sospeso anche il termine per l’emissione dell’invito al pagamento del contributo unificato. Va ricordato in materia di contributo unificato che con il Dl liquidità (articolo 29, comma 2), il legislatore ha introdotto nel sopracitato articolo 16 il comma 1-ter in base al quale è consentito alle segreterie delle commissioni tributarie di notificare la sanzione derivante dall’ omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria o di cancelleria dell’autorità giudiziaria competente.La norma di partenza consente la notifica via pec anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento. Prima c’era una scissione dei tempi e delle modalità di notificazione fra l’invito al pagamento, che l’ufficio di segreteria deve notificare entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo della causa in ipotesi di carente o omesso versamento, e l’irrogazione di una sanzione, con iscrizione a ruolo dell’importo dovuto maggiorato degli interessi.
Giova poi ricordare che con l’introduzione dell’articolo 16-bis nel Dlgs 546/1992 è stato codificato il domicilio digitale: «l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto».