Obbligo di sintesi e chiarezza esteso a tutta la procedura

Il Sole 24 Ore, di Antonello Cherchi –

Il processo amministrativo sposa la sintesi e la chiarezza. Ieri il presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, ha firmato un decreto che chiede a tutte le parti in causa ­ dunque, sia gli avvocati siai magistrati­ di non dilungarsi nella stesura degli atti processuali. Per non lasciare adito a dubbi, nel provvedimento vengono indicate le dimensioni dei ricorsi e degli altri provvedimenti, con tanto di numero di caratteri da non superare. Le nuove regole allineano l’Italia a criteri già adottati da tempo in diverse Corti europee, dove vengono fissati limiti anche per la discussione orale delle cause, aspetto che, invece, non è stato preso in considerazione dal decreto nostrano. Consiglio di Stato e Tar non erano, tuttavia, del tutto digiuni di inviti alla sinteticità e alla chiarezza. Il Codice del processo amministrativo già li contiene e nel 2014, con il Dl 90, quei criteri erano stati tradotti in realtà introducendo, in via sperimentale,limiti alla lunghezza degli atti relativi al contenzioso sugli appalti. Il Dl 168 di fine agosto ha, poi, esteso il vincolo della sinteticità e della chiarezza a tutti gli atti del processo amministrativo, rinviando i dettagli a un decreto del presidente del Consiglio di Stato da predisporre entro il 31 dicembre. Decreto che è arrivato ieri, dopo un giro di consultazioni con le associazioni degli avvo­cati amministrativisti. Secondo le nuove regole, gli atti introduttivi del giudizio, in primo grado o in sede di impugnazione, i ricorsi e le impugnazioni incidentali, i motivi aggiunti e l’atto d’intervento volontario dovranno, per esempio: avere una esposizione chiara dei fatti e dei motivi; recare in distinti paragrafi, specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, nonché le eventuali richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue o alla Consulta; evitare, se non necessaria, la ripetizione pedissequa dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali impugnati; tralasciare i “copia e incolla”; fare, soprattutto quando si sforano i limiti dimensionali,una sintesi e, se possibile, un sommario. Il numero di caratteri (spazi esclusi) da rispettare va dai 30mila (circa 15 pagine) dei riti speciali ai 70mila (35 pagine) di quelli ordinari. Le richieste di misure cautelari devono stare, a seconda delle materie, tra 10mila e 20mila caratteri (tra le 5 e le 10 pagine). Eventuali deroghe possono essere concesse presentando, in calce allo schema di ricorso, una domanda al presidente del Tar o, se in appello, a quello del Consiglio di Stato, che risponderanno entro 3 giorni. I nuovi criteri si applicano alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo gradoo di impugnazione inizi a decorrere trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Pajno ieri ha inviato una nota a tutti i magistrati amministrativi sottolineando la necessità di «un cambio di approccio culturale», tanto più che il 1° gennaio debutterà il processo telematico.

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