Polizze Rc per avvocati, adeguamenti in vista

Il Sole 24 Ore – 

È tempo di verifiche e di aggiornamenti per le assicurazioni per la responsabilità professionale degli avvocati e per gli altri rischi legati all’attività di studio. Dall’11 ottobre, infatti, saranno operativi i nuovi parametri vincolanti contenuti nel decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 che regola le condizioni essenziali e i massimali minimi per le polizze Rc e per quelle contro gli infortuni che derivano dall’esercizio della professione, agli avvocati e ai loro dipendenti e collaboratori. pagina 19 Entro l’inizio dell’autunno gli avvocati devono aggiornare le polizze per la responsabilità professionale e per gli altri rischi legati all’attività di studio. Dall’11 ottobre, infatti, saranno operativi i nuovi parametri vincolanti contenuti nel decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, che regola «condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato». È tempo quindi per gli avvocati di verificare se le proprie polizze sono allineate coni nuovi standardo se vanno integrate. Attenzione: l’adeguamento deve avvenire entro l’11 ottobre, senza attendere la scadenza “naturale” dei contratti già stipulati.Ei legali che non si allineano commettono illecito disciplinare. L’obbligo di assicurarsi per la responsabilità professionale è stato imposto a tutti i professionisti dal decreto legge 138/2011. Per gli avvocatiè poi intervenuto l’articolo 12 della legge 247/2012 (la riforma forense), che ha stabilito che i profili di rischio da assicurare sono due: e il rischio legato all’esercizio della professione in sé e verso la clientela (responsabilità per danni involontariamente provocati nello svolgimento dell’assistenza legale); r il rischio legato alle vicende proprie della vita dell’attività organizzata in azienda (infortuni di dipendenti e collaboratori). In relazione al primo aspetto, l’avvocato deve assicurare la propria «responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti». L’altro obbligo invece attiene alla stipula di una «polizzaa copertura degli infortuni derivantia sé e ai propri collaboratori, dipendentie praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». È lo stesso articolo 12 della legge forense ad avere demandatoa un decreto ministeriale il compito di stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze. L’articolo 1 del decreto precisai contenuti dell’assicurazione per la responsabilità professio­ nale. La polizza deve coprire qualsiasi tipo di danno che l’avvocato «dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale», anche per colpa grave. E «l’assicurazione deve prevedere altresì la copertura per la responsabilità civile derivante da fatti colposio dolosi dei collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali». La polizza, inoltre, deve prevedere la copertura integrale anche quando l’avvocato sia responsabile in solido con altri colleghi (si pensi all’ipotesi frequente della delega congiunta o conferita al domiciliatario). In questo caso è inapplicabile la limitazione alla quota di colpa solidale e l’assicurazione dovrà prevedere la copertura per l’intero danno, salvo il diritto di regresso verso gli altri corresponsabili. Il rischio professionale (in base all’articolo3 del decreto) deve essere garantito con importi via via crescenti in base alle dimensioni dello studio: si va da un massimale minimo obbligatorio di 350mila euro per l’attività individuale con un fatturato inferiorea 30mila euroa un massimo di 5 milioni per sinistro e 10 milioni all’anno per studi con più di dieci professionisti organizzati in forma collettiva. Inoltre, «in presenza di franchigie e scoperti, l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo». Si tratta di una disposizione che impedisce all’assicuratore di limitare la propria esposizione economica verso il terzo danneggiato nelle misure (scoperti e franchigie) che invece regoleranno solo i rapporti contrattuali interni con il professionista assicurato. La norma (analoga alle previsioni nel settore Rc auto) intende salvaguardare gli interessi del cliente danneggiato, che potrà così usufruire della piena copertura finanziaria offerta dalla compagnia al risarcimento del danno provocato dall’errore dell’avvocato. Infine, nelle polizze deve essere inserita anche l’assicurazione contro gli infortuni (inclusi quelli derivanti dagli spostamenti necessari per l’attività professionale) degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non operi la copertura dell’Inail.

LA PAROLA CHIAVE

Massimale

7 Il massimale è il valore massimo della copertura indicato nella polizza di assicurazione. È, cioè, il valore massimo che la compagnia si impegna a pagare per i danni assicurati. Nel caso delle polizze per la responsabilità professionale degli avvocati, il decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 prevede i massimali della copertura assicurativa minima per le diverse fasce di rischio individuate in base alle dimensioni dello studio.
La check list per le verifiche sulle coperture 1 ‘OGGETTO 2 3 4 L’ATTIVITÀ LA DURATA I MASSIMALI GLI INFORTUNI Il decreto del ministero della Giustizia dettagliai contenuti minimi dell’obbligo assicurativoe della polizza che l’avvocatoè tenutoa stipularea garanzia dei danni involontariamente causati ai clientie ai terzi. Le polizze devono coprire: 8 i danni che l’avvocato dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale; Per determinare il rischio assicurato, nell’ attività professionale dell’avvocato rientrano: 8 l’attività di rappresentanzae difesa dinanzia giudicio arbitri, tanto rituali quanto irrituali; 8 gli atti preordinati, connessio consequenziali alla rappresentanzae difesa (ad esempio, l’iscrizionea ruolo della causao l’esecuzione di notificazioni); Il decreto ministeriale regola anche la tematica dell’ efficacia nel tempo della copertura assicurativa. L’assicurazione deve prevedere, anchea favore degli eredi, una retroattività illimitatae un’ ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza. La retroattività decorre dalla data di stipula della polizza Il decreto ministeriale prevede una tabella che regolai massimali della copertura assicurativa minima obbligatoria, fissati secondo criteri che attengono all’ampiezza del volume d’affarie al numero dei professionisti che svolgono l’attività in modo collettivo. Si va da 350mila euro per sinistroe per anno assicurativo se l’attivitàè svolta in forma individuale con L’avvocato titolare dello studio deve anche stipulare un’ assicurazione per gli infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti, per i quali non sia già operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi 8 qualsiasi danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro; 8 i danni causati dall’avvocato anche per colpa grave; 8 i pregiudizi causati, oltre che ai clienti, anche ai terzi; 8 i danni che derivano dai fatti colposio dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali 8 la consulenzao assistenza stragiudiziali; 8 la redazione di parerio contratti; 8 l’assistenza in mediazionee negoziazione assistita. La polizza può coprire ogni altra attività per la quale l’avvocato sia abilitato. Vanno coperti anchei danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titolie valori ricevuti in deposito dai clientie dalle controparti edè condizione di validità di un’assicurazione che contenga la clausola claims made. Inoltre, la polizza deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contrattoa seguito della denuncia di un sinistroo del suo risarcimento, nel corso di durata dello stessoo del periodo di ultrattività. fatturato finoa 30mila euro ai5 milioni per sinistroe 10 milioni per anno assicurativo per gli studi associatio le società tra professionisti che contano più di dieci professionisti. Anche se il contratto prevede franchigieo scoperti, l’assicuratore deve risarcire il terzo per l’intero importo, salva la facoltà di rivalersi poi sull’assicurato necessari dallo svolgimento dell’attività professionale. Le somme assicurate minime sono le seguenti: 8 capitale caso morte: 100mila euro; 8 capitale caso invalidità permanente: 100mila euro; 8 diaria giornaliera da inabilità temporanea: 50 euro

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