Prescrizione e processo penale, avanti in Cdm

Il Sole 24 Ore – Al Consiglio dei ministri, sul fronte incandescente della prescrizione, via libera a sorpresa al lodo Conte bis inserito nel disegno di legge sul processo penale, sulla base dell’accordo a tre raggiunto nella maggioranza ma solo fra M5S, Pd e Leu. Tutto da verificare però l’esito di un cammino parlamentare che si profila assai complicato anche per la decisione di collocare a sopresa la riforma della Bonafede in un provvedimento che ha invece l’ambizione di rivedere in profondità i tempi di durata del processo penale. Oltretutto con un’ulteriore incertezza sui tempi di entrata in vigore dal momento che il nuovo processo penale è affidato a una delega.

Il lodo Conte bis conferma la distinzione tra condannati e assolti, per qualcuno a forte rischio di incostituzionalità, con l’interruzione solo per i primi e una possibilità di recupero del tempo trascorso in caso di assoluzione in appello, da fare valere eventualmente in caso di ricorso, peraltro assai raro della Procura generale. La novità dell’ultimissima ora riguarda gli assolti in primo grado: in caso di prossima prescrizione, il pm potrà proporre appello (da celebrare comunque entro 2 anni) potendo utilizzare una sospensione dei termini di 1 anno e 6 mesi al massimo.

L’altro piatto forte all’esame del Consiglio dei ministri è stato la riforma del processo penale. Rafforzata la componente digitale nella trattazione dei fascicoli, rivisti i riti alternativi, scandita in maniera più rigorosa la durata delle indagini preliminari, una sanatoria per le contravvenzioni. Nel disegno di legge delega trova posto un pacchetto di misure per restituire impulso ai procedimenti penali. Alla fine ne viene stralciata tutta la parte ordinamentale, dove in un primo momento era stato inserito il nuovo sistema elettorale del Csm e la riforma delle condizioni per l’ingresso in politica dei magistrati.

In discussione fino all’ultimo, resta la predeterminazione dei tempi di durata dei giudizi (2 anni per l’appello, 1 anno in Cassazione, mentre durata variabile in primo grado a seconda della gravità dei reati, 1 anno per quelli più lievi, 2 anni per gli altri), ma con esito disciplinare assai ammorbidito per i giudici che li sforano per negligenza o dolo, il disegno di legge interviene sulle notifiche, la dovè cioè più forte è l’effetto tempo. Si prevede così che tutte le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima saranno eseguite attraverso consegna al difensore; a questi casi sarà estesa la possibilità di eseguire le notificazioni in via telematica anche con soluzioni tecnologiche diverse dalla pec. In alcuni distretti poi il deposito telematico degli atti potrebbe diventare obbligatorio.

Nella bozza messa punto dalla Giustizia si aumenta poi a 8 anni il limite di pena detentiva che può essere oggetto di patteggiamento e si incentiva il rito abbreviato attraverso una riformulazione della necessità dell’integrazione probatoria.

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