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ItaliaOggi – GIOVANNI GALLI –
La bozza del dl che proroga a fine marzo lo stato di emergenza Covid, approvato il 14 dicembre scorso dal consiglio dei ministri, non richiama le disposizioni che consentono la trattazione da remoto, per cui dal 1° gennaio prossimo in teoria si dovrebbe riprendere con le udienze in presenza. Ma molte commissioni tributarie hanno già iniziato ad inviare gli avvisi di trattazione che non consentono la presenza delle parti. Galli a pag. 25 Caos sulle udienze tributarie. La bozza del dl che proroga a fine marzo lo stato di emergenza Covid, approvato il 14 dicembre scorso dal consiglio dei ministri, non richiama le disposizioni che consentono la trattazione da remoto, per cui dal 1° gennaio prossimo in teoria si dovrebbe riprendere con le udienze in presenza. Ma secondo quanto risulta a ItaliaOggi molte commissioni tributarie hanno già iniziato ad inviare gli avvisi di trattazione che non consentono la presenza delle parti. Ma andiamo con ordine. La questione legata alla modalità con la quale si svolgono le udienze dinanzi alle commissioni tributarie è stata regolata dall’articolo 27 del dl n. 137 del 2020. In particolare, il comma 1 prevede che “fino al 31 luglio 2021, nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario”. Successivamente, l’art. 6, comma 1 del dl 105 del 2021, aveva disposto una proroga al 31 dicembre 2021 di alcuni dei termini connessi all’emergenza, facendo però riferimento, in relazione all’articolo 27, comma 1, del dl n. 137 del 2020, al solo primo periodo, e dunque unicamente alla parte della norma che riguardava le udienze da remoto. In questo contesto, si è assistito ad un comportamento estremamente “variegato” delle diverse commissioni tributarie che, in alcuni casi, anche a fronte di reiterate richieste per lo svolgimento dell’udienza a distanza, non consentivano questa modalità effettuando dunque l’udienza “su carta”. In relazione alla nuova proroga dello stato di emergenza attraverso il decreto legge varato nei giorni scorsi dal governo, si ripropone dunque il tema della modalità di svolgimento delle udienze del rito tributario. Va infatti segnalato come, nelle prime bozze del decreto non si faccia alcun riferimento esplicito alle disposizioni contenute nell’articolo 27 del dl n. 137 del 2020 cosicché, in linea di principio, dal 1° gennaio del prossimo anno, le udienze dovrebbero tornare a svolgersi in presenza. Anche in questo caso, però, risulta come alcune commissioni tributarie stiano provvedendo a “sostituire” gli avvisi di trattazione già inviati nei mesi precedenti ove la data di udienza si fissava, naturalmente, a partire dal mese di gennaio 2022, menzionando come l’udienza verrà svolta in forma scritta e rinviando ai termini di deposito di memorie e repliche. Nello stesso tempo, peraltro, il sistema Sigit di deposito degli atti del processo tributario è stato aggiornato in modo tale da permettere alle segreterie delle Commissioni tributarie e ai giudici di riscontrare la richiesta formulata da una delle parti di partecipare all’udienza con modalità a distanza, distinguendo le ipotesi in cui la richiesta sia formulata nel primo atto o con atto successivo. In concreto, dunque, si tratta di una questione che dovrà essere affrontata e risolta in quanto si rischia di creare un corto circuito tra normativa e comportamenti seguiti dalle commissioni che di fatto contiene l’ulteriore rischio di penalizzare il diritto di difesa dei contribuenti che può essere preservato pienamente unicamente con udienze in presenza o, come “ripiego”, con udienze comunque in remoto.