Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri
La comunicazione del giudice è incompleta? Non importa. A patto che l’oggetto sia tale da mettere comunque il destinatario in condizione di conoscerne il contenuto. Questo il principio di diritto sancito dalla Cassazione a proposito di opposizione agli atti esecutivi. La Corte, sentenza n. 3430 della Terza sezione civile depositata ieri, considera cioè sanabile la nullità relativa alla incompletezza del provvedimento del giudice dell’esecuzione, per esempio, come nel caso esaminato, perchè non integrale, essendo stato comunicato il solo dispositivo di un’ordinanza che decideva in materia di competenza. La Corte conclude che, per il decorso del termine utile per l’opposizione agli atti esecutivi la sanatoria scatta quando «l’ggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole». Viene di conseguenza messo a carico del destinatario l’onere di attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto e valutare se e per quali ragioni eventualmente proporre opposizione. La Cassazione per arrivare a questa determinazione sottolinea innanzitutto la specificità del processo esecutivo e dei rimedi che in questo sono previsti: nel primo non sono mai previsti provvedimenti decisori e gli altri non possono es sere qualificati come impugnazioni in senso stretto. L’agilità della procedura così esige dalle parti una particolare attenzione e diligenza per avere la massima consapevolezza dello sviluppo del procedimento stesso, perciò, avuta conoscenza anche in via informale o di semplice fatto dell’esistenza di un atto che si considera comunque viziato, tocca a chi intende proporre l’opposizione prenderne conoscenza in tempo utile per potere predisporre la propria difesa. In ogni caso, puntualizza la Cassazione, anche nel rito civile di cognizione esistono casi in cui un rimedio è concesso alla parte con decorrenza del relativo termine anche solo dalla comunicazione, all’origine neppure integrale, del provvedi mento oggetto di contestazione: è l’ipotesi del regolamento necessario di competenza. E allora deve essere considerata un principio generale del processo esecutivo la possibilità di sanatoria della nullità solo formale,A condizione però che la comunicazione renda noto almeno un dispositivo chiaramente dannoso per la parte interessata, «restando esclusa l’idoneità dell’attivazione del termine decadenziale soltanto quando la comunicazione non integrale o nulla abbia un contenuto concreto di obiettiva ambiguità o non significatività». Quando per esempio si tratta del semplice avviso del deposito di un atto non meglio specificato nel contenuto e neppure nel dispositivo.