Pubblico ministero in campo sull’insolvenza


Il Sole 24 Ore Dossier – Roberto Fontana – Nel Codice della crisi è confermata la legittimazione del Pm a richiedere l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria che era già prevista nella Legge fallimentare del 1942. La nuova disciplina è caratterizzata da una maggiore organicità sciogliendo ogni dubbio in ordine alle fonti informative del Pm e alla configurazione del potere d’iniziativa attribuitogli. Il ruolo del Pm non riguarda l’emersione della crisi ma dell’insolvenza come definita all’articolo 2 del Codice: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Pertanto tutta la tematica degli indici la cui elaborazione è rimessa al Cndcec appare estranea all’orizzonte d’azione del Pm, posto che l’insolvenza prospettica sia pure a breve termine, oggetto di tali indici, è stata collocata dal legislatore nell’ambito della categoria della crisi. Il Pm è destinatario anzitutto della comunicazione dell’evidente stato d’insolvenza da parte dell’Ocri quando l’imprenditore convocato non si presenta o quando, nonostante la mancata individuazione di soluzioni interne o l’esito negativo della trattativa con i creditori, non chiede l’accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza avanti all’autorità giudiziaria (articolo 22, comma 1). È inoltre destinatario delle segnalazioni che tutte le autorità giudiziarie devono compiere (articolo 38, comma 2) quando dagli atti di un qualsiasi procedimento emergono gli indici d’insolvenza riguardo ad un imprenditore (anche quando si tratta d’imprenditore minore). Il Pm è legittimato a chiedere l’apertura della procedura della liquidazione giudiziale ( e della liquidazione controllata se si tratta d’imprenditore minore) altresì se gli indici d’insolvenza emergono da un procedimento d’indagine penale e comunque in ogni caso in cui viene a conoscenza della condizione d’insolvenza di un’impresa (nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento all’iniziativa della dichiarazione d’ufficio da parte del tribunale) (articolo 38, comma 1) . Il chiarimento più importante è però quello che riguarda il perimetro e i tempi della valutazione che il Pm è chiamato a compiere quando gli è segnalata la situazione d’insolvenza. Dal tenore degli articoli 22, comma 2, e 38, comma 1, si evince inequivocabilmente che il Pm è tenuto a valutare la fondatezza della segnalazione e che quando perviene alla conclusione che è fondata deve presentare ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il Pm è tenuto a provvedere entro 60 giorni dalla segnalazione, disponendo l’archiviazione se essa risulta infondata o, nell’altro caso, presentando il ricorso al tribunale. Non vi è quindi alcun potere discrezionale in capo al Pm che non sia quello della preverifica della sussistenza degli indici d’insolvenza ai fini dell’iniziativa. È estranea al potere del Pm in particolare qualunque valutazione che attenga al potenziale esercizio dell’azione penale perché il ruolo del Pm in questo ambito attiene unicamente alla sua funzione di parte di un procedimento civile volto all’accertamento dello stato d’insolvenza. Il legislatore vuole assicurare l’emersione tempestiva dell’insolvenza e quando, in presenza di una evidente situazione d’insolvenza, l’imprenditore non prende l’iniziativa avvalendosi di uno delle procedure di regolazione posti a disposizione dalla legge il Pm, avendone avuto notizia, deve prendere l’iniziativa. Va però sottolineato che l’iniziativa del Pm è in ogni caso successivamente “paralizzabile” da parte dell’imprenditore mediante la presentazione, nell’ambito dello stesso procedimento aperto avanti al tribunale, di una domanda di accesso ad una di tali procedure di regolazione, operando la regola generale della priorità dell’esame di tale domanda rispetto al ricorso per liquidazione giudiziale (articolo 7). In concreto pertanto, in tutti i casi in cui sussistano i presupposti economici e la volontà dell’imprenditore di assumere sia pur tardivamente un ruolo attivo, l’iniziativa del Pm svolge una funzione sollecitatoria. Ne consegue che nel Codice della crisi il ruolo del Pm risulta armonicamente inserito nell’ambito di un sistema caratterizzato da una serie di sollecitazioni ad intensità crescente nei confronti dell’imprenditore in stato di crisi ed a maggior ragione se in stato d’insolvenza affinchè si attivi per una soluzione interamente stragiudiziale o nell’ambito dei procedimenti giudiziali previsti, residuando lo sbocco dell’apertura della liquidazione giudiziale su ricorso del Pm come soluzione di chiusura al fine di prevenire aggravamenti del dissesto, assumendo in questa prospettiva una significato molto negativo l’assoluta non collaborazione o comunque l’inerzia dell’imprenditore in presenza di una situazione d’insolvenza.

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