Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri
Arrivano le prime indicazioni delle Sezioni unite penali sull’estensione della procedibilità a querela. Con dispositivo, reso noto solo attraverso informazione provvisoria, sono stati forniti due chiarimenti sulla disciplina della fase transitoria. Innanzitutto è stata data risposta negativa alla domanda sulla necessità di avvisare la persona offesa della necessità di presentare la querela anche quando il ricorso è stato giudicato inammissibile. E sempre con un «no» le Sezioni unite hanno risposto sulla sospensione della prescrizione durante i 90 giorni che trascorrono dall’avviso dato alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela.
Nel primo caso, anche se le motivazioni saranno rese note solo tra qualche tempo, le Sezioni unite hanno evidentemente sposato la tesi dell’assenza di una valida costituzione del rapporto processuale. È vero che l’articolo 609, comma 2 del Codice di procedura penale ha ampliato lo spazio di cognizione del giudizio di Cassazione, rendendo possibile l’esame delle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, come pe r quanto riguarda le cause di non punibilità ma, tuttavia, nell’ipotesi in cui l’impugnazione è inammissibile, deve essere questo elemento a prevalere, azzerando i poteri del giudice di rilevarle d’ufficio.
Per quanto riguarda la prescrizione, poi, si tratta di una questione che la stessa ordinanza di rinvio qualifica come di «particolare rilevanza», visto che spesso la scadenza del termine massimo di prescrizione per i processi fissati è imminente rispetto all’udienza di trattazione.
Per le Sezioni unite non è possibile un’interpretazione estensiva della disciplina della sospensione al di fuori della tassatività delle ipotesi previste dall’articolo 159 del Codice di procedura penale. E questo malgrado la forte perplessità che traspare dall’ordinanza di rinvio, tutta tesa a sottolineare come l’autorità giudiziaria, nei 90 giorni a disposizione della persona offesa per presentare querela, viene a trovarsi in una situazione di stallo. «In questo periodo infatti l’azione penale resta sospesa in una sorta di limbo processuale e, con essa, lo snodarsi del relativo procedimento logico corollario di tale situazione dovrebbe consistere nella sospensione del tempo utile a prescrivere fino alla eliminazione di tale fattore di blocco».