Reati a querela, limiti all’obbligo di avvisare le persone offese

Il Sole 24 Ore – 

La riforma penale contenuta nel decreto legislativo 150/2022 – entrata in vigore il 30 dicembre, con i correttivi introdotti dal decreto legge 162/2022, come modificato nel passaggio parlamentare – conferma l’aumento dei reati procedibili a querela di parte, anziché d’ufficio, ma modifica la disciplina transitoria, limitando ai casi in cui l’indagato (o imputato) è in custodia cautelare l’obbligo per i magistrati e le forze dell’ordine di avvisare le persone offese del diritto di querela. La misura cautelare perde infatti efficacia se non è presentata querela entro il 19 gennaio.

Nuovo regime di procedibilità

La riforma amplia la sfera della procedibilità a querela con l’obiettivo di ridurre i carichi giudiziari lasciando che sia la vittima a decidere se lo Stato debba perseguire, o meno, l’autore del reato.

Tra le nuove fattispecie procedibili a querela vi sono delitti contro il patrimonio e la persona che si verificano con frequenza: furto, truffa, frode informatica, appropriazione indebita, lesioni personali fino a 40 giorni di prognosi, lesioni stradali colpose gravi e gravissime causate da una violazione generica del Codice della strada, danneggiamento, turbativa violenta del possesso di cose mobili, minaccia, violenza privata e violazione di domicilio. Per la prima volta nel nostro ordinamento, diventano poi perseguibili a querela due contravvenzioni, cioè molestia e disturbo alle persone.

La caratteristica di tutti questi reati è che la condotta del loro autore colpisce beni giuridici privati: l’avvenuto risarcimento del danno, insieme al buon esito di un percorso di giustizia riparativa – cioè un’altra misura introdotta dal decreto 150, volta a comporre anche sotto il profilo umano e sociale il conflitto – sono perciò fattori decisivi per rendere inutile la celebrazione di un processo. In questo scenario, è evidente l’opportunità dell’effettivo coinvolgimento della vittima, garantendo che sia adeguatamente informata del diritto di proporre querela.

La procedibilità d’ufficio rimane quando la vittima è incapace, per età o infermità, oppure se la condotta incriminata lede anche beni dello Stato, come nel caso di furto commesso in uffici pubblici, oppure su cose destinate al pubblico servizio. Da ultimo, la nuova disciplina transitoria prevede che i reati di violenza sessuale, stalking e revenge porn, connessi ad altri reati che diventano perseguibili a querela, rimangano procedibili d’ufficio.

Disciplina transitoria

Le novità si applicano anche ai reati commessi prima del debutto della riforma, se non coperti da giudicato, come ha ricordato il massimario della Cassazione nella relazione 68/22.

Il comma 1 dell’articolo 85 del decreto 150 (non modificato dal decreto legge 162) detta la norma transitoria “generale”: se la vittima era a conoscenza del fatto prima del 30 dicembre, il termine trimestrale per la presentazione della querela decorre da tale data. Ma rispetto al testo originario del decreto 150 scompare l’obbligo generalizzato per l’autorità giudiziaria di informativa alla persona offesa del diritto di sporgere querela.

La nuova disciplina transitoria circoscrive l’obbligo di avviso del diritto di querela in capo a magistratura e forze dell’ordine ai soli casi di pendenza di misura cautelare; il nuovo comma 2 dell’articolo 85 prevede che le misure personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto 150, l’autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A tal fine, la stessa autorità deve effettuare ogni ricerca utile della vittima, anche avvalendosi della polizia giudiziaria; durante la pendenza del termine, rimangono sospesi i termini di custodia cautelare. Viene inoltre previsto che possano essere compiuti atti di indagine necessari ad assicurare fonti di prova, anche con le forme dell’incidente probatorio, in attesa che la vittima decida di sporgere querela: ciò indifferentemente se l’imputato è libero o sottoposto a misura cautelare.

Si tratta di modifiche alle quali l’avvocatura deve prestare particolare attenzione visto che, nei fatti, onerano il professionista, quando difende la vittima, di informarla del cambio di procedibilità, per tutti i casi (la maggior parte) in cui l’imputato non è sottoposto a misura cautelare.

La nuova disposizione può prestare il fianco a rilievi per le poche tutele offerte alla persona offesa senza difensore: il reato potrebbe estinguersi senza dare alla vittima la possibilità di manifestare la sua volontà punitiva, anche se, in ipotesi, non sia stata risarcita e non sia stato avviato un percorso di giustizia riparativa.

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