Il Sole 24 Ore – Antonio Iorio
I sequestri nei reati tributari rischiano di raddoppiare di valore perché, secondo il più recente orientamento della Cassazione (sentenza 267/2018, si veda il Sole 24 Ore del 10 gennaio scorso), nel risparmio conseguito dal contribuente devono essere compresi non solo le imposte evase ma anche interessie sanzioni. Di conseguenza, la misura cautelare va commisurata alla totalità delle somme dovutee non soltanto alla maggiore imposta. Dinanzi a una contestazione di un reato tributario, la Procura già nel corso delle indagini preliminari, può disporre il sequestro finalizzato alla successiva confisca obbligatoria peri reati tributari, in caso di mancato pagamento delle somme dovute. La questione sol levata dal recente intervento della Cassazione, concerne l’importo sul quale può essere posto il vincolo reale. Secondoi giudici di legittimità, in sintesi, il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reatoe può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come il mancato pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito dell’accertamento. Di norma le Procure individuano nella sola imposta evasa il profitto del reato tributario. Innanzitutto, i reati tributari collegati al superamento di un soglia di punibilità fanno riferimento al concetto di «imposta evasa», definito come la differenza tra l’imposta effettivamente dovutae quella indicata nella dichiarazione (lettera f dell’articolo 1 del Dlgs 74/2000), ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuenteo da terzi. Anche nei reati di omesso versamento si fa espresso riferimento all’impostaritenuta non versata superiore a un certo importo. Nessun cenno viene fatto alle sanzioni né agli interessi. Si tratta infatti di violazioni che si consumano evadendo o non versando le imposte, a prescindere dall’eventuale debenza di interessi e sanzioni del tutto ininfluenti ai fini del delitto. L’unico illecito penale tributario in cui si fa cenno alle sanzioniè la sottrazione fraudolenta (ritenuto ormai reato di pericoloe non di danno) che sanziona colui il quale, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o Iva ovvero di interessio sanzioni amministrative relativia dette imposte, di ammontare complessivo a determinati importi, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni. Appare evidente che il soggetto che commette un reato tributario (dichiarativo, omissivo, fraudolento) ha lo scopo di conseguire un’evasione di imposta e il profitto è rappresentato proprio da tale evasione e non di eludere le sanzioni tributarie (successive all’illecito). Nella sottrazione fraudolenta invece lo scopo è quello di omettere il pagamento non solo delle imposte ma anche delle sanzioni e degli interessi: in tale ipotesi (ma non nelle altre)è pacifico che il profitto dell’illecito debba ricomprendere anche le sanzioni e gli interessi (cui ci si sottrae). Nona caso solo in questa fattispecie l’importo delle sanzioni e degli interessi concorre al calcolo dell’individuazione della soglia penale (50mila euro) e della aggravante (200mila euro).E infatti le Sezioni unite penali (sentenza 18374/2014), con riferimento al solo reato di sottrazione fraudolenta, hanno affermato che il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguente alla consumazione del reatoe quindi può includere anche interessie sanzioni dovutia seguito dell’accertamento del debito tributario. Vi è da sperare quindi che l’orientamento dei giudici di legittimità resti isolato e rivisitato al più presto.
I puntichiave
LA NORMA LA CONFISCA COSA RIGUARDA INDIVIDUAZIONE VALORE Con la riforma dei reati tributari è stata prevista una norma ad hoc (articolo 12bis del Dgs 74/2000) che ha confermato l’obbligatorietà della confisca nelle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su La confisca colpisce il vantaggio conseguente all’evasione fiscale e, quindi, svolge una funzione di disincentivo nei confronti dei contribuenti autori di reati tributari. Scatta in caso di condanna o di La misura riguarda i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato tributario, che non appartengono a persona estranea al reato, Il profittoè identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reatoe secondo la Cassazione (sentenza 267/2018) può consistere anche in un risparmio di spesa, come il mancato pagamento richiesta delle parti. In previsione di tale misura può essere seguito i via preventiva il sequestro sui medesimi beni e valori sin dalle indagini preliminari patteggiamento, ma per assicurare la futura esecuzione una volta accertata la responsabilità penale è possibile sottoporre a vincolo determinati beni di valore equivalente all’evasione ovvero, quando ciò non sia possibile, dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto dell’imposta, degli interessie delle sanzioni tributarie. Finora, tranne qualche eccezione per il delitto di sottrazione fraudolenta,i sequestri riguardavano esclusivamente somme pari all’imposta ritenuta evasa nella consumazione del reato