Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri – Un nuovo rito per tutte le cause di competenza del giudice unico, meno conciliazione e più negoziazione assistita, istruzione stragiudiziale affidata agli avvocati, semplificazione dell’appello, potenziamento delle notifiche digitali e pagamento del contributo unificato tramite pos. Il disegno di legge delega di riforma del Codice di procedura civile potrebbe approdare già stasera in consiglio dei ministri; il testo è ormai pronto, con gli inserimenti dell’ultimo momento che hanno riguardato processo esecutivo e riduzione dei casi di collegialità in camera di consiglio.
Architrave del provvedimento è l’istituzione di una nuova forma processuale, ibrido tra l’attuale rito sommario di cognizione e quello del lavoro, per tutte le controversie – e sono la larghissima maggioranza – di competenza del giudice unico. Previsione che trae spunto dai dati (si veda la tabella a fianco) che legano strettamente forma processuale adottata e durata del giudizio.
Tra i cardini, la cancellazione della possibilità di conversione, per favorire la riduzione dei riti, la previsione di una serie di preclusioni per fissare la materia della decisione già in un momento antecedente l’udienza di prima comparizione. A venire ridotti sono i termini a comparire che, nella loro estensione massima, non potranno essere superiori a 120 giorni, a fronte degli attuali 150; a 40 giorni prima dell’udienza il termine di costituzione del convenuto.
Esaurita la trattazione e istruzione della causa, il giudice inviterà le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza, con possibile dilazione solo in casi motivati ma per un periodo non superiore a 50 giorni complessivi. Al termine della discussione, il giudice pronuncerà la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, riservandosi semmai il deposito delle motivazioni nei successivi 30 giorni.
Anche davanti al collegio, poi, la causa potrà seguire un percorso analogo, conservando sempre il ricorso come atto introduttivo, il medesimo sistema di preclusioni e fissazione dell’oggetto della lite, e regole di procedura diverse da quella disciplinate dagli ordinari articoli (da 187 a 190) del Codice.
Sull’appello, viene cancellato il filtro, che non ha prodotto significativi effetti di deflazione delle impugnazioni e semmai ha prodotto un nuovo caso di ricorso in Cassazione. Anche in questo grado di giudizio vengono riprodotte il più possibile le caratteristiche del rito accelerato di primo grado. Rivisti i casi di sospensione dell’esecuzione, introducendo l’«elevata» e non solo possibile o probabile fondatezza dell’impugnazione.
Per quanto riguarda le soluzioni alternative delle controversie, è escluso il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità medica, contratti finanziari, bancari e assicurativi. Potenziata invece la negoziazione assistita che si estenderà alle cause di lavoro, senza però che venga a costituire condizione di procedibilità dell’azione. È nel contesto della negoziazione assistita (dal quale vengono escluse le controversie in materia di circolazione stradale) che un’attività istruttoria potrà essere svolta direttamente dagli avvocati: potranno infatti raccogliere dichiarazioni e chiedere alla controparte di dichiarare in forma scritta fatti a lei sfavorevoli. Le prove raccolte secondo questo canale potranno avere diritto di cittadinanza nell'(eventuale) proseguimento giudiziale della lite e all’avvocato dovrà essere corrisposto, con controllo del giudice su possibili abusi oppure sull’inutilità del materiale raccolto, una maggiorazione della parcella sino al 30 per cento.