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Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri – Una strategia a due fasi, la prima con un rinvio delle udienze in tutta Italia, la seconda con una decisione affidata ai capi degli uffici. È quella messa in campo dal ministero della Giustizia con il decreto legge n. 11 del 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8marzo) per disciplinare lo svolgimento dell’attività giudiziaria nelle prossime settimane. Situazione di emergenza che però, anche alla luce delle soluzioni individuate, già presta il fianco a dubbi interpretativi, segnalati, tra gli altri, dalle organizzazioni forensi.
Il decreto, infatti, prevede innanzitutto lo slittamento di tutte le udienze civili e penali pendenti (con una serie di eccezioni) a data successiva il 22 marzo. Rinvio che è accompagnato dalla sospensione dei termini; quando l’inzio del decorso dei termini è previsto durante il periodo di sospensione, allora è destinato a slittare al 22 marzo stesso.
Su questo punto ieri sono arrivare le richieste di chiarimento da parte dell’Organismo congressuale forense. In dettaglio l’inceretzza riguarda il perimetro della sospensione: se cioè la sospensione dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti, compresi quelli per proporre impugnazioni o opposizioni, o se la sospensione riguarda soltanto i giudizi le cui udienze sono fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo e soggette al rinvio di ufficio. E, accedendo alla prima ipotesi della sospensione di tutti i giudizi pendenti, come andrebbero calcolati termini a ritroso la cui scadenza interviene nel periodo di sospensione dei termini. Da valutare poi se si sospendono anche i termini per la mediazione delegata.
A partire dal 23 marzo poi e fino al 31 maggio, i capi degli uffici avranno a disposizione una pluralità di misure per evitare assembramenti nelle strutture giudiziarie e contatti ravvicinati; gli interventi dovranno essere calibrati dopo avere sentito le autorità sanitarie e il consiglio locale dell’ordine forense.
Tra le misure organizzative, oltre a un nuovo e più ampio rinvio delle udienze a data successiva il 31 maggio, potranno essere adottate: la limitazione all’accesso e dell’orario di apertura al pubblico, la celebrazione a porte chiuse delle udienze civili e penali pubbliche, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori attraverso collegamenti da remoto.
Nel penale, tra l’altro, fino al 31 maggio la partecipazione alle udienze da parte delle persone detenute dovrà essere assicurata attraverso videoconferenza o con collegamenti dall’esterno. Nelle carceri, sino al 22 marzo, i colloqui dei detenuti con familiari a altri soggetti autorizzati dovranno essere svolti a distanza, anche attraverso telefono. Il magistrato di sorveglianza, poi, potrà sospendere sino al 31 maggio permessi premio e regime di semilibertà.