Rottamazione cartelle anche per gli avvocati

Italia Oggi –

Rottamazione delle cartelle attuabile per le somme iscritte dalla Cassa di previdenza forense nei ruoli «relativi al periodo 2000/2016». E, perciò, i soggetti interessati potranno versarle (aderendo alla procedura di definizione agevolata) «entro il 31 marzo 2017 direttamente a Equitalia». È di ieri la «presa d’atto» del consiglio di amministrazione dell’Ente sulla «applicabilità» della norma del decreto fi scale 193/2016 (convertito nella legge 225/2016) alle pendenze degli iscritti a partire dal 2000. «Essendo le Casse fondazioni di diritto privato», ha commentato a ItaliaOggi il presidente Nunzio Luciano, «prima che vengano emanati simili interventi, visti i risvolti economico-finanziari» che portano con sé, «ci farebbe piacere che il Legislatore ci interpellasse. Se ci fosse stata, infatti, una consultazione preventiva» in merito alla norma sulla «sanatoria» delle somme iscritte a ruolo (come disposto dall’articolo 6 del decreto, si veda anche ItaliaOggi del 22 novembre 2016), «ciò avrebbe consentito a Cassa forense, e agli altri Enti privati, di individuare una soluzione più adatta alle nostre esigenze. Quello che desidero sottolineare», ha aggiunto Luciano, è che tale disposizione «crea un’iniquità verso chi, fra gli avvocati iscritti, non è stato moroso e ha pagato prima», oltre ad aver «leso la nostra autonomia gestionale e organizzativa». Nella riunione del Cda di ieri, inoltre, l’Istituto previdenziale forense ha approvato la circolare del direttore generale Michele Proietti, che fornisce le prime indicazioni operative concernenti l’applicazione del nuovo istituto del «cumulo gratuito» dei contributi pensionistici (previsto dalla legge 228/2012 e modificato dal comma 195 dell’art. 1 della legge 232/2016, che ne ha ampliato l’operatività, a decorrere dal primo gennaio del 2017, anche agli iscritti alle Casse professionali). Le caratteristiche della novità normativa, si legge nel documento, sono riconducibili a modalità operative analoghe a quelle della cosiddetta «totalizzazione» dei periodi assicurativi (disciplinata dal decreto legislativo 42/2006); a differenza della «ricongiunzione», pertanto, in linea con quanto avviene per la «totalizzazione», la domanda di cumulo potrà esser presentata soltanto «in occasione della maturazione dei requisiti per il pensionamento, contestualmente all’inoltro della domanda di pensione, presso l’ultima gestione di iscrizione». Quanto alle modalità di computo delle prestazioni pro-quota di competenza di Cassa forense, «in rapporto ai corrispondenti periodi di iscrizione maturati presso l’Ente», si farà riferimento alle regole di calcolo previste dall’ordinamento previdenziale degli avvocati: per chi raggiunga l’anzianità prevista per la pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi) «si procederà al calcolo retributivo», mentre per chi arriverà ad un’anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) «si procederà al calcolo con il sistema contributivo, e senza previsione di integrazione al minimo».

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