Il Sole 24 Ore – G. Ne
Passa l’esame di costituzionalità la disciplina sullo sciopero degli avvocati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 14, depositata ieri, ha infatti giudicato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Venezia che aveva contestato la legge n. 146 del 1990 nella parte in cui, nel caso di più astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate – per espressa dichiarazione dell’associazione promotrice – dalle medesime ragioni di protesta, non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell’astensione e della relativa motivazione deve riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l’indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata.
Per la Consulta, tuttavia, il fatto che distinte proclamazioni di astensione collettiva, in sequenza temporale, siano riferibili a uno stesso stato di agitazione della categoria «non rileva di per sé, essendo ben possibile il progressivo aggiustamento dell’azione di contrasto posta in essere dalla categoria per conseguire (dal Governo o dal legislatore) il risultato cui essa mira».
La possibile ripetizione dell’astensione, sottolinea la sentenza, trova comunque un limite (anche) nella previsione del Codice di autoregolamentazione per il quale lo sciopero non può superare 8 giorni consecutivi, con l’esclusione dal conteggio della domenica e degli altri giorni festivi. Inoltre, con riferimento a ciascun mese solare, non può comunque essere superata la durata di 8 giorni, anche se si tratta di astensioni con oggetto questioni e temi diversi.
Ma la sentenza, ricordando la rete di protezione messa in campo dalla disciplina in vigore, mette l’accento anche sul possibile intervento di riequilibrio da parte della Commissione di garanzia.