Il Sole 24 Ore – Guglielmo Saporito
Avanza il processo amministrativo telematico, affrontando i rapporti tra notifiche e posta elettronica certificata. L’ufficio studi del Consiglio di Stato, con parere del febbraio 2018, suggerisce alcune soluzioni al problema del domicilio dell’avvocato. Si precisa, ad esempio, che restano applicabili, in casi estremi, le regole del 1934 (Rd 37, articolo 82) secondo le quali l’avvocato che non avesse studio nella città sede di tribunale è domiciliato presso la sede dell’autorità giudiziaria (cioè, nel processo amministrativo, nelle segreterie dei Taro del Consiglio di Stato). Con il processo amministrativo telematico (Pat), ed in particolare dal 1° gennaio 2018, il domicilio digitale è diventato il perno sul quale si regge gran parte del processo d’appello, che appunto inizia con una notifica digitale. Se la Pec dell’avvocato destinatario è inefficiente (per causa imputabile al destinatario stesso), la notifica va effettuata all’indirizzo fisico (via e civico) del professionista legale destinatario. Nel dettaglio, chi perde deve notificare l’appello al domicilio digitale della parte vittoriosa, cercandone l’indirizzo (nell’ordine) nella relata di notifica della sentenza o, in mancanza, nel domicilio digitale indicato nella sentenza o, ancora, nel domicilio digitale indicato dal vincitore in primo grado. Se mancano tali indirizzi digitali, bisogna usare la Pec del legale estraendola dal Reginde (registro generale degli indirizzi elettronici). Se la Pec non funziona per cause imputabili al destinatario (cioè, a chi deve ricevere la notifica), si può notificare l’appello al domicilio fisico indicato dall’avvocato della parte vincitrice in aggiunta al domicilio Pec. Se l’atto di appello va notificato ad una parte non costituita in primo grado, la notifica potrà avvenire sia al domicilio digitale (desunto da elenchi Reginde) che al domicilio fisico. In ogni caso, tuttavia, il processo amministrativo telematico non farà a meno del domicilio fisico (presso lo studio dell’avvocato della città sede del giudizio o, in mancanza, nella segreteria dell’autorità giudiziaria), dovendo prevedere i casi di cattivo funzionamento (non imputabili al destinatario) della posta elettronica certificata. E mentre fino ad oggi ci si è scontrati su dati formali, eccependo errori di notificao tardività dell’notifiche stesse, l’Ufficio studi del Consiglio di Stato introduce un nuovo concetto, cioè la «comunicazione di cortesia» all’avvocato che non abbia studio presso la sede dell’ufficio giudiziario. Con mera cortesia, la segreteria informa il legale che, qualora la Pec non funzioni, la notifica degli atti avverrà cartaceae presso la segreteria stessa. Questo genera un paradosso perché, proprio quando l’era digitale consente maggiori certezze e rigidità, si inserisce un elemento di elasticità (la comunicazione di cortesia), rimediando con una sorta di galateo a sterili formalismi. La comunicazione di cortesia ammette l’impossibilità di regolare formalmente tutte le ipotesi e consente poi di invocare l’errore scusabile, cioè un rimedio a decadenze per errori imprevedibili.