Senza violenza o minaccia esclusa la legittima difesa



Il Sole 24 Ore – Giovanni Negri – Senza violenza o minaccia, la riforma della legittima difesa è del tutto ininfluente. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 40414 della Quinta sezione penale depositata ieri, la prima nella quale i giudici cominciano a esaminare la legge 36 del 2019.

La Corte ha così respinto il ricorso presentato contro la condanna messa nei confronti di un uomo che, spaventato al suo rientro a casa per avervi trovato uno sconosciuto, lo aveva colpito alla testa con una mazza da baseball. Tra i motivi di impugnazione era stato sostenuto che la Corte d’appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate, in realtà aveva sbagliato nell’escludere l’applicazione dell’esimente, ritenendo necessario l’intervento di un attacco alla persona e insufficiente la sola introduzione nel domicilio dell’aggressore.

La Cassazione conferma però la lettura dei giudici di secondo grado, anche alla luce della riforma. Infatti, il nuovo articolo 52 del Codice penale fa espresso riferimento alla necessità che l’intruzione nell’abitazione altrui sia avvenuta con violenza o minaccia. In caso contrario, la scriminante della legittima difesa non può scattare.

Di più, la Cassazione affronta la legge di quest’anno, fortemente voluta dalla Lega, sottolineando anche come il rafforzamento delle presunzioni, quel «sempre» che dovrebbe andare assolto chi reagisce violentemente a un’aggressione nel proprio domicilio, è solo apparente. Resta infatti in vita, ricorda la sentenza, la fattispecie di eccesso colposo, «prevedendo la modifica che ha interessato anche tale disposizione normativa esclusivamente la non punibilità, e per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, anche in caso di eccesso colposo giustificato da situazione di minorata difesa ovvero di grave turbamento».

A dovere essere esclusa, nel caso esaminato, è comunque anche l’applicazione dell’eccesso colposo che pure era stata sostenuta dalla difesa. La Cassazione, infatti, ricorda la costante interpretazione giurisprudenziale che valorizza il presupposto su cui si fondano sia l’esimente della legittima difesa sia l’eccesso colposo e cioè l’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione attraverso una reazione proporzionata e adeguata. L’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi utilizzati.

Di conseguenza, avere escluso gli elementi costitutivi della legittima difesa conduce all’azzeramento dell’ipotesi eccesso colposo, verificata l’inesistenza di un’offesa dalla quale difendersi.

La modifica dell’articolo 55 voluta dalla riforma non sposta le conclusioni raggiunte, «rimanendo in ogni caso ancorata la sussistenza dell’eccesso colposo alla ricorrenza dei presupposti della legittima difesa».

NON SEI ASSOCIATO AD ANF?

Scopri il nostro statuto e invia subito la tua domanda di iscrizione.

ANF Associazione Nazionale Forense

Press room

Esclusivamente per rapporti con la stampa