ItaliaOggi – DEBORA ALBERICI – Non perde le agevolazioni sulla prima casa il contribuente che cede l’abitazione prima di cinque anni in virtù di un accordo sulla separazione. È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 7966 del 21 marzo 2019, ha accolto il ricorso di una donna. La vicenda riguarda una signora che, in virtù degli accordi sulla separazione aveva venduto la casa prima di cinque anni dall’acquisto. L’uffi cio del registro aveva notifi cato il recupero della maggiore imposta. La donna aveva impugnato l’accertamento ma senza successo. Quindi il ricorso alla Suprema corte che ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda e accolto nel merito il ricorso della donna. I Supremi giudici hanno motivato spiegando che «in tema di agevolazioni «prima casa», il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifi ca delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefi ci fi scali, attesa la «ratio» dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fi scali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede». Questo principio è stato esteso espressamente dalla Cassazione al trasferimento immobiliare avvenuto non nell’ambito familiare ma all’esterno. Del resto, spiega poi il Collegio, l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa – contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21/6/2012 – nello «spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale».
