«Spazio a riti alternativi e sanzioni sostitutive»

Il Sole 24 Ore – 
intervista
VITTORIO MANES Commissione ministeriale riforma processo penaleProfessor Manes, può spiegare innanzitutto quali sono state le linee ispiratrici della riforma proposte dalla commissione Lattanzi di cui lei fa parte?

Gli obiettivi di fondo e le direttrici seguite nelle proposte della Commissione tecnica – proposte in ordine alle quali, è bene evidenziarlo, la Ministra deve ancora fare le proprie scelte – potrebbero essere individuati, in primo luogo, nell’assicurare tempi più celeri alla giustizia penale, promuovere meccanismi di deflazione sostanziale e processuale (estendendo la procedibilità a querela, ampliando l’istituto dell’irrilevanza penale del fatto e la messa alla prova, etc.), incentivare i riti alternativi per decongestionare il dibattimento, prevedere misure alternative (come l’affidamento in prova al servizio sociale) come pene sostitutive rispetto alla pena detentiva, promuovere meccanismi di giustizia riparativa che aprano spazi per un confronto tra autore e vittima con esiti apprezzabili anche sul piano processuale.

Obiettivi ambiziosi e proposte forti, in cui si intravede una rottura rispetto al recente passato?

Possono sembrare proposte forti, e la discontinuità rispetto al recente passato – contrassegnato da una autentica overdose punitiva e da una esorbitante eccedenza nel ricorso alla giustizia penale – può apparire evidente, ma gli obiettivi perseguiti non hanno nulla di rivoluzionario, perché rispondono agli imperativi dei principi costituzionali: principio di legalità, durata ragionevole del processo, presunzione di innocenza, sanzione penale e carcere come extrema ratio, finalismo rieducativo della pena.

Sulla prescrizione è stata avanzata una doppia proposta. Quale le sembra preferibile?

Entrambe le proposte sono volte a superare – in modo del tutto condivisibile – l’idea di un blocco sine die della prescrizione. La prima si iscrive in continuità con la nostra tradizione giuridica, che ha sempre riconosciuto natura sostanziale alla prescrizione, e prevede che il corso si interrompa solo in caso di condanna in primo grado, ma che al contempo venga messo in mora il giudice d’appello, stabilendo un limite massimo entro il quale deve intervenire la decisione. E a me pare preferibile – ma è una opinione squisitamente personale – rispetto a un sistema misto che affianchi alla prescrizione sostanziale la prescrizione processuale, a meno che questa seconda proposta non preveda la sopravvivenza del termine sostanziale anche a processo in corso, in una logica di favore per l’indagato, che si presume innocente sino a sentenza definitiva.

Quali le principali forme di incentivazione dei riti alternativi?

La principale mi sembra quella concernente il patteggiamento, che nei sistemi accusatori occupa quantitativamente la stragrande maggioranza dei casi, e che nel nostro contesto ha una applicazione davvero periferica. Per incentivarlo bisogna renderlo appetibile, e per renderlo appetibile non basta aumentare lo “sconto” di pena: ecco perché si è prevista la possibilità di patteggiare le pene accessorie e la confisca, anche nel suo ammontare, e soprattutto si è proposto di differenziare, anzitutto sul piano degli effetti extrapenali, la sentenza di patteggiamento dalla sentenza di condanna. Il vero incentivo per chi patteggia è dato dalla garanzia di voltare pagina, e non si volta pagina se la sentenza di patteggiamento è in tutto e per tutto equiparata, negli effetti, alla sentenza di condanna.

È forte il richiamo all’assunzione di responsabilità da parte di avvocati e magistrati.

In quest’ottica nelle varie proposte c’è una chiara inclinazione a responsabilizzare maggiormente tutti gli attori del processo, per migliorare l’accountability del sistema: il pubblico ministero, chiamato a rispettare regole e tempi più stringenti nell’iscrizione e nelle indagini, e al quale si sono consegnati maggiori strumenti di risoluzione anticipata del conflitto (come l'”archiviazione meritata”, a fronte di condotte riparatorie in favore della vittima o della collettività), il giudice dell’udienza preliminare, che dovrà vagliare con maggior rigore l’ipotesi accusatoria prima di rinviare a giudizio, il giudice d’appello, che avrà meno contenzioso ma tempi tassativamente predeterminati per decidere, e anche il difensore, perché ampliando la platea di strumenti attivabili si amplia, parallelamente, il controllo critico dell’avvocato.

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