Italia Oggi, di Gabriele Ventura –
Specializzazioni forensi appese al Consiglio di stato. È fissata infatti per il 19 gennaio prossimo la discussione sui ricorsi gemelli proposti dal ministero della giustizia contro le sentenze del Tar Lazio che hanno affossato il dm n. 144 del 12 agosto 2015, nella parte in cui sono elencati i settori di specializzazione e nella previsione di un colloquio presso il Consiglio nazionale forense per l’ottenimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza (sentenze n. 4424 e 4428/2016). Secondo il ricorso di Via Arenula, infatti, il Tar, bocciando l’elenco delle specializzazioni, ha invaso il campo dell’attività riservata alla pubblica amministrazione, attraverso «l’esercizio di cognizione e di decisione non previsti dalla legge». Il riferimento è, in particolare, al cuore del potere regolamentare, il quale, secondo il ministero, resta «riservato all’amministrazione ed è insindacabile». Nel caso dell’elenco dei settori delle specializzazioni, sostiene via Arenula, il sindacato di ragionevolezza giurisdizionale «non poteva che limitarsi a lambire il merito delle scelte effettuate, confutabili solo manifestamente irragionevoli, senza potersi addentrare, come invece il Tar del Lazio ha fatto, nel cuore del potere regolamentare, attraverso un sindacato intrinseco e sostanzialmente sostitutivo delle valutazioni tecniche dell’autorità regolamentare». Quanto al criterio di definizione dei settori, definito «illogico» dal Tar, il ministero afferma che la scelta «è stata dettata dalla necessità di individuare alcuni settori connotati da una più marcata specificità alla luce sia delle competenze giurisdizionali che del criterio codicistico e della legislazione speciale». In merito al colloquio dinanzi al Cnf, Via Arenula ricostruisce il quadro dell’intera normativa di riferimento, affermando che il colloquio «rappresenta uno strumento ragionevole e adeguato alla valutazione dei titoli richiesti all’aspirante avvocato specialista», perché consente «di evitare automatismi nella fase di ingresso, così come nella fase espulsiva». A sostegno del ministero si sono costituite l’Unione delle camere penali e l’Agi, associazione degli avvocati giuslavoristi italiani, contro anche l’appello incidentale presentato dagli ordini degli avvocati di Roma, Napoli e Palermo, che sostengono la sostanziale illegittimità dell’intero impianto normativo, riproponendo i motivi rigettati in primo grado. Ucpi e Agi sposano le tesi proposte da via Arenula, affermando anche che, per quanto riguarda l’elenco delle specializzazioni, la facoltà di aggiornarlo dimostra la concreta, e non teorica come sostenuto dal Tar, «possibilità di adattare l’elenco dei settori di specializzazione e costituisce un ragionevole elemento di flessibilità della norma».