Stop agli obblighi nelle separazioni

Il Sole 24 Ore, di Valerio Vallefuoco –

A distanza di quasi nove anni dal primo intervento organico sull’ antiriciclaggio applicato agli avvocati arriva la nota metodologica dalla Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf interviene su alcune delle principali questioni che traggono spunto dal pratico confronto sugli obblighi a carico dei professionisti in generale e degli avvocati in particolare. La nota individua gli obblighi che il Dlgs n.231/2007 impone all’Avvocato: identificazione del cliente e del cosiddetto ti­tolare effettivo; registrazione e conservazione dei dati del cliente; segnalazione all’Uif, in caso di “certezze” o sospetti su compiuto tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; formazione del personale e dei collaboratori; segnalazione al Mef di trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pario superiora 3.000 euro. Si precisa, attraverso la forma semplificata delle Faq, che gli obblighi non si applicano alle prestazioni eseguite in ambito giudiziale, all’attività di recupero cre­diti e alle cause di separazione, cessazione effetti civili e/o scioglimento del matrimonio salvo, nell’ultimo caso, che le parti pervengano ad un accordo nel quale sia prevista una delle attività previste dall’articolo 12 lett.c) (ad esempio trasferimento di immobili). Nessun obbligo per l’avvocato che dopo una prima consultazione non accetta l’incarico. La nota individua in positivo le ipotesi in cui le disposizioni dettate dal Dlgs si applicano agli avvocati: si tratta dei casi in cui il legale compia in nome o per conto del cliente talune operazioni essen­zialmente di ordine finanziario o immobiliare. Fornito anche quadro delle sanzioni penali e amministrative applicabili dopo la depenalizzazione operata dal Dlgs. n.8/2006: le sanzioni ammnistrative per la violazione degli obblighi imposti dalla norma raggiungono un tetto di 50 mila euro. Chi non rispetta il dovere di segnalare le operazioni sospette punito con la sanzione pecuniaria dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata. Il Cnf rammenta che è un reato ­ punito con l’arresto fino a un anno con l’ammenda fino a 50 mila euro ­ la vio­lazione del divieto di comunicare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazione. Nel caso di più violazioni amministrative scatta il cumulo materiale. La Commissione infine rammenta che la sanzione è irrogata dal Mef con un decreto impugnabile dinanzi al Tribunale civile di Roma, con possibilità di ricorso in Cassazione. Per l’inosservanza degli obblighi di identificazione di registrazione il Cnf puntualizza che le sanzioni amministrative pecuniarie hanno efficacia retroattiva per cui si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del Dlgs n.8/2016, se il procedimento penale non é stato definito in modo irrevocabile.

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