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Stop alle procedure esecutive in stato non ancora avanzato

Il Sole 24 Ore – 

Presentare l’istanza di definizione agevolata conviene sempre, a maggior ragione se si hanno procedimenti esecutivi in corso, non ancora terminati. La conclusione è agevolmente desumibile dai chiarimenti giunti in occasione di Telefisco 2018 da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader). le regole generali In base all’articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016, nelle more della presentazione delle domande di definizione le operazioni dell’agente della riscossione continuano regolarmente. Ciò riguarda sia le misure cautelari sia gli atti propriamente esecutivi. Ne consegue che i fermi di veicoli e le ipoteche già iscritti non vengono revocati per effetto della trasmissione della domanda. Una volta inoltrata l’istanza invece è preclusa qualsiasi nuova iniziativa dell’agente della riscossione. Di regola, l’istanza blocca anche le procedure esecutive in corso, con eccezione di quelle giunte ad uno stadio avanzato. Sono i casi in cui: 1 si è tenuto il primo incanto non esito positivo; 1 vi è stata istanza di assegnazione dei beni pignorati; 1 è stato già emesso provvedimento giurisdizionale di assegnazione dei crediti pignorati. Riguardo a tale ultima fattispecie, ci si è chiesti come la prescrizione operi nell’ipotesi del pignoramento presso terzi “esattoriale” (articoli 72bis e seguenti, Dpr 602/1973), che non contempla l’intervento del giudice dell’esecuzione. Nelle prime risposte ufficiali di Equitalia, fornite in occasione della prima versione della rottamazione,è stato precisato che in tale eventualità, una volta che il terzo pignorato ha reso la dichiarazione di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo si assiste all’assegnazione ope legis del credito e dunque si determina quello stadio avanzato della procedura che non ne consente l’interruzione, neppure con la trasmissione dell’istanza di definizione. Inoltre, sempre con riferimento alla disciplina originaria (articolo 6 del Dl 193/2016), era stato rilevato che la domanda di rottamazione non interrompeva neppure i pignoramenti di quote stipendiali o in generale di emolumenti periodici (ad esempio, affitti), non ancora maturati. il quesito posto a telefisco In tale contesto interpretativo,è sorto dunque il dubbio della utilità della richiesta di accesso alla definizione agevolata in tutti i casi in cui siano in corso le attività di recupero, ancor più se aventi ad oggetto beni o crediti capienti rispetto all’importo complessivo del debito iniziale. È stato pertanto chiesto all’Ader di chiarire se, con la trasmissione della domanda, si realizza comunque il consolidamento del debito sino all’ammontare derivante dalla procedura agevolata. In caso di risposta positiva, inoltre, si chiedeva ulteriormente di precisare se, qualora al termine delle azioni esecutive l’agente della riscossione avesse incassato l’intero importo a ruolo, al debitore dovesse essere restituita l’eccedenza rispetto al quantum della sanatoria. Esemplificando numericamente il caso proposto, si è ipotizzato un debito a ruolo di 15mila euroe un importo da definizione agevolata di 9mila euro. Se l’agente della riscossione, dopo la presentazione dell’istanza, dovesse effettivamente incassare per effetto del pignoramento l’intera cifra di 15mila euro, la differenza di 6mila euro deve essere restituita all’interessato? La risposta data a Telefisco 2018 è stata positiva. le conseguenze Alla luce del chiarimento dell’Ader, è evidente che l’interesse a anticipare la presentazione della domanda è, ai fini in esame, duplice. Da un lato, solo così si prevengono le azioni esecutive e cautelari dell’agente della riscossione, tanto più “pericolose” quanto più si hanno cespiti aggredibili. Ma tale convenienza è ancora maggiore nei riguardi dei soggetti che già sono oggetto di procedure espropriative non ancora terminate, seppure giunte in fase avanzata. In tale eventualità, infatti, l’inoltro del modulo DA – 2000/17 consente sempre di “bloccare” l’importo dovuto al quantum derivante dall’applicazione delle regole della definizione agevolata. E se l’incasso dovesse alla fine essere superiore a detto importo l’eccedenza dovrà essere restituita, al netto, ovviamente, di eventuali altre pendenze a carico del medesimo soggetto. il fermo amministrativo Come chiarito in precedenza, di regola, fermi e ipoteche già iscritti non vengono meno con la mera presentazione della domanda di definizione agevolata. Va tuttavia ricordato che, secondo le prassi recentemente adottate dall’agente della riscossione in materia di dilazioni ordinarie, una volta che il contribuente ha pagato la prima rata, il fermo viene sospeso. Questo consente al debitore di continuare a utilizzare il veicolo per tutta la durata del piano di rientro. Ci si è chiesto pertanto se questo modus operandi fosse valido anche per la rottamazione. Nelle risposte di Telefisco l’Ader anche in questo caso ha dato parere favorevole. Da ciò deriva che, in presenza di vincolo già apposto, sarà sufficiente presentare la domanda e pagare la rata, a seconda dei casi, di luglio (rottamazione 2017) ovvero di ottobre (rottamazione ante 2017) per ottenere la temporanea neutralizzazione del fermo. Resta inteso che la definitiva revoca della misura cautelare avverrà solo al perfezionamento della procedura di definizione.

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