Sul concordato in appello il ricorso non è illimitato

Il Sole 24 Ore – 

È tornato dopo un’assenza di (quasi) dieci anni. E la Cassazione, in una delle primissime sentenze sulla nuova versione dell’istituto, torna a occuparsene. Si tratta del concordato in appello, della possibilità di accordo cioè tra accusa e difesa sull’accoglimento totale o anche solo parziale, dei motivi di appello in maniera da tagliare i tempi del giudizio di secondo grado (anche se la proposta di concordato può essere riproposta in dibattimento). L’istituto, cancellato nel 2008, è tornato in vigore dall’estate scorsa,con la legge di riforma del processo penale, la 103 del 2017.

Ora la Corte di cassazione, con la sentenza 30990/2018 della Seconda sezione penale, chiarisce quando è possibile impugnare la pronuncia concordata: gli unici motivi proponibili con il ricorso per Cassazione sono relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’istituto, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non si può fare ricorso per i motivi rinunciati oppure per la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento.

La Corte ha così giudicato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di una persona condannata dopo l’applicazione in appello del concordato. In particolare, si metteva in evidenza un vizio di motivazione in riferimento all’attribuzione della responsabilità. Nell’affrontare la questione, la Cassazione smonta innanzitutto la pretesa equivalenza quanto a motivi di ricorso tra patteggiamento e concordato in appello.

La sentenza ricorda, invece, come l’unico riferimento fatto dal Codice di procedura penale al nuovo articolo 599 bis (che ha appunto reintrodotto il concordato in secondo grado) riguarda il fatto che la Cassazione può pronunciare un giudizio di inammissibilità senza particolari formalità e in assenza di contraddittorio sull’impugnazione della pena concordata.

Di conseguenza, puntualizza allora la Cassazione, si deve ritenere che gli unici motivi che possono essere proposti hanno a che fare con la volontà della parte di utilizzare l’istituto, con l’assenso del Pg alla richiesta e alla diversità tra la pronuncia del giudice e l’accordo raggiunto. Nessuno spazio invece per altri e aggiuntivi motivi.

E questa conclusione è oltretutto corroborata dalla giurisprudenza della Corte, antecedente l’abrogazone della prima versione del concordato in appello. Già allora, infatti, si era stabilito che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta avanzata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per le cause previste dall’articolo 129 del Codice di procedura (tra le quali, il riconoscimento che il fatto non esiste o che l’imputato non lo ha commesso) e neppure sulle cause di nullità o di inutilizzabilità della prova.

Una conseguenza questa della rinuncia da parte dell’imputato ad alcuni dei motivi di impugnazione, con la cognizione del giudice limitata a quei soli motivi invece che non sono stati oggetto di rinuncia. E visto che l’imputaato aveva rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto l’accordo solo sull’entità della pena, l’esito era obbligato.

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