Tempo determinato, la nuova normativa alla prova contenziosi

Il Sole 24 Ore – 

Le ultime settimane hanno registrato commenti positivi alle novità normative introdotte dall’art. 41 bis del dl. 73/2021 convertito nella l. 106/2021 (cd. Ristori bis), ispirate dalle necessità indotte dalla pandemia. L’apprezzamento è generato dal temporaneo rinvio all’ordinamento intersindacale della limitata potestà di apporre al contratto a tempo determinato una durata superiore agli ordinari 12 mesi, ma comunque entro 24, per esigenze previste da contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La consueta farraginosità e controvertibilità della legislazione anche in questa occasione dà bella prova di sé.

Dal punto di vista politico questo intervento va a completare la congerie di regolamentazioni legislative approvate in materia nell’ultimo ventennio senza la valutazione delle esigenze dei settori produttivi e del lavoro.

Alla luce delle risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia (1955) seguiva un intervento legislativo, la l. 230 del 1962, il cui rigoroso testo in uno con una simbiotica giurisprudenza per decenni ha disciplinato il contratto a tempo determinato. Tale rigore – unito alla crisi economica degli anni ’70, ma anche a seguito di alcune eclatanti sentenze – induceva ad attenuare le prescrizioni della l. 230 per i settori del commercio e del turismo (dl.876/1977 convertito nella l. 18/1978).

Ma in quegli anni era difficile trovare l’accordo nell’ordinamento intersindacale e con il governo su vari temi. Fu così che gli autori predisposero il testo che diventò l’art. 23 della l. 56 del 1987. La norma introduceva l’attribuzione alla contrattazione collettiva nazionale e locale delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dell’individuazione delle fattispecie per le quali era possibile la fissazione del termine al contratto di lavoro. L’applicazione di tale disciplina fu enorme e di soddisfazione corrispettiva delle parti sociali.

Questo fino a quando l’improvvido intervento del ministro Sacconi (dlgs. 368 del 2001) travolse, abrogandola, la previsione dell’art. 23 della soluzione contrattuale. Il riscontro delle conseguenze è provato dalla ripresa del contenzioso, dai lamentati ostacoli all’efficienza del mercato e dall’incrementato lavoro irregolare. Le modifiche apportate dai governi Letta, Renzi, Gentiloni non hanno risposto ai fabbisogni dell’economia produttiva e dei lavoratori. Il Governo Conte 1 con il dl. 87/2018 convertito nella l. 96/2018 (decreto dignità) ha finito per impantanare ancora di più l’istituto del contratto a termine.

Le misure sopraricordate della l. 106 potrebbero, speriamo, essere l’indizio di un nuovo progetto politico-giuridico che, rifuggendo da interessi e necessità contingenti, miri ad assetti normativi stabili basati su prospettive di lungo periodo. Per tale obiettivo è essenziale tenere ben conto dell’equilibrio e della lungimiranza dei nostri Costituenti che hanno introdotto nella Carta repubblicana quel Titolo III rubricato “Rapporti economici”, nel quale viene anche sancito il ruolo strategico per la produzione e per il mondo del lavoro della contrattazione collettiva di cui il ricordato art. 23 della l. 56 è stato un significativo testimonial. A tali fini necessita una previsione assai snella di mero richiamo ai princìpi generali di tutela applicati ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di un rinvio ampio all’ordinamento intersindacale.

Come anticipato, la formula normativa in commento è destinata a generare un rilevante contenzioso anche per effetto dell’interpretazione datane dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il citato art. 41 bis introduce, prima “a regime”, all’art. 19, primo comma, del dlgs 81/2015 come modificato dall’art.1 del dl. 87 del 2018 convertito nella l.96 del 2018, il rinvio alla contrattazione collettiva della fissazione della durata del contratto a termine e, poi, aggiunge un altro comma (1.1) sempre al novellato art. 19 con cui viene contenuta tale facoltà al 30 settembre 2022.

In questa insipiente produzione legislativa, l’0rgano di vigilanza ministeriale elabora la tesi che «anche dopo il 30 settembre 2022 sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste della contrattazione collettiva». Una previsione generata dalle esigenze pandemiche introdurrebbe senza limiti di vigenza un’enorme innovazione alla controversa regolamentazione di questo istituto.

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