Udienze online fino a novembre con l’assenso delle parti

Il Sole 24 Ore – Si aprono nuovi spazi per il digitale e i videocollegamenti nel processo civile dopo l’esperienza (e le polemiche) del lockdown della giustizia. Ma nella fase della ripartenza avranno un rilievo centrale la volontà delle parti processuali e la tutela delle loro garanzie. Con un emendamento che ha modificato l’articolo 221 del decreto legge Rilancio (34 del 2020), convertito in legge la scorsa settimana dal Senato, è stato infatti introdotto un complesso di disposizioni per lo svolgimento dell’attività giudiziaria fino al 31 ottobre, tenendo conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19.

Si tratta di una disciplina-ponte, considerata sperimentale dagli operatori, che sostituisce quella contenuta nell’articolo 83 del decreto legge 18 del 2020, disposta fino al 31 luglio e poi ridotta al 30 giugno. Con queste nuove regole vi potranno essere due ipotesi in cui l’udienza non verrà tenuta, ma le attività saranno svolte in forma scritta e con comunicazioni telematiche, e altre due ipotesi in cui l’udienza si svolgerà ma con la partecipazione da remoto delle parti.

Note scritte in luogo dell’udienza

Le udienze civili che non richiedono la presenza di persone diverse dai difensori delle parti, e quindi in sostanza quelle in cui non si deve svolgere attività istruttoria ma formulare solo richieste e conclusioni, possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Questa modalità di trattazione può essere disposta dal giudice con un provvedimento da notificare alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l’udienza, assegnando un termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito delle note scritte.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale. Nei cinque giorni successivi il giudice provvede su tale istanza. La norma non dice in che termini il giudice debba provvedere, ma sembra che la richiesta di trattazione orale imponga la fissazione di un’udienza alla presenza delle parti.

Se si procede con note scritte e nei cinque giorni precedenti la data fissata per l’udienza nessuna delle parti le deposita, si applica l’articolo 181 del Codice di procedura civile: si fissa un’udienza successiva, dando avviso alle parti costituite. E se anche all’udienza successiva non compaiono o non trasmettono note scritte, la causa viene cancellata dal ruolo.

Giuramento del Ctu

Il giudice può anche decidere di sostituire l’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio con una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dallo stesso Ctu da depositare nel fascicolo telematico, resa prima di procedere alle operazioni peritali, in cui presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate. In tal caso non è previsto che la decisione del giudice sia paralizzata dall’eventuale diversa volontà delle parti.

Partecipazione a distanza

L’udienza civile da remoto non può essere imposta dal giudice, ma può essere richiesta da una o più parti o da uno o più difensori. L’istanza va depositata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’udienza e il giudice deve disporre la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza.

Si dovranno utilizzare i collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia (al momento Microsoft Teams e Skype for business).

La parte potrà partecipare all’udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Non viene specificato da quale luogo deve collegarsi il giudice ma si stabilisce che l’udienza deve avvenire con modalità idonee a garantire il contraddittorio e l’effettiva partecipazione e che nel verbale deve darsi atto delle modalità di accertamento dell’identità dei soggetti collegati e della loro libera volontà.

Udienza da remoto

Se devono partecipare all’udienza solo difensori, parti e ausiliari del giudice, il giudice può disporre che essa si svolga con collegamenti a distanza. È però necessario il consenso preventivo delle parti.

Il giudice deve essere presente nell’ufficio giudiziario. Modalità di svolgimento dell’udienza e di redazione del verbale seguono le regole già viste per l’udienza da remoto su richiesta.

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