Il Sole 24 Ore – Laura Ambrosi, Antonio Iorio – La domanda di definizione delle controversie può essere presentata direttamente presso l’Ufficio di competenza, attraverso un intermediario per l’invio delle dichiarazioni ovvero dal contribuente interessato attraverso il servizio telematico Fisconline. Non è possibile l’invio tramite posta elettronica certificata.
Sia la presentazione sia il pagamento delle somme dovute vanno effettuati entro il 31 maggio 2019.
Una volta presentata la domanda e versata la prima o unica rata delle somme dovute, occorre “informare” l’organo giurisdizionale presso il quale è pendente la lite.
La norma si limita a indicare che per le controversie già sospese per espressa richiesta o comunque per tutte le ipotesi di definizione, occorre presentare entro il 10 giugno 2019 presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Ad oggi non ci sono specifici moduli da utilizzare per tale deposito e pertanto si ritiene possa essere sufficiente un’istanza a cura del difensore in atti, nella quale si comunicano, oltre i dati anagrafici e i riferimenti della controversia, che il contribuente ha presentato la domanda ed effettuato il pagamento dell’importo dovuto.
Va così richiesta la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, come previsto dall’articolo 6 del decreto legge 119/2018 e la successiva estinzione del procedimento.
A tale istanza devono essere allegati la domanda, la ricevuta di presentazione telematica ed il modello F24 del versamento delle somme. Il deposito potrà avvenire in forma cartacea presso gli sportelli della commissione competente, sia telematica, attraverso lo specifico portale del Sigit (il Sistema informativo della giustizia tributaria). Si segnala che tale modalità è possibile anche se l’intero procedimento è stato avviato in forma cartacea. Per le controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione il deposito va effettuato in modalità cartacea.
Nelle more della sospensione del processo, l’agenzia delle Entrate verificherà la regolarità della definizione e l’eventuale diniego dovrà essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2020.
Il diniego è un atto impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia; nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.