Il deliberato del del 26/27 febbraio 2015 suL “progetto della commissione Berruti”

IL DIRETTIVO NAZIONALE DELL’ANF

riunitosi in data 26- 27 febbraio 2015; esaminato lo “Schema di disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” (c.d. “Progetto della Commissione Berruti”) approvato dal Consiglio del Ministri nella seduta del 10 febbraio 2015; O S S E R V A che le misure proposte, pur tese verso un approccio più organico e sistematico alla riforma del processo civile, si limitano a raccogliere solo alcuni spunti del lavoro, ancora in gran parte riservato, di commissioni ministeriali composte di soli addetti ai lavori; che, proprio perché si tratta di riforma “di sistema”, occorre ora un serio ed approfondito dibattito preliminare aperto tra tutti gli interessati, parti sociali comprese (imprese, sindacati, associazioni di classe, rappresentanze di categorie etc.), che sono i veri utenti e destinatari finali del “servizio giustizia” ed il cui coinvolgimento costituisce l’unica vera garanzia di successo; che la delega, non supportata da una ampia diffusione del progetto concreto che si vuole realizzare (e cioè del contenuto specifico degli articoli nel testo finale ipotizzato) finisce per trasformarsi in una inaccettabile delega “in bianco”; che va invertita radicalmente la logica della delega rispetto2 2 A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE al processo telematico: non è il processo telematico che si deve adeguare al codice di procedura civile, ma è il codice di procedura civile che deve essere fatto in modo da garantire la più assoluta efficienza ed affidabilità del processo telematico, rispettandone caratteri, requisiti e standard: “il processo telematico innanzi tutto e tutto il resto si conformi ad esso ”; che non è accettabile la logica delle riforme di sistema a “costo zero” e della semplice “riorganizzazione e … razionalizzazione” dell’esistente: si preveda quantomeno la copertura ed il ringiovanimento dell’organico (magistrati e personale), nonché seri investimenti sull’informatica. * Con riguardo al contenuto specifico dello schema, si rileva: a/ che è positivo il rafforzamento del Tribunale delle imprese soprattutto per le controversie tra società, purché si lasci la possibilità al singolo cittadino di convenire in giudizio le imprese davanti al giudice precostituito per legge, senza filtri e costi aggiuntivi; b/ che gli interventi in materia di diritto di famiglia non sembrano ispirati a scelte nuove, chiare e determinate e non superano né la persistente dicotomia con il Tribunale per i Minorenni; né il rischio di creare enclaves iperspecializzate e di fatto autoreferenziali;3 3 A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE c/ che lo schema del primo grado del giudizio manca della necessaria specificità nella indicazione delle modalità, dei percorsi, delle opzioni tecniche della ipotizzata revisione delle diverse fasi della trattazione; una così generica rimodulazione dei termini e del rapporto tra trattazione scritta e orale nasconde un serio rischio non già di riduzione, ma di dilatazione – per di più del tutto discrezionale – dei tempi del processo; d/ che la nuova formula della proposta di conciliazione, del tutto scoordinata rispetto al vigente sistema della mediazione e delle nuove ADR, appare improntata ad un eccessivo dirigismo coercitivo (soprattutto nel caso in cui fosse destinata ad acquisire una qualche forza di giudicato) e per di più da fondarsi, a fini smaccatamente e brutalmente deflattivi, su una valutazione prognostica; valutazione che ha appena dato pessima prova di sé nel giudizio di secondo grado, tanto che se ne propugna l’immediata eliminazione; e/ che gli interventi sul rito di appello, già oggi ridotto ad una sorta di “anatra zoppa”, manifestano una malcelata volontà di depotenziarlo: si abbia il coraggio, assumendosene la responsabilità innanzitutto politica, di palesare l’idea (che traspare in controluce) che tre gradi di giudizio sono un lusso che il paese non si può permettere; f/ che la funzione nomofilattica della Cassazione, certamente4 4 A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE potenziata dal contraddittorio con il pubblico ministero e dalla possibilità di motivazioni sintetiche e/o mediante rinvio ai precedenti, non può però prescindere dal contributo dialettico di tutte le parti nella formazione del decisum, secondo il principio “meno decisioni, ma più collaborate e meditate”; g/ che la semplificazione del processo esecutivo e la più forte tutela del creditore munito di titolo definitivo non possono prescindere dal superamento della perversa commistione fra pubblico e privato dei recenti interventi sul tema, che mantengono la macchinosità tipica della burocrazia pubblica ed introducono un sistema di compensi per gli ufficiali giudiziari che grava unicamente e pesantemente sul privato; h/ che la riduzione dei procedimenti speciali e l’esigenza della sinteticità non devono tradursi in una spinta verso una eccessiva sommarietà e discrezionalità nella redazione, nell’esame e nella valutazione degli atti di parte e giurisdizionali; i/ che lo smaltimento dell’arretrato tramite la translatio iudicii in arbitrato, in assenza di incentivi alle parti e di più ampi interventi di razionalizzazione della normativa, si prospetta, ancora una volta, di scarsa applicazione e di nullo impatto. *** *** *** Si auspica, pertanto, che prima di passare alla elaborazione di una delega e, ancor di più, prima di provvedere alla adozione di5 5 A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE una ennesima serie di provvedimenti parziali si voglia aprire un dibattito preliminare più ampio tra operatori ed utenti, che, in accordo con i principi costituzionali, vada decisamente verso l’individuazione di un rito unico e telematico. Roma, 26- 27 febbraio 2015. Il Direttivo Nazionale ANF

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