Il Direttivo Nazionale di ANF – Associazione Nazionale Forense, riunitosi a Roma in data 15 e 16 settembre 2017,
- visto il principio generale nell’ambito delle professioni intellettuali secondo il quale la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione;
- vista la legge ordinamentale forense del 31.12.2012, n. 247;
- visti i disegni di legge in materia di compensi in favore degli avvocati e dei professionisti recanti i numeri AS 2249, AS 2281, AC 3745, AC 3854, AS 2858, AC 4574, AC 4575;
- visto l’art. 3, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e il richiamo ivi contenuto all’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 (disciplina della subfornitura nelle attività produttive), in materia di abuso di dipendenza economica;
- vista la proposta di legge AC 4631 presentata in data 29.8.2017 dal Ministro della Giustizia Orlando e recante disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali;
- ascoltati gli interventi del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e del Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense nel corso dell’audizione in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 6 settembre 2017,
osserva:
preliminarmente, non possono condividersi le considerazioni secondo le quali, al pari di quanto avvenuto in occasione dell’approvazione della legge ordinamentale forense del 2012, il Ddl AC 4631 presentato dal Ministro della Giustizia debba essere approvato rapidamente ovvero “anche l’ultimo giorno della presente legislatura” benché vi sia consapevolezza, da parte di tutti, che il testo possa e debba essere migliorato.
Nel merito, infatti, il provvedimento è destinato a disciplinare unicamente le prestazioni professionali in favore di banche, assicurazioni e grandi imprese, rese tradizionalmente da una platea limitata/marginale dell’avvocatura, e le previsioni ivi contenute sono facilmente aggirabili dalla “presunta” libera contrattazione tra le parti vanificando, con ciò, ratio e finalità delle nuove disposizioni di legge che si vorrebbero introdurre.
Inoltre, la tutela prevista dal disegno di legge AC 4631 è addirittura di gran lunga meno efficace di quella prevista dalla legge 22.6.1998, n. 192, come richiamata dalla L. 22.5.2017, n. 81, sul lavoro autonomo, che, invece, non solo è accordata a tutti i professionisti ed include anche i rapporti con le pubbliche amministrazioni, escluse dal Ddl Orlando, ma include altresì misure inibitorie e risarcitorie a favore dei professionisti e sanzioni amministrative a carico del contraente forte.
Pertanto, non si comprende perché, a fronte della disciplina generale recentemente introdotta nel nostro ordinamento con la legge 22.5.2017, n. 81, a tutela di tutti i professionisti, il Ministro della Giustizia intenda procedere con la previsione di altre disposizioni di legge in materia di equo compenso dalla dubbia utilità ed efficacia e a favore di una minima percentuale di Avvocati.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo dell’ANF Associazione Nazionale Forense,
AUSPICA
che il Parlamento e il Governo procedano rapidamente alla specificazione del contenuto dell’art. 3, comma 4, della legge 22.5.2017, n. 81, integrando e migliorando le disposizioni volte a riconoscere l’equilibrio contrattuale in tema di prestazioni rese da tutti i professionisti e in relazione a tutti i soggetti beneficiari delle stesse, comprese le pubbliche amministrazioni.
Roma, 16 settembre 2017.
Il Direttivo Nazionale ANF
IL DELIBERATO IN FORMATO PDF 2017 9 16 deliberato Direttivo ANF equo compenso