Al traguardo la riforma della PA. Le misure sulla giustizia

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Dopo undici giorni di riunioni, limature e messe a punto il decreto Pa ha tagliato ieri il traguardo della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In una versione ampiamente rimaneggiata rispetto a quella che aveva avuto l’ok del Consiglio. Non solo perché il decreto legge omnibus licenziato il 13 giugno scorso è stato nel frattempo spacchettato in due distinti provvedimenti (da un lato pubblica amministrazione e semplificazioni, dall’altro crescita). Ma anche perché alcune norme sono state modificate, altre rimosse e altre ancora aggiunte.Anche nella versione definitiva del decreto si conferma corposo il pacchetto di misure sul pubblico impiego, finalizzato a favorire il ringiovanimento della Pa. Si interviene anzitutto ponendo il termine del prossimo 31 ottobre (o fino alla naturale scadenza, se anteriore) al trattenimento in servizio: istituto che consente ai dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per la pensione di continuare a lavorare per un massimo di due anni oltre i limiti d’età. È prevista una deroga per i magistrati e per gli avvocati dello Stato che fa salvo fino al 31 dicembre 2015 il trattenimento in servizio. Diventa più favorevole il criterio di calcolo per il turn over: resta confermata la percentuale di assunzioni pari al 20% per il 2015, 40% per il 2015 (per raggiungere progressivamente il 100% nel 2018) che non viene più calcolata con riferimento al numero delle cessazioni e alla spesa, ma solo rispetto alla spesa. Si semplifica il ricorso alla mobilità: per quella volontaria non servirà più l’assenso dell’amministrazione di provenienza. L’unico criterio posto, è che l’amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni. Resta confermato il taglio del 50% di distacchi, aspettative e permessi sindacali dal prossimo 1° settembre (nella prima versione la scadenza era 1° agosto).

Infine la giustizia. Sia quella amministrativa, che sperimenterà il processo telematico, sia quella civile, che il passaggio al digitale lo realizzerà. Almeno per le cause iscritte dopo il 30 giugno.

DI SEGUITO LE MISURE RIGUARDANTI LA GIUSTIZIA

MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E PER LA CRESCITA DEL PAESE

Articolo 44
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano
esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i
procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi
previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i
documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalità.
2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio
personalmente.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di
comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti,
il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.».
c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è
aggiunto il seguente:
«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da
parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le
parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare,
da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la
funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene
anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del
deposito telematico.».

Articolo 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo
verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere,
quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;
b) all’articolo 133, secondo comma, le parole: “il dispositivo” sono sostituite dalle seguenti: «il
testo integrale della sentenza»;
c) all’articolo 207, secondo comma, le parole: “che le sottoscrive” sono soppresse.

Articolo 46
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: “ovvero a mezzo di posta elettronica certificata” sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui
al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la
notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita
a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all’articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;
c) all’articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo
posta elettronica certificata.»;
d) all’articolo 10, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l’atto è
notificato a norma dell’articolo 3-bis il pagamento dell’importo di cui al periodo precedente
non è dovuto.».
2. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.»

Articolo 47
(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

1. All’articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: “entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Articolo 48
(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)

1. All’articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento
del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per
gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 49
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell’invito
al pagamento del contributo unificato)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: “atto difensivo” sono aggiunte le
seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo
indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può
indicare l’indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;
b) all’articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono
eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».
2. All’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2
è sostituito dal seguente:
« 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l’invito è notificato, a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio
eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’ufficio.».

Articolo 51 

(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

1. All’articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al
pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai rispettivi presidenti,
sentiti i capi delle cancellerie interessate.».
2. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito
è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del
giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma,
del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere
eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è
tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Articolo 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari
del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma
digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare
la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e
munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale.
Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di
denaro vincolate all’ordine del giudice.»;
b) dopo l’articolo 16-quinquies è inserito il seguente:
” Articolo 16-sexies
(Domicilio digitale)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge
prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di
parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità
può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la
notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui
all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è
estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis,
comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
b) all’articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9-
bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.»;
c) all’articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è
estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Articolo 53
(Norma di copertura finanziaria)

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente capo,
valutate in 18 milioni di euro per l’anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015,
di cui 3 milioni di euro per l’anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per
l’attuazione dell’articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l’anno 2014 e 42,53
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 52, comma 2, lettere a),
b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui
all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 43»;
b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 98»;
c) all’articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 237»;
d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 518»;
e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 759»;
f) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 1.214»;
g) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 1.686»;
h) all’articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione
immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro
il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto è pari a euro 168.»;
i) all’articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della
giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in
merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto,
all’aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attività di monitoraggio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo
periodo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 54
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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