“Lo schema di regolamento per l’elezione dei Consigli degli ordini forensi, diffuso dal Ministero della Giustizia e ora al vaglio del Parlamento, dovra’ essere al centro del dibattito del prossimo congresso forense di Venezia, perchè mortifica il principio della tutela di genere e infligge un duro colpo al pluralismo che dovrebbe animare le rappresentanze istituzionali degli avvocati. L’Anf nutre moltissime perplessità e si prepara, se sarà necessario, ad impugnare il regolamento nelle sedi giudiziarie preposte, per difendere la democrazia e l’alternanza”.
Lo dichiara il segretario generale dell’Anf Ester Perifano, che , accompagnata da Giovanni Delucca, componente del Direttivo Nazionale, ha evidenziato i rilievi dell’associazione nel corso dell’audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
“Il regolamento – continua Perifano – prevede che ciascun elettore possa esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere e richiamando l’art.51 della Costituzione dispone che almeno un terzo dei consiglieri eletti appartenga al genere meno rappresentato. Consente che la disciplina del voto di preferenza debba prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. L’errore di fondo del regolamento ministeriale, che ne mette seriamente a rischio la legittimita’ , è ritenere che il limite indicato sia un limite minimo, mentre è del tutto evidente che si tratta di un limite massimo. Per essere conforme alla legge, il Regolamento dovrebbe invece , fermo il limite massimo di 2/3, stabilire sia quante preferenze potrà esprimere l’elettore che votasse per candidati dello stesso genere, e sia come dovranno essere ripartite le preferenze in caso di espressione di voto a favore dei due generi”.
“Con il voto elettronico già utilizzato in molti Ordini, basterebbe – aggiunge Perifano – poi un semplice click per votare in blocco 25 candidati per 25 posti di consiglieri. Il regolamento così confezionato rischia di favorire un sostanziale immobilismo delle istituzioni, con un prevedibile sbilanciamento a favore del genere forte ( e più anziano) della categoria”.“Non bisogna aver paura della modernita’ e della democrazia. Per questo ci batteremo affinchè questo regolamento venga rivisto all’insegna della trasparenza e delle pari opportunità”- conclude Perifano.
DI SEGUITO LA MEMORIA CHE E’ STATA DEPOSITATA AGLI ATTI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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OSSERVAZIONI
per la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
sullo Schema di Decreto Ministeriale recante modalità di elezione dei componenti dei consigli
degli ordini circondariali forensi
Audizione del 7 ottobre 2014
- La riserva di Regolamento
Il Regolamento sottoposto all’attenzione di Codesta Commissione è attuativo delle previsioni dell’’art. 28, L. 31/12/2012, n. 247, che al comma 2 prevede
“i componenti del consiglio (dell’Ordine) sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
Nella fissazione dei criteri, cui il Regolamento dovrebbe uniformarsi, il citato comma prosegue prevedendo che
“Il regolamento deve prevedere, in ossequio all’ articolo 51 della Costituzione , che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi.
Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti.
La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi.
Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.
Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.
B. La parità di genere
Per ciò che qui interessa, quindi, la Legge manda al Regolamento di assicurare l’operatività di un principio, e cioè che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli eletti.
Ciò non attiene, in via diretta alle modalità di formazione delle liste, ma fissa un criterio il cui raggiungimento deve essere assicurato dal Regolamento: che cioè – anche prescindendo da liste, preferenze o voti – l’individuazione degli eletti dovrà essere effettuata in modo equilibrato tra generi a prescindere dalle strette risultanze elettorali.
Quanto sopra, pertanto – lascia intendere la Legge – comporta ineleggibilità dei candidati che possano aver ottenuto un numero di preferenze tali da essere collocati in graduatoria in posizione astrattamente utile, ma che avessero davanti a sé un numero di candidati delle stesso genere pari ad almeno due terzi degli eleggibili.
C. La facoltà di esprimere maggiori preferenze
Il medesimo comma prevede – per rafforzare il medesimo principio di cui sopra – che il Regolamento debba dare attuazione ad un ulteriore criterio, e cioè che chi esprime preferenze a favore di candidati di entrambi i generi, possa esprimere un numero di preferenze maggiore rispetto a chi le esprime a favore di un solo genere, con la conseguenza che in quest’ultima ipotesi se ne dovrà esprimere un numero minore.
La Legge, quindi, non cristallizza un precetto, e cioè un criterio numerico esatto, ma indica un principio generale – l’equilibrio tra generi – la cui attuazione in concreto del principio è demandata al Regolamento, modulando la disciplina delle preferenze e lo scorrimento delle graduatorie.
D. Il voto limitato – immediata operatività
Ciò che però la Legge successivamente prevede chiaramente – senza alcuna riserva di Regolamento – è il disposto del comma 3, che fissa il criterio del voto limitato (già noto in materia associativa, societaria ed altro).
La norma in esame dispone:
Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eLeggere, arrotondati per difetto.
Nel caso in esame la norma, non necessita di alcuna attuazione, che infatti la Legge non prevede, a differenza del comma che precede, ed è autonoma da un punto di vista sistematico e cristallizza un principio noto all’ordinamento, e cioé, per l’appunto, quello del voto limitato.
È sin troppo facile notare che la disposizione appare come immediatamente efficace e vincolante, posto che non contiene in sé alcuna deroga.
La Legge, quindi prevede esplicitamente – senza alcuna riserva di Regolamento – che il massimo delle preferenze (voti) che l’elettore può esprimere è quindi pari a due terzi degli eleggibili.
Il voto limitato, come noto, risponde ad un criterio di tutela delle minoranze, funzionale ad assicurare la presenza dialettica di soggetti che possano esprimere opinioni non uniformi all’interno di un organo collegiale.
E. La previsione in violazione di legge dello schema di regolamento
Lo schema di Regolamento in esame, tuttavia, proprio in relazione alla norma sopra richiamata, appare ipotizzato in palese violazione di Legge, posto che, in particolare, all’art. 9, prevederebbe:
– al comma 5 che in caso di voto destinato ai due generi le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere;
– al comma 6 che in caso di espressione di voti espressi a favore di un solo genere, le preferenze non possono essere superiori a due terzi degli eligendi.
La previsione del comma 5 è dunque chiaramente e direttamente contraria a quella dell’art. 28, comma 3 della Legge.
La notazione è chiara ed evidente, tanto che sembra solo necessario prenderne solo atto[1].
F. Valutazioni conclusive
Traendo le fila del ragionamento, pertanto, va evidenziato che la Legge prevede
– che un terzo degli eletti spetti comunque al genere meno rappresentato, in deroga alla graduatoria assoluta;
– che ogni elettore possa esprimere voti per non più di due terzi degli eligendi.
Per esser conforme a Legge, il Regolamento dovrà dunque stabilire:
– quante preferenze potrà esprimere l’elettore che votasse per candidati dello stesso genere;
– come dovranno essere ripartite le preferenze in caso di espressione di voto a favore dei due generi.
Di certo, invece, un Regolamento legittimo:
– non potrà mai consentire la votazione di un numero di candidati eccedente i due terzi, stante la previsione imperativa della Legge;
– potrà consentire la votazione dell’intera quota dei due terzi di eligendi unicamente se saranno ivi rappresentati entrambi i generi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l’art. 9 dello schema di Regolamento appare in violazione dell’art.28, laddove:
– consente l’espressione di preferenze in misura pari al 100% dei consiglieri da eleggere (comma 5);
–
– consente di esprimere un numero di preferenze pari a due terzi degli eligendi (limite massimo di cui all’art. 28, comma 3) votando candidati di un unico genere.
G. Emendamenti correttivi
Rispetto allo schema di Regolamento all’esame, pertanto, sono necessari emendamenti correttivi tra i quali si segnalano:
All’art. 9
Per non incorrere a palese violazione dell’art. 28, comma 3 della Legge,
– al comma 2,
dopo le parole “pari a”, aggiungere “due terzi di”;
– al successivo comma 5,
dopo le parole “pari al”, aggiungere “,massimo a due terzi del”;
– al comma 6,
sostituire le parole “dei componenti da eLeggere del consiglio”, con “delle preferenze esprimibili a norma del comma 2”, e le parole “della scheda” con “delle preferenze espresse oltre il numero consentito”.
All’art. 7
Per non incorrere nella violazione dei principi di cui all’art. 28, commi 3 (voto limitato senza alcuna deroga) e 2 (pari opportunità) della Legge,
– al comma 1,
dopo le parole “pari a”, aggiungere “due terzi di”;
– al comma 2
sostituire la parola “eleggibili” con “indicabili a norma del comma precedente”.
[1] È utile, tuttavia, tornare ai criteri di maggiore o minore numero di preferenze di cui all’art. 28, comma 2 della Legge, per meglio percepirne il senso.
Non v’é dubbio che il numero maggiore di preferenze che il Regolamento potrebbe consentire di esprimere, anche considerando il diverso grado gerarchico delle fonti, non potrebbe mai essere superiore al limite massimo di voti che la Legge consente.
Il che significa che, solo in caso di espressione di voti per i due generi sará possibile indicare il numero massimo di preferenze pari ai due terzi.
Spetta invece al Regolamento fissare criteri per l’eventuale articolazione delle preferenze tra i due generi (potrebbe essere due terzi, ma non necessariamente, visto che in ogni caso al genere meno rappresentato spetteranno comunque almeno un terzo degli eletti).
Parallelamente, d’altro canto, laddove venissero votati candidati di un solo genere, il numero dei voti esprimibili dovrebbe essere minore del massimo possibile (e cioè due terzi degli eleggibili).
Quanto minore lo dovrebbe stabilire il Regolamento.