Congresso Nazionale Forense, sessione ulteriore di aprile 2019: la mozione ANF sul processo penale

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – SESSIONE ULTERIORE (processo penale)

Il Congresso Nazionale Forense, riunito a Roma nei giorni 5 e 6 aprile 2019, premesso che

  • la situazione attuale in cui versa la giustizia penale è talmente compromessa da non garantire più la tutela dei diritti fondamentali della persona, come pure una “soglia accettabile” del servizio pubblico essenziale dell’amministrazione della giustizia;
  • il legislatore e gli operatori del diritto, pur avendo avvertito la comune necessità culturale di riformare in modo radicale la disciplina del codice di procedura penale, al fine di recupere l’efficienza, hanno di fatto rinunciato a pensare ad un   programma di riforma serio, ritenendo che un progetto riformatore fosse troppo ambizioso ed inidoneo nel breve periodo a determinare ricadute positive nel sistema penale;
  • il Ministro della Giustizia, pur consapevole di tale limite, ha intrapreso la politica miope dei piccoli passi selezionando alcuni ambiti strategici (riti alternativi, udienza preliminare ed impugnazioni) per complessivi n. 32 punti ove intervenire;

preso atto che

  • il Ministro della Giustizia ha preannunciato l’intendimento di circoscrivere il proprio intervento agli ambiti suindicati rinviando la riforma della disciplina della prescrizione al 2020 e introducendo un emendamento al DDL Anticorruzione (L. 13/2019) volto a identificare la pronuncia della sentenza di primo grado quale causa di interruzione del corso della prescrizione;
  • analogo intendimento è stato manifestato dal Comitato Direttivo Centrale di ANM lo scorso 10.11.18, che ha sintetizzato in tredici proposte emendative di istituti processuali del codice di rito e circoscritto l’ambito di intervento possibile della riforma del processo penale quasi esclusivamente alla fase del dibattimento ovvero delle impugnazioni; 

considerato che

  • entrambe le proposte non sono condivisibili e vanno contrastate con fermezza in quanto le ragioni dell’inefficienza della giustizia penale non sono da ricercare né nella fase dibattimentale né in quella delle impugnazioni;
  • al contrario, il settore su cui devono incidere le proposte emendative future, in assenza di una riforma organica della giustizia penale, non può che essere circoscritto più efficacemente nel segmento delle indagini preliminari, fase durante la quale matura gran parte del termine di prescrizione o, in ogni casi, una parte significativa è notoriamente già ampiamente decorsa;   

IMPEGNA
l’Organismo Congressuale Forense a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa volta a:

  • avviare ogni interlocuzione sul piano politico al fine di promuovere iniziative volte alla tutela del modello processuale accusatorio e dello Stato di diritto;    
  • valutare possibili iniziative, anche di tipo mediatico, volte a riaffermare la cultura del primato della giurisdizione ordinaria;
  • adottare le opportune iniziative volte a implementare efficacemente il processo telematico penale, privilegiando la sua dimensione dinamica e favorendo assegnazioni di risorse finanziarie e di personale adeguato;
  • promuovere proposte emendative del codice di rito relative invece alla fase delle indagini preliminari, segnatamente al fine di:
  • introdurre termini di natura perentoria, con particolare riguardo al delicato potere del P.M. di esercitare l’azione penale entro un termine prefissato, prevedendo espressamente delle sanzioni in caso di mancata osservanza;
  • rimodulare tutta la normativa di attuazione in ordine alla tenuta e gestione dei registri relativi alle notizie di reato, custoditi presso le Procure, al fine di prevenire la diffusa e disinvolta prassi di eludere il termine di durata complessiva della fase delle indagini preliminari; 
  • evitare in tema di notificazioni il trasferimento di competenze e obblighi, proprie della P.G. e degli ufficiali giudiziari, in capo al difensore di fiducia e di ufficio;     
  • preservare l’attuale regola di giudizio prevista per il GUP di cui all’art. 425 c.p.p.;
  • ripristinare le norme previgenti alla riforma Orlando (L. 103/2017) in tema di impugnazioni.

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