Delibera sulla bozza di regolamento sull’istituzione e organizzazione delle scuole forensi

Delibera sulla bozza di regolamento inviata dal Consiglio Nazionale
Forense in merito alle modalità di istituzione e organizzazione delle
scuole forensi del 24.1.2014.

QUI E’ POSSIBILE LEGGERE LA BOZZA SCUOLE FORENSI

Il Direttivo dell’Associazione Nazionale Forense
PREMESSO
 che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, con richiesta di parere,
la bozza di regolamento (24 gennaio 2014) elaborato dal Consiglio
Nazionale Forense (CNF) con riferimento alle norme per l’istituzione e
l’organizzazione delle scuole forensi;
 che il Consiglio Nazionale Forense ritiene di dover emanare suddetto
regolamento in ottemperanza all’art. 29, comma 1, lett. c), L. 247/12, che
“affida al Consiglio Nazionale Forense il compito di adottare un
regolamento di disciplina delle modalità di istituzione ed organizzazione
delle Scuole forensi presso gli Ordini territoriali”, e agli artt. 9, comma
3; 11, comma 4; 29, comma 1, lett. d); 40 e 43 della medesima legge;
RILEVA QUANTO SEGUE:
 l’art. 29, comma 1, lett. c), della L. 247/12 prevede che il COA:
“…sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A
tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed
organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere
proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando
l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, …”;
 l’art. 43 della medesima legge, al primo comma, prevede che il tirocinio
“consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un
periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione (e non di scuole
forensi) di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi
nonché da altri soggetti previsti dalla legge”;
 l’art. 43, secondo comma, prevede che “Il Ministro della Giustizia,
sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni
per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli
ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da
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garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa
scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione……c)
la durata minima dei corsi di formazione… d) le modalità e le condizioni
di frequenza …nonché quelle per le verifiche intermedie e finali del
profitto che sono affidate ad una commissione…in modo da garantire
omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale……”;
 la lettura coordinata delle due norme (art. 29 e art. 43) induce
legittimamente a ritenere che il regolamento previsto dall’art. 43 è di
competenza ministeriale e costituisce un necessario prius logico rispetto a
quello ex art. 29, comma 1, lett. c), in quanto il primo è destinato a
disciplinare, complessivamente, il sistema dei corsi di formazione di
indirizzo professionale obbligatorio per la pratica forense ed il secondo a
regolamentare unicamente esclusivamente uno solo (le scuole forensi,
n.d.r.) tra i vari soggetti individuati dal legislatore (ordini, associazioni e
altri previsti dalla legge), autorizzati legittimati alla tenuta di detti corsi;
 l’emanazione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 43 in epoca
successiva a quella della bozza di regolamento in commento potrebbe
incidere, proprio perché avente portata generale, su aspetti e
modalità oggi individuate nella dette bozza;
 inoltre, stridente appare la formulazione del secondo comma dell’art. 1
della bozza di regolamento laddove, pur riconoscendosi formalmente
l’autonomia organizzativa dei singoli ordini circondariali, la natura di
disciplina quadro della materia sembra rispondere alla esigenza “di
garantire l’omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l’accesso e della
qualità dell’offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal
Consiglio Nazionale Forense”, che non trova alcun riscontro nella legge
professionale, ma la cui individuazione spetta unicamente al Ministro
della Giustizia con l’adozione del regolamento previsto dall’art. 43;
 poi, ancora: ferma la necessaria e preventiva emanazione del
regolamento ministeriale ex art. 43 L. 247/12, sebbene nella relazione
introduttiva siano illustrate ratio e funzioni delle scuole forensi e della
Scuola Superiore dell’Avvocatura e, con riferimento a quest’ultima
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(nonostante l’art. 22 sia l’unica disposizione della legge professionale a
riconoscerle un ruolo, ad oggi esclusivamente al fine della iscrizione
nell’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), sfuggono,
in assenza – lo si ribadisce – del regolamento ministeriale previsto dall’art.
43, le motivazioni, oltrechè la legittimità, sottese all’art. 6, comma 2, e
all’art. 7 della bozza di regolamento in commento e al ruolo e ai compiti
ivi previsti in capo alla Scuola Superiore dell’Avvocatura;
 infine, sempre con riferimento alle scuole forensi e a quella Superiore
dell’Avvocatura, anche a voler ammettere, ma si ribadiscono tutte le
perplessità sopra evidenziate, la rilevanza di quest’ultima quanto alla
frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale, è
del tutto logico ed evidente che alla bozza di regolamento in oggetto
dovrebbe essere contemporaneamente abbinato lo schema di regolamento
relativo all’istituzione della Scuola Superiore dell’Avvocatura previsto
dall’art. 22 della L. 247/12, oggi viceversa non elaborato, per quanto è
noto, dal Consiglio Nazionale Forense.
 Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono,
DELIBERA
di invitare il Consiglio Nazionale Forense a ritirare la bozza di regolamento in
epigrafe in attesa dell’emanazione del regolamento ministeriale previsto
dall’art. 43 della legge n. 247 del 31.12.2012.
Roma, 4 aprile 2014.
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