Deliberato sullo sportello cittadino, 28 feb. 2013

IL DIRETTIVO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

riunito in Roma il 28 febbraio 2013,
vista la bozza di regolamento del CNF sull’istituzione dello Sportello del Cittadino
inviata ai soli Ordini territoriali,
OSSERVA
Preliminarmente non possono tacersi forti perplessità circa l’urgenza e la priorità che
il Consiglio Nazionale Forense ha attribuito all’istituzione dello “Sportello del
Cittadino” non solo rispetto ad altre tematiche e questioni che la L. 247/12 pone e agli
adottandi regolamenti che questa richiede, ma anche alla luce del richiamo, contenuto
nella bozza di regolamento, a norme della legge professionale (artt. 29, 30, 35) che,
per espressa interpretazione del CNF (circolare n. 1/2013), non sarebbero di
immediata applicazione, in quanto differite al 1.1.2015.
Discutibile appare, poi, non solo la esclusione dal confronto delle rappresentanze
associative, ma anche la modalità prescelta per la consultazione delle Istituzioni locali.
APPARE EVIDENTE, infatti,che la richiesta di formulazione di osservazioni e proposte
tramite il mero riempimento di un questionario elettronico non assicura un confronto
effettivo, né tra ordini circondariali e istituzione centrale, né tra le singole realtà
ordinistiche. V’è da chiedersi, inoltre, se l’interlocuzione “elettronica” varata dal
Consiglio Nazionale Forense varrà in futuro anche per tutte quelle materie soggette a
regolamento del Ministero, previo parere del CNF, “sentiti” i COA e le associazioni
maggiormente rappresentative. Non si tratta di rilievo di poco conto, considerato che
tutti i regolamenti di attuazione della L. 247/12 incideranno profondamente
sull’esercizio dell’attività professionale di ogni Avvocato.
Nel merito, numerose sono le incongruenze che la bozza di regolamento proposta dal
Consiglio Nazionale Forense presenta.
Premesso che l’art. 30 della legge prevede espressamente che “Ciascun consiglio
istituisce lo sportello del cittadino…” e che “…il CNF determina le modalità di accesso
allo sportello…”, dalla lettura del regolamento si può constatare che con gli artt. 2 e 3 il
Consiglio Nazionale Forense ha riempito di contenuti singolari l’inciso del primo
comma dell’art. 30, l.247/2012 (“…sportello volto a fornire informazioni e orientamento
ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso
della giustizia…”).
In particolare, nell’art.2 si prevede che lo sportello dovrebbe fornire chiarimenti non
solo sotto il profilo – legittimo – dei costi vivi da sostenere e della possibilità di
accedere alla difesa di ufficio e/o a spese dello stato (art. 2), ma addirittura dovrebbe
illustrare le azioni giudiziarie esperibili, i tempi e i costi di un giudizio (ivi
compresa l’entità delle spese legali). Lo sportello, poi, dovrebbe anche farsi carico
di informare , e quindi indirizzare, i cittadini verso procedure di risoluzione
alternativa delle controversie, come ad esempio le camere arbitrali e la
conciliazione,tutte procedure al di fuori della giurisdizione, che, allo stato è l’
unica attività effettivamente riservata alla professione forense.
L’art.3, invece, si occupa delle informazioni e dell’orientamento al cittadino per la
fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, ad iniziare dalla illustrazione
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delle modalità di pattuizione del compenso, delle formalità necessarie ai fini del
conferimento dell’incarico, per continuare con l’illustrazione dei diritti e degli
obblighi (dell’avvocato) derivanti dal conferimento dell’incarico, spingendosi
sino alla indicazione della prevedibile misura del costo della prestazione
professionale o della possibilità di rivolgersi al COA in caso di mancato accordo.
In definitiva, solo con gli artt. 4 e 7 il provvedimento disciplina effettivamente l’accesso
al servizio e la sua copertura finanziaria rispondendo al disposto dell’art. 30 della
legge professionale, mentre anche negli artt. 5 e 6 la bozza si allontana dalla legge di
riferimento, spingendosi a regolare la istituzione dell’elenco dei professionisti addetti
allo sportello, le incompatibilità, la gratuità, la distinzione per competenze, i potenziali
conflitti di interesse, le violazioni del regolamento.
È così di tutta evidenza che la bozza di regolamento predisposta dal Consiglio
Nazionale Forense va ben oltre il compito assegnato dalla Legge Professionale, con
piena invasione della sfera di competenza dei Consigli dell’Ordine Territoriali.
Le previsioni contenute in alcune delle norme della bozza di regolamento, a parte lo
stravolgimento della ratio , stravolgimento ben evidenziato dallo stesso CNF in
premessa (“…consentire la più completa informazione in ordine alle modalità di
protezione dei diritti e degli interessi di fronte all’autorità giudiziaria, nonché alle
prestazioni professionali degli avvocati…”) rispetto alle finalità che il legislatore sembra
voler perseguire con l’art. 30 LP (“fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la
fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia…”),
ferme e ribadite le riserve sul potere regolamentare del CNF per gli aspetti diversi da
quelli espressamente indicati dall’art. 30 LP, suscitano più di una perplessità e qualche
preoccupazione.
Un servizio che avesse ad oggetto l’illustrazione delle “azioni giudiziarie esperibili per
la tutela dei propri diritti e interessi” (art. 2, comma 1, lett. a) nonché dei “tempi e dei
costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri tributari e alle spese legali,
anche in caso di soccombenza” (lett. b), ad esempio, non solo trasformerebbe gli ordini
territoriali in “uffici” che rendono un preventivo parere (anche controllando i propri
iscritti?) sulle vicende legali che interessano il cittadino, ma potrebbe provocare
confusione e incomprensioni nei rapporti tra avvocato e cliente. Questi arriverebbe
negli studi con indicazioni fornite dallo sportello, alle quali, in caso di discordanza con
le indicazioni fornite dal proprio legale di fiducia, potrebbe pretendere di adeguarsi
comunque. Come pure verrebbe vanificata (vista la presunta competenza ad indicare
le eventuali spese legali) la libera pattuizione del compenso al momento del
conferimento dell’incarico.
Anche la previsione dell’art.2, co.2 , laddove si prevede che lo sportello dovrebbe
illustrare al cittadino “le procedure esperibili di risoluzione alternativa delle
controversie” (tra le quali viene espressamente ricompresa anche la conciliazione),
nonché “la illustrazione dei vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento
di tali procedure”, seppure apprezzabile in linea di principio, deve ritenersi quanto
meno inopportuna, incidendo direttamente sull’attività lavorativa specifica degli
avvocati.
In definitiva, la bozza predisposta dal CNF risulta viziata da un chiaro eccesso di
delega, poiché la ratio della legge n.247/2012 non è niente altro che la istituzione,
presso i Consigli dell’Ordine, di un ufficio espressamente addetto a fornire al
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cittadino tutte le informazioni utili per accedere alla tutela dei propri diritti, delle
cui spese si faranno carico gli avvocati stessi, per il tramite dei propri Consigli
dell’Ordine. E se questa è la corretta interpretazione dell’art.30 L.P., anche le norme
che si dilungano sulle caratteristiche dei professionisti da utilizzare ( art.5 bozza di
regolamento) appaiono decisamente eccessive e, sostanzialmente, inutili : non
occorre scomodare avvocati e praticanti per indicare il costo di una causa di
sfratto o i requisiti necessari per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Le criticità sopra evidenziate, che si sarebbero facilmente potute evitare se solo si
fosse acceduto ad un confronto effettivo e preventivo, e non successivo sul “prodotto
finito”, dimostrano come sia assolutamente necessaria, per una corretta attuazione
della riforma, la circolazione delle idee e il confronto tra tutte le componenti,
soprattutto tra quelle che, a vario titolo, operano sul territorio. Poichè i riflessi dei
numerosissimi regolamenti che ci si appresta a varare incidono innanzi tutto sulla
tutela del cittadino, ma soprattutto sull’indipendenza e autonomia di ogni singolo
Avvocato, rappresentato, sul piano istituzionale e sul piano associativo, da organismi
diversi.
Roma, 28 febbraio 2013.

Il deliberato scaricaribile: Deliberato sportello cittadino del Direttivo Nazionale Anf, Roma 28 feb. 2013 

 

 

 

 

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