Roma, 6 luglio 2018
Ill.mo Sig.
Ministro della Giustizia
On. Alfonso Bonafede
Via Arenula n. 70
00186 ROMA
Trasmessa via pec
Oggetto: Corsi obbligatori per l’accesso alla professione di avvocato (art. 43, L. 31.12.2012, n. 247)
Illustrissimo Sig. Ministro,
nella qualità di Segretario Generale dell’A.N.F. – Associazione Nazionale Forense desidero innanzitutto formularLe i nostri migliori auguri per un buon lavoro alla guida del Ministero della Giustizia, assicurandole, allo stesso tempo e da parte nostra, una piena e fattiva collaborazione per comunanze di interessi e non per conflitti di competenze.
L’Associazione Nazionale Forense è tra le associazioni maggiormente rappresentative che, ai sensi dell’art. 1 della legge professionale forense (L. 31.12.2012, n. 247), formula le osservazioni sugli schemi dei decreti di attuazione della legge ordinamentale.
Alcuni tra i regolamenti attuativi di competenza del Ministero della Giustizia e di primaria importanza per la professione sono passati, anche su nostra iniziativa, al vaglio della magistratura amministrativa: il regolamento sulle regole elettorali inerenti alla composizione dei consigli degli ordini circondariali è stato annullato e successivamente è stata adottata la legge n. 113/17; il regolamento sulle specializzazioni forensi è stato annullato dapprima dal Tar Lazio e successivamente dal Consiglio di Stato con riferimento alle materie oggetto di specializzazione ed è stato recentemente inviato al Consiglio Nazionale Forense, e da questo alla (tra le altre) nostra associazione, per il relativo parere.
Regolamenti ministeriali dal contenuto assai delicato che riguardano, da un lato, l’assetto democratico della governance dell’Avvocatura e, dall’altro, la crescita professionale dei colleghi.
La premessa appare fondamentale perché con la presente all’Associazione Nazionale Forense, da sempre attenta sulla legge ordinamentale del 2012, preme evidenziare alla Sua attenzione la delicatezza, per le implicazioni che essa comporta sulle giovani generazioni di avvocati, dell’art. 43 della L. 31.12.2012, n. 247, e del relativo decreto del Ministero della Giustizia n. 17 del 9 febbraio scorso.
Trattasi, in particolare, della norma che prevede i corsi obbligatori ai fini del tirocinio forense, del conseguimento del certificato di compiuta pratica e dell’ammissione al successivo esame di abilitazione.
La norma si inserisce nel quadro generale del tirocinio forense, come riformato, appunto, dalla L 31.12.2012, n. 247.
È noto, infatti, che, per effetto delle nuove norme ordinamentali, il tirocinio forense, che è svolto in forma continuativa per diciotto mesi (art. 41, comma 5), consiste:
- in generale, nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche, secondo le modalità previste dagli artt. 41 e ss.;
- in particolare, nella pratica svolta presso uno studio professionale e nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forense nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
I corsi obbligatori sono, quindi, disciplinati anche dal decreto ministeriale di attuazione n. 17 del 9.2.2018 e dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, così come previsto dall’art. 1, comma 3, di detto decreto, il cui schema di regolamento è stato inviato alle associazioni e agli ordini circondariali solo in data 15 luglio 2018.
I consigli dell’ordine provvedono di regola all’organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale, mentre gli altri soggetti abilitati all’organizzazione dei corsi e previsti dall’art. 43, comma 1, soggiaccio all’iter di accreditamento previsto dal DM n. 17 del 9.2.2018.
Il regolamento di attuazione si applica ai tirocinanti iscritti all’albo dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, cioè a coloro che si iscriveranno per il tirocinio forense a far data dal 1° ottobre 2018.
Le norme sul tirocinio forense vanno completate, dal punto di vista sistematico, con quelle relative all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione (art. 36 e ss.): il nuovo esame consiste in prove scritte senza l’ausilio di codici commentati con la giurisprudenza e in prove orali.
Dopo una serie di interventi legislativi sulla disciplina transitoria prevista dall’art. 49 della L. 31.12.2012, n. 247, con proroghe di anno in anno della stessa, a dicembre 2018 debutterà il nuovo esame scritto senza l’ausilio dei codici commentati con la giurisprudenza.
Quindi, l’accesso alla professione di avvocato, nella visione d’insieme e nella lettera sistematica delle norme che appartengono ad ogni operatore giuridico, è così delineato nella sua nuova disciplina: il tirocinio ha una durata di diciotto mesi e alla pratica svolta presso uno studio professionale si affianca l’obbligatoria frequenza di corsi di preparazione in funzione di un esame con prove scritte senza codici commentati con la giurisprudenza e successive prove orali.
Sullo sfondo, quale principio cardine della legge professionale, l’art. 1, lett. d), della L. 31.12.2012, n. 247: “… l’ordinamento forense favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito…”.
Ricostruito il quadro di insieme, salta subito agli occhi la circostanza che la disciplina del tirocinio forense e quella dell’esame di abilitazione, per quanto strettamente connesse e funzionali l’una con l’altra, non sono entrate in vigore contemporaneamente.
Infatti:
- l’esame di abilitazione con le nuove prove scritte, al quale il tirocinante dovrebbe accedere con la preparazione che gli deriva anche dalla frequenza dei corsi obbligatori, non ancora istituiti, debutta il prossimo dicembre;
- i corsi obbligatori funzionali al sostenimento di esame di abilitazione senza codici commentati saranno istituiti a partire dal 1° ottobre 2018 per tirocinanti che sosterranno il nuovo esame di abilitazione nel mese di dicembre 2020.
A modesto avviso dell’A.N.F., sono evidenti la disparità di trattamento riservata ai tirocinanti e l’incongruenza derivante da due diverse scansioni temporali applicate ad unico iter teorico-pratico che introduce all’esercizio della professione.
Inoltre, è pendente, dinanzi al TAR Lazio, il giudizio di impugnazione avverso il DM n. 17 del 9.2.2018 e l’auspicio è quello di una sua definizione, in primo grado, entro la fine del corrente anno.
Infine, vi è la netta sensazione che molti ordini circondariali non siano in grado di organizzare per tempo i corsi che, obbligatoriamente, dovranno essere assicurati a tutti i nuovi iscritti a far data dal 1° ottobre prossimo; infatti, è sufficiente che i corsi inizino in minimo ritardo rispetto all’iscrizione nell’albo dei praticanti che subito sarebbe vanificata la portata dell’art. 41, comma 5, secondo il quale la durata del tirocinio ha una durata diciotto mesi, con grave danno per il tirocinante.
È possibile anche che alcuni circondariali, per differenze legate a dimensioni, capacità economica e realtà territoriale nella quale operano, non riescano addirittura ad organizzare i corsi obbligatori di formazione.
A ciò si aggiunga che i soggetti terzi – rispetto ai consigli dell’ordine e alle scuole forensi – autorizzati dalla legge all’organizzazione di detti corsi, sono soggetti all’iter di accreditamento previsto dal citato DM del 2018 i cui tempi, in concreto, possono variare da ordine circondariale a ordine circondariale; questo porta con sé il serio rischio che non solo un ordine circondariale possa non riuscire ad organizzare un corso dalla frequenza obbligatoria ma, addirittura, che non possa riuscirci nemmeno uno dei soggetti terzi previsti dalla norma primaria, anche in questo caso con gravi ricadute sui tirocinanti e sulla loro scelta di vita professionale.
Infine, ad una sua prima lettura, lo schema di linee guida del Consiglio Nazionale Forense lascia intravedere un futuro in cui soltanto i grandi ordini circondariali, escludendo di fatto sia quelli più piccoli che le associazioni, potranno rivolgersi alle università per ottemperare all’obbligo posto a loro carico dalla legge; sotto altro e opposto profilo, c’è il rischio di abbandonare i praticanti ad un “far west” di corsi obbligatori (!!) di formazione a costi elevati.
La nostra associazione è certa che la Sua sensibilità sul futuro delle giovani generazioni, quale operatore del diritto, avvocato e responsabile del dicastero sulla giustizia e le professioni, permetterà di cogliere le evidenti contraddizioni e criticità di un sistema tirocinio-esame di abilitazione-accesso così delineato e le conseguenti ricadute negative sul futuro di migliaia di giovani praticanti e futuri colleghi.
L’art. 1 della L. 31.12.2017, n. 247, lo rimarchiamo, afferma che l’ordinamento forense favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
La proposta, quindi, dell’Associazione Nazionale Forense è quella che il Ministero della Giustizia valuti l’opportunità di intervenire legislativamente per assicurare sia lo slittamento in avanti (e quindi, un nuovo intervento sull’art. 49) del debutto dell’esame di abilitazione senza codici commentati in attesa che sia effettivamente assicurata a tutti l’effettiva fruibilità del propedeutico corso di formazione (considerato l’imminente pubblicazione del relativo bando) sia la proroga del termine a partire dal quale dovrà trovare applicazione il DM 17/2018 sui corsi obbligatori.
Con l’occasione, anche all’indomani dell’insediamento dei nuovi organi dell’associazione e rimanendo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente, saremmo felici di poterLa incontrare per illustrarLe le prossime principali iniziative dell’Associazione e per un confronto complessivo generale sulla giurisdizione e sui temi principali che interessano la nostra professione.
La ringraziamo per l’attenzione e, in attesa di poterLa incontrare, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
A.N.F. Associazione Nazionale Forense