Dopo le prime anticipazioni sui giornali specializzati, giovedì scorso l’incontro organizzato dal Ministero della Giustizia per l’illustrazione dei risultati dei lavori della Commissione nominata dalla Ministra Cartabia.
Un testo non è stato inviato o distribuito; l’Avv. Prof. Luiso ha illustrato i principali interventi sul disegno di legge AS 1662 che la Commissione intende sottoporre all’attenzione della Ministra Cartabia.
Qui di seguito, sono riportate in modo schematico le proposte:
1) Revisione delle fattispecie oggetto di decisione collegiale, ma la questione è tutta aperta e sarà oggetto di decisione politica.
2) Estensione del principio di non contestazione alla parte contumace volontaria e non alla parte contumace per vizi del processo.
3) Ritocchi alla fase introduttiva/istruttoria con due alternative diverse tra loro:
– prima alternativa: è minimale, lascia le cose come stanno ma consente una maggiore elasticità nella concessione dei termini delle memorie 183 e prevede la possibilità per il giudice, sotto la sua responsabilità, di non concedere questi termini;
– seconda alternativa: arrivare alla prima udienza con tutte le domande e prove indicate. Se poi alla prima udienza emerge la necessità di attuare il contraddittorio, ciò sarà possibile (secondo quanto da sempre sostiene la Corte di Cassazione).
4) Fase decisoria: nessuna modifica di rilievo, se non per il fatto che la commissione ha ritenuto di ritornare al criterio del cpc ante 1995 per ciò che attiene l’individuazione del momento in cui viene scadenzata la fase decisoria, cioè nel momento in cui il giudice programma le causa che prende in decisione. È un ritorno all’udienza per la decisione, con termini a ritroso per comparse e repliche (NB: nulla è stato detto sulla precisazione delle conclusioni).
5) Modifiche migliorative su inconvenienti di “motivazione” del difetto di giurisdizione pronunciato dal giudice ordinario nei confronti di giudici speciali.
6) Modifica dell’art. 22 disp att cpc: si prevede che il CTU debba essere scelto tra gli albi dei tribunali del distretto.
7) Stabilizzazione delle misure emergenziali: prevista una valvola di sicurezza per cui di fronte alla decisione del giudice di tenere l’udienza da remoto o cartolare, la parte può chiedere al giudice la trattazione orale e la richiesta è vincolante.
8) Il collo di bottiglia è rappresentato dalla fase decisoria; poiché non è possibile aumentare il numero dei magistrati togati (il numero dei giudici civili è irrisorio), la soluzione individuata è quella di ampliare la competenza per valore dei giudici di pace sino a € 30.000,00 e sino a 50.000,00 per le cause di danno.
Inoltre, opportuna una delega per rivedere la competenza per materia del giudice di pace.
9) Giudizio di appello: eliminazione del “filtro” è la modifica più importante (nessun riferimento ad altre modifiche).
10) Giudizio di cassazione: eliminazione della VI sezione (riconduzione di tutte le controversie alle altre sezioni oggi esistenti, con velocizzazione delle cause manifestamente fondate/infondate/inammissibili e una trattazione più “distesa” per le cause la cui soluzione non è semplice.
Introdotto, poi, il rinvio pregiudiziale in Cassazione (non è mezzo di impugnazione e quindi non prevede obbligo di motivazione) per le questioni complesse s/o nuove senza precedenti pronunce in Cassazione cause complesse. Il primo presidente esamina questione, se importante decide e la sentenza è vincolante per il giudizio a quo. Dovrebbe essere per questioni di merito (altri sostengono che possa valere anche per questioni di rito).
11) Sinteticità: escluse ricadute sulla validità dell’atto, ritenendo che sinteticità possa essere presa in considerazione solo per quanto riguarda le spese.
12) Art. 96 cpc: ristrutturato nel senso che per le ipotesi di dolo e colpa grave (e non in ogni caso, come oggi dispone il 3 comma) sanzione in favore della controparte non superiore al doppio delle spese legali e in favore dello stato una sanzione non superiore a cinque volte il CU.
13) Rito del lavoro: eliminato il rito Fornero (peraltro già limitato). Si è anche previsto che le finalità della Fornero siano raggiunte per altra via: nei processi con reintegrazione lavoratore e datore non si muovono sino al giudicato. Quindi corsia preferenziale per i processi in cui è possibile una reintegrazione in modo che si possa arrivare presto ad una pronuncia definitiva (il cautelare non ha portato a risultati favorevoli).
14) Arbitrato: gli arbitri, se così vogliono le parti, possono adottare misure cautelari. Si distingue a seconda che il collegio si sia già formato o meno; se non c’è un arbitro la misura è chiesta al giudice. Necessario prevedere anche una forma di reclamo avverso il provvedimento cautelare ma solo per motivi processuali e non per merito e prevedere una forma di exequatur che non può essere prevista dagli arbitri.
15) Processo di esecuzione: oltre a quanto previsto dall’AS 1662, ampliati compiti e funzione del professionista delegato (come se fosse un “curatore fallimentare”).
Introdotta la possibilità dell’astreintes del 614 bis a tutte le volte in cui il titolo esecutivo non è un titolo esecutivo giudiziale di condanna e nei casi in cui nel processo da cui scaturisce la sentenza di condanna non è stata chiesta la misura esecutiva. Attribuito al GE un controllo sulla misura e sulla sua durata.
16) Famiglia: interventi sull’art. 38 disp att cpc per disciplinare ragionevolmente competenza tra giudice ordinario e giudice per i minorenni.
Possibilità di curatore speciale per il minore quando c’è un conflitto di interessi.
Rito uniforme per tutti i processi in materia di persone e famiglia (nel rispetto del giusto processo regolato dalla legge) e istituzione del tribunale della persona e della famiglia con tribunali circondariali di prossimità e tribunali distrettuali per la fase di reclamo.
17) ADR: incentivi fiscali e rimodulazione dell’obbligatorietà per i contratti di durata (franchising, agenzia, associazione in partecipazione, somministrazione, subfornitura, società di persone).
18) Negoziazione assistita: estensione alle controversie di lavoro con nuova ipotesi di salvezza dell’accordo ex art. 2113 cc e alle controversie che riguardano i figli minori di genitori non sposati.
Erano presenti all’incontro l’Associazione Nazionale Forense, l’UNCC, l’AIGA, l’OCF e l’AGI.
I lavori della Commissione, in un incontro precedente, sono stati illustrati anche al Consiglio Nazionale Forense.