Il concetto di solidarietà del sistema previdenziale forense e la contribuzione obbligatoria: riflessioni per nuove forme di tutela previdenziale – Milena Liuzzi, Rassegna degli Avvocati Italiani 2018

Il nuovo avvocato deve scrollarsi di dosso  il retaggio di una visione romantica  del ruolo della difesa dei diritti

di Milena Liuzzi (Consigliere nazionale ANF)

La sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2018 ha statuito che il principio di ragionevolezza e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali non risultano in sofferenza, in riferimento alla situazione di un avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed anche titolare della pensione di vecchiaia INPS, giacché il ridotto grado di probabilità per l’avvocato anziano che si iscrive all’albo, allorché già pensionato, di conseguire i benefici pensionistici, che presuppongono l’esercizio protratto dell’attività, attiene a circostanze fattuali ricollegabili al momento della vita in cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione.

L’altra faccia della medaglia sono, per converso, le sentenze della Cassazione in materia di avvocati iscritti d’ufficio alla Gestione Separata INPS, colpiti dalla cd. “Operazione Poseidone”.

In questo caso, la Suprema Corte ha statuito, con le sentenze n. 30344 e n. 30345 del 18 dicembre 2017[1] la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i professionisti che svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all’iscrizione al relativo ente di previdenza,  in virtù del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata per la quale godono di altra copertura assicurativa.

Dopo la disamina delle premesse e della ratio sottesa alla Legge 335/1995, la Corte, sul punto nodale, l’interpretazione della norma che, ai fini esonerativi, menziona il versamento contributivo, ha precisato che tale deve intendersi solo quel versamento potenzialmente produttivo di effetti pensionistici (perché suscettibile di alimentare una posizione previdenziale, virtualmente destinata a sfociare in una prestazione), e non il versamento cd. sterile, quale quello del contributo integrativo, il 4% per intenderci, che riscuotiamo dai clienti.

La Suprema Corte parte sostanzialmente dalla decisione delle Sezioni Unite 12 febbraio 2010, n. 3240 ed, in particolare, dall’idea che la tutela previdenziale vada intesa, più che in termini soggettivi, in termini oggettivi (perché basata sulla mera percezione di un reddito), cosicché, in realtà, quello che rileva è la generalizzazione dell’obbligo contributivo, cioè di estensione dello stesso a qualunque tipologia di reddito correlato allo svolgimento di un’attività lavorativa, con conseguente proliferazione delle obbligazioni contributive, ogniqualvolta un soggetto risulti percettore di più redditi derivanti da diverse attività assoggettate a regimi previdenziali differenti.

Peraltro, precisa la Corte, “all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni», in ossequio «a quella che può considerarsi una “regola” del nostro ordinamento previdenziale […], secondo la quale il contemporaneo svolgimento di due (o più) attività lavorative, soggette a due (o più) regimi previdenziali distinti, comporta l’assoggettamento pieno alla disciplina (anche) contributiva di ciascuna delle forme assicurative interessate”

Ed inoltre che la diversità tra il contributo soggettivo – cui sono tenuti solo gli iscritti agli enti previdenziali privati di riferimento –  e il contributo integrativo consiste essenzialmente nella ripetibilità  nei confronti del beneficiario della prestazione professionale, ponendosi, in sostanza a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista, ma che la detta diversità non riverbera i suoi effetti,  sulla lettura dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, posto che il generico riferimento a un versamento contributivo non consente all’interprete di utilizzare promiscuamente, a fini esonerativi, il contributo soggettivo e il contributo integrativo, giacché l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale potenzialmente destinata a sfociare nell’erogazione di un trattamento pensionistico.

Conclusioni diametralmente opposte

Il dato che emerge dalle due sentenze, che giungono a conclusioni diametralmente opposte, perché da un lato, la Corte Costituzionale sancisce come principio cardine la solidarietà dei sistemi previdenziali privati, svincolando la contribuzione dal concetto di prestazione e dall’altro la Corte di Cassazione sancisce la generalizzazione dell’obbligo contributivo, vincolando il concetto alla prestazione previdenziale,  è che la questione previdenziale costituisce un nodo di rivendicazione essenzialmente sindacale e politica.

I dati di partenza della riflessione non possono che essere la crisi reddituale che ha visto i redditi degli avvocati in sostanziale discesa negli ultimi 10 anni e con un potere d’acquisto sempre più diminuito, ma soprattutto l’aumento della forbice tra i redditi elevatissimi  da € 118.919,00 a € 994.630,00) concentrati in una percentuale del 7,5% del totale degli iscritti (circa 18.000 su 245.000) e la restante parte da 0 a € 66.784,00 (circa 198.000 iscritti) che costituiscono l’ 81,10%. Nel novero dobbiamo sempre considerare 22.305 posizioni (9,4%) che non inviano neppure il modello 5.

Il riflesso di questi dati si è visto nelle graduatorie per la partecipazione ai vari bandi, laddove emerge:

  • bando riservato ai figli al primo anno delle scuole superiori: al n. 294 troviamo il primo ISEE superiore ad € 20.000,00;
  • bando riservato alle famiglie monogenitoriali: al n. 51 il primo ISEE superiore ad € 0,
  • bando riservato ai figli all’asilo nido: al n. 362 il primo ISEE superiore ad € 5.000,00 di cui i primi 108, non superano € 1.000,00.

Allora non può e non deve bastare la circostanza dell’aumento generale della media dei redditi nell’ultima rilevazione, giacché non possiamo non evidenziare che il detto dato può, anzi scuramente, ha risentito del progressivo aumento reddituale ad appannaggio della sola fascia più alta, nel mentre nessuna variazione è intervenuta nei redditi più bassi o intermedi.

Ma la riflessione non può neppure non riguardare la sostanziale miopia del dibattito sulla crisi reddituale che ha visto concentrare le fasce più deboli in una lotta finalizzata all’abbattimento dei costi di gestione della professione, attraverso una lotta al sistema della cd. casta, più che alla ricerca di strategie per l’aumento dei redditi, in un circolo vizioso di rivendicazione e esacerbazione della frattura tra avvocati ricchi e avvocati poveri.

È indubbio, poi, che l’introduzione dell’art. 21 della L. 247/2012, la cui stesura risente della fretta di approvazione della nostra sciagurata Legge Professionale, ha fatto emergere ancora di più quel solco che esisteva e si celava nelle pieghe della non obbligatorietà di iscrizione al ns. Ente Previdenziale per le fasce reddituali più basse.

Oggi un ulteriore elemento si inserisce: i Ministeri vigilanti hanno infatti approvato la temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo minimo integrativo che, dunque si pagherà nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari prodotto direttamente in sede di autoliquidazione.

L’Abrogazione del contributo minimo integrativo

È una misura che riguarda moltissimi iscritti che producono un volume d’affari inferiore ad € 17.750,00, al netto di coloro che, per regolamento, ne sono comunque esonerati e certamente costituisce il primo passo verso una revisione del sistema che, però, non può che partire da alcuni elementi indefettibili: in primo luogo, in ogni caso,  l’adeguatezza della prestazione previdenziale.

In altre occasioni abbiamo già evidenziato come concentrare il dibattito solo ed unicamente sulla scelta tra metodo di calcolo retributivo e metodo di calcolo contributivo non rappresenti sic et simpliciter la risoluzione del problema. Entrambi i metodi di calcolo hanno pregi e difetti, e possono, a determinate condizioni portare allo stesso risultato, privilegiando principi diversi: nel sistema retributivo, infatti il principio ispiratore può considerarsi il “principio previdenziale” , incentrato sul mantenimento dello standard di vita, con violazione però del principio di “equità attuariale”, fondante del sistema contributivo, laddove a fronte di contributi anche diversi del lavoratore, le pensioni saranno comunque calcolate con il medesimo tasso di rendimento.

Occorre, dunque, guardare la problematica da un’altra angolazione e osservare la contribuzione previdenziale nell’ottica di giudicarla eccessivamente elevata, solo in rapporto alla sua capacità di rispondere alla funzione previdenziale, assicurando al lavoratore un reddito adeguato, al momento del suo pensionamento.

E dunque in presenza di un elevato numero di posizioni di reddito modesto, forse la soluzione del passaggio al metodo di calcolo contributivo non può ritenersi risolutiva, giacché relegherebbe ancor di più la gran parte dell’avvocatura in difficoltà ad un futuro più drammatico. Ciò in quanto nel sistema previdenziale forense grande rilevanza assume la progressiva diminuzione dei redditi dichiarati, soprattutto, per la particolarità del sistema retributivo, che eroga la pensione, non sulla base di quanto effettivamente versato, ma considerando la media tra i redditi prodotti.

E’ però altrettanto vero che oggi, in concreto, esiste una disparità di trattamento per coloro che dichiarano un reddito inferiore ad € 10.000,00, giacché il minimo soggettivo costituisce per costoro una percentuale maggiore rispetto all’aliquota di un contribuente il cui reddito sia superiore ad € 25.000,00.

La soluzione di prevedere una aliquota progressiva di contribuzione previdenziale, equiparando il concetto applicato alla fiscalità, sembra però stridere con quanto statuito con la sentenza n. 67/2018 della Corte Costituzionale in materia di criterio solidaristico che prevede che non ci sia una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l’avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa. Argomenta la Corte infatti che, l’assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall’assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost.

Cogliere le nuove opportunità

Ed allora torniamo a discutere del fatto che occorre sovvertire la prospettiva di discussione e cercare di incidere su sistemi che consentano di incentivare il reddito, che diminuiscano il divario esistente tra Nord e Sud, tra giovani e vecchi, tra uomini e donne, piuttosto che su sistemi che tendano a diminuire la contribuzione.

Una nuova visione dell’attività professionale, che cerchi di potenziare e cogliere le opportunità delle nuove forme di organizzazione dello studio, della dematerializzazione delle pratiche, dell’azzeramento delle distanze attraverso l’utilizzo dell’informatica e della telematica, deve rappresentare il punto di partenza del nuovo avvocato che sappia scrollarsi di dosso sia il retaggio di una visione romantica del ruolo della difesa dei diritti, calandola in una realtà sociale in cui il mercato ci chiede un nuovo ruolo più vicino all’economia, sia abbandonando le posizioni di isolamento nei confronti delle altre categorie professionali, sia investendo sulla valorizzazione della professionalità e competenza, svincolata dai meccanismi di formazione ed aggiornamento percepiti come un obbligo e non come un arricchimento.

Non è un caso che la problematica previdenziale sia divenuta il problema dei problemi, allorché l’avvocatura ha cominciato la lenta discesa agli inferi del calo reddituale. Appare evidente allora che concentrando la propria azione sulla leva dei redditi, ma anche sulla consapevolezza che fare l’avvocato sia una professione per tanti, ma non per tutti, sia il primo passo verso una evoluzione, anche del sistema previdenziale che ci consenta di non dover scegliere tra l’uovo oggi e la gallina domani.

Questo lo sforzo che ANF deve proporsi quale progetto per i prossimi anni, preparandosi ad una strada in salita verso un traguardo che è già visibile all’orizzonte, se solo abbiamo la volontà di vederlo.

 

[1] In realtà le dette sentenze riguardano iscritti INARCASSA, ma i principi generali sono applicabili anche agli altri professionisti coinvolti.

LA RASSEGNA DEGLI AVVOCATI 2018

 

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