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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE
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Il Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense
PREMESSO
che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, con
richiesta di parere, la bozza di regolamento (12 dicembre
2013) elaborato con riferimento alle norme per l’istituzione e
le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi
maggiormente rappresentative;
che il Consiglio Nazionale Forense ritiene di dover emanare
suddetto regolamento in ottemperanza all’art. 1 comma 3
della L. n. 247/2012 a tenore del quale “All’attuazione della
presente legge si provvede mediante regolamenti adottati
con decreto del Ministro della giustizia (…) entro due anni
dalla data della sua entrata in vigore (…). Il CNF esprime i
suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i
consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che
siano costituite da almeno cinque anni e che siano state
individuate come maggiormente rappresentative dal CNF”;
RILEVA QUANTO SEGUE:
l’art.1, comma 3, della L. 247/12 non sembra indicare un
potere regolamentare del CNF in subiecta materia;
la “individuazione” da parte del CNF delle associazioni
maggiormente rappresentative sembrerebbe, per espressa
dizione del citato art.1, co. 3 L. 247/12, finalizzata alla previa
acquisizione (da parte del CNF) di un parere non vincolante,
nell’ambito del procedimento ivi previsto e relativo alla
adozione dei regolamenti ministeriali necessari per la
attuazione della legge di riforma;
inoltre la bozza di regolamento (art.3) utilizza il termine
“riconoscimento”, da considerarsi improprio, in quanto
l’art.1 della l.247/2012 adopera invece il termine
“individuazione”, con ciò indicando che si tratta di una
semplice presa d’atto di una realtà preesistente, e non la
previsione di normazione di un percorso al quale
un’associazione debba sottoporsi per essere riconosciuta
come rappresentativa;
va rilevato che laddove la legge ha inteso prevedere un
siffatto percorso di riconoscimento, lo ha espressamente
previsto, demandando al Consiglio Nazionale Forense
l’emanazione del relativo regolamento;
in particolare, tale previsione è stata significativamente
disposta dall’art. 35 comma 1, lett. s) della citata legge
professionale per il riconoscimento delle associazioni
specialistiche maggiormente rappresentative ;
che, in realtà, le associazioni forensi maggiormente
rappresentative oggi esistenti e riconosciute tali dal
Congresso Nazionale Forense svolgono un ruolo
squisitamente politico e, in quanto tale, ontologicamente
diverso da quello disegnato dal Consiglio nazionale Forense
nel regolamento in esame
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;
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Per una migliore comprensione, si riporta il testo del Preambolo che precede lo Statuto OUA
attualmente vigente : “ L’avvocatura italiana svolge funzioni costituzionali nell’ambito della
giurisdizione e, nel più vasto contesto sociale, contribuisce alla conoscenza ed all’attuazione dei
diritti e degli interessi soggettivi, in tal modo concorrendo all’effettiva applicazione dei principi di
uguaglianza e di libertà.
2. – Per lo svolgimento di tali imprescindibili compiti l’avvocatura deve essere libera e non
condizionabile da alcun potere politico o economico e deve anzi potersi proporre come soggetto
politico, legittimato in quanto tale alla più ampia ed articolata interlocuzione con i poteri e le
istituzioni dello Stato e con tutti i protagonisti della vita politica e sociale.
3. – L’attuazione di tale doveroso ruolo presuppone il mantenimento ed il rafforzamento delle
istituzioni forensi quali irrinunciabili garanzie non solo dell’autonomia dell’ordine forense ma
anche delle qualità morali e delle capacità professionali della categoria.
4. – Parimenti il patrimonio di valori, di cultura e di proposta politica delle libere associazioni
forensi è indispensabile presupposto ed ineliminabile contributo per un’effettiva soggettività
politica che consenta all’avvocatura di misurarsi con ampio confronto sui problemi e sugli
interessi di carattere anche generale e quindi di esprimere il proprio autonomo pensiero
propositivo.
5. – Fin dal 1947, nell’atmosfera di recuperata libertà, l’avvocatura ha costantemente convocato
ogni biennio il suo Congresso Nazionale, che ha costituito tradizionalmente il luogo e l’occasione
per confrontare le opinioni delle varie componenti e per esprimere in maniera unitaria le
aspirazioni e le proposte della categoria. Nel solco di tale consolidata tradizione, appare naturale
che la sede del Congresso Nazionale Forense sia proclamata come quella ideale per realizzare
la confluenza organica e operativa di tutte le componenti dell’avvocatura, che proprio nel
Congresso possono trovare ciascuna il proprio spazio e determinare poi in sintesi quell’unità di
espressione sulla quale può fondarsi la rappresentanza politica necessaria alla categoria.
6. – Una rappresentanza politica che voglia essere autorevole e influente non può che tendere
all’unitarietà, organizzandosi in struttura tale che, assorbendo in sé le dialettiche interne e
che, in ogni caso, pur essendo l’Associazione Nazionale
Forense in possesso di tutti i requisiti previsti dalla bozza di
regolamento per essere individuata quale associazione tra le
maggiormente rappresentative non possono sottacersi
numerose obiezioni e criticità, in quanto alcuni dei criteri pur
individuati nella bozza di regolamento predisposta appaiono
inconferenti rispetto al ruolo politico sopra evidenziato,
quali, ad esempio, la promozione e lo svolgimento di attività
formativa, potendosi benissimo dare il caso di
un’associazione che, pur rappresentativa sul piano politico,
scelga di non impegnarsi nel campo della formazione;
altri criteri, e precisamente quelli dell’art. 3, lett. b),
appaiono invece indebite ingerenze nella libera vita
associativa, potendosi dare il caso dell’esistenza di
associazioni rappresentative che perseguano fini statutari
diversi da quelli ivi previsti mentre è discutibile che i criteri
previsti dalle lettere d) ed e) siano idonei a conferire
rappresentatività ad un’associazione;
inoltre, gli artt. 5 e 6 della bozza di regolamento prevedono
una pervasiva attività di controllo e vigilanza da parte del
CNF ai fini del mantenimento del riconoscimento, sempre
sull’erronea ed illegittima presupposizione della natura
costitutiva del riconoscimento e non, come sopra detto, della
funzione di semplice presa d’atto di una situazione fattuale
maturando nel dibattito più esteso possibile quelle soluzioni o proposte che possano essere
presentate come provenienti dall’intera categoria, sia valida e riconosciuta interlocutrice
abituale dei poteri dello stato e delle forze politiche e sociali. Tutte le componenti della categoria
hanno ragioni valide per individuare nel Congresso Nazionale Forense, quale assemblea
generale dell’avvocatura, organizzata e gestita in comune e garantita al massimo livello
istituzionale, la struttura idonea a costituire la base della loro rappresentanza politica.
7. – E’ dunque interesse ed onere dell’intera avvocatura stringersi – come istituzioni, come
associazioni, come aggregazioni culturali e specialistiche, come singoli iscritti all’albo – in un
patto di solidarietà politica, giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare partecipazione,
riconoscimento e sostegno, anche finanziario, al Congresso Nazionale Forense e alla struttura
operativa di rappresentanza politica che ne è diretta emanazione, l’Organismo Unitario
dell’Avvocatura alla cui autorevolezza e capacità di intervento è necessario dedicare, da parte di
tutti, il più ampio e leale supporto.
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preesistente;
come agevolmente riscontrabile nei lavori preparatori della
L. 247/12, nei testi precedenti quello definitivo l’acronimo
“CNF” stava sempre ad individuare il Congresso Nazionale
Forense e non il Consiglio Nazionale Forense ( vedasi, per
tutti, il testo licenziato dalla Commissione Ristretta del
Senato in data 23/11/2010, nel quale viene fatto chiaramente
riferimento al Congresso Nazionale Forense2
), in linea,
peraltro, con le vigenti regole pattizie, che vedono nel
Congresso Nazionale Forense l’organo preposto ad
individuare in maniera democratica le associazioni
maggiormente rappresentative e per ciò stesso dal
Congresso riconosciute;
d’altra parte, il Congresso Nazionale Forense ha trovato
ampio riconoscimento legislativo, dal momento che è
espressamente previsto dall’art. 39 L. 247/12 a tenore del
quale “Il congresso nazionale forense è la massima assise
dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e
dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti
associative”;
peraltro, la rappresentatività politica di un’associazione
trova esclusivo riscontro nelle sue capacità di proselitismo,
di proposta e di intervento, delle quali l’Istituzione non può
che limitarsi a prendere atto;
pertanto, non sussiste alcuna necessità che il Consiglio
Nazionale Forense emani il suddetto regolamento che,
comunque, ictu oculi, appare connotato da consistenti
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Si legge nel testo richiamato: “ … La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente
legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di
parere dei consigli dell’ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente
rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all’articolo 36,
nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo
interesse e l’organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense”.
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elementi di illegittimità, mentre sarebbe invece auspicabile
che il Consiglio Nazionale Forense provvedesse alla
“individuazione” delle associazioni maggiormente
rappresentative tenendo nel debito conto la volontà del
Congresso, massima assise dell’Avvocatura;
che al Consiglio Nazionale Forense, per definizione organo
terzo ed imparziale, al quale è demandata la fondamentale
funzione disciplinare, non può essere riconosciuta la facoltà
di intervenire, del tutto discrezionalmente, sulla vita, le
regole e il funzionamento di una qualsiasi libera associazione
nazionale poiché, opinando diversamente, si rischierebbe un
formidabile vulnus democratico, incompatibile non solo con
la Carta Costituzionale, ma anche con le norme di rango
europeo;
AUSPICA
che il Consiglio Nazionale Forense ritiri la bozza di regolamento
in epigrafe, limitandosi ad “individuare” nell’immediato quali
associazioni maggiormente rappresentative quelle già
riconosciute tali dal Congresso Nazionale Forense negli anni
passati e, per il futuro, quelle che saranno riconosciute
maggiormente rappresentative dal Congresso stesso, anche
sulla base dei requisiti indicati all’art.1, co. 3 , l.247/12;
che tale auspicio possa essere convintamente condiviso anche
dalle altre associazioni forensi
Roma, 1° marzo 2014.
IL DIRETTIVO NAZIONALE ANF