Il deliberato del Direttivo Nazionale sul decreto Legge recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Il deliberato è stato anche depositato in Commissione Giustizia Senato, in occasione dell’audizione.
IL DIRETTIVO NAZIONALE ANF
Riunito in data 17 settembre 2014;
Esaminato il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 denominato “Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione in materia di processo civile”
RITIENE POSITIVO
il metodo di confronto con le Associazioni e le Istituzioni Forensi inaugurato dal
Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che segna una netta discontinuità con
l’operato dei suoi predecessori
AUSPICA
che tale metodo possa, per il futuro, essere assunto come regola per consentire il
fattivo contributo dei protagonisti della giurisdizione
RITIENE
nell’ottica di tutelare al meglio le esigenze della collettività, delle quali l’avvocatura
si fa carico quotidianamente e di collaborare costruttivamente alla efficacia ed
effettiva incidenza dei provvedimenti assunti, di segnalare le numerose criticità che
il decreto legge presenta, nella convinzione che alle stesse potrà agevolmente
porsi rimedio nel corso dell’iter di conversione, mediante la presentazione e
l’approvazione di emendamenti che, si auspica, trovino il consenso del Governo.
IL DIRETTIVO NAZIONALE ANF
Riunito in data 17 settembre 2014;
Esaminato il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 denominato “Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione in materia di processo civile”
RITIENE POSITIVO
il metodo di confronto con le Associazioni e le Istituzioni Forensi inaugurato dal
Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che segna una netta discontinuità con
l’operato dei suoi predecessori
AUSPICA
che tale metodo possa, per il futuro, essere assunto come regola per consentire il
fattivo contributo dei protagonisti della giurisdizione
RITIENE
nell’ottica di tutelare al meglio le esigenze della collettività, delle quali l’avvocatura
si fa carico quotidianamente e di collaborare costruttivamente alla efficacia ed
effettiva incidenza dei provvedimenti assunti, di segnalare le numerose criticità che
il decreto legge presenta, nella convinzione che alle stesse potrà agevolmente
porsi rimedio nel corso dell’iter di conversione, mediante la presentazione e
l’approvazione di emendamenti che, si auspica, trovino il consenso del Governo.
attualmente in servizio ha meno di 40 anni) e a offrire quindi maggiore
efficienza e produttività
• Con riferimento al contenuto del D.L., si rileva che, pur in presenza di talune
positive novità (quali la validità degli accordi patrocinati da avvocati nella
materia giuslavoristica, l’affidamento agli avvocati che presentino
determinate caratteristiche dei procedimenti di separazione e divorzio, il
nuovo regime delle spese e degli interessi in caso di ritardato pagamento) il
provvedimento si presenta piuttosto lacunoso, e comunque mancante della
necessaria sistematicità con riferimento all’impianto generale della
giurisdizione statale. Si è scelto di radicare nel sistema mezzi alternativi di
risoluzione delle controversie, senza un preventivo serio riparto dei diritti
tutelabili e per di più presentandoli come la soluzione all’annoso problema
dell’arretrato, senza comprendere che, in mancanza di adeguati incentivi ed
agevolazioni, anche e soprattutto di natura fiscale e tributaria, tali mezzi
rivestono scarsissimo appeal per il cittadino;
• Analogamente, vengono inseriti istituti mutuati da altri ordinamenti ( come
ad esempio l’affidavit), senza considerare il diverso humus culturale nel
quale vengono calati e le conseguenze che possono provocare, in mancanza
di adeguate misure di bilanciamento;
• L’istituto della negoziazione assistita, che pure l’avvocatura ha sempre
considerato positivamente, tanto da farne espressa richiesta in una mozione.
approvata nell’ultimo Congresso Nazionale di Bari del 2012, presentato
come obbligatorio, in aggiunta e non in alternativa alla conciliazione
obbligatoria, e per materie diverse, sortisce l’effetto di porre a rischio
improcedibilità almeno l’80% del contenzioso probabile, senza nel
contempo dare effettive garanzie di successo. Il suo ambito di applicazione,
inoltre, risulta ingiustificatamente ridotto ( ad esempio, per quanto riguarda
le separazione e i divorzi);
• Notevoli perplessità suscita poi la previsione che consente ai coniugi la
separazione e il divorzio consensuali, mediante presentazione personale
davanti all’ufficiale dello stato civile negli stessi casi in cui è consentita la
negoziazione assistita, poiché la delicatezza delle problematiche di diritto
di famiglia fa presagire un aumento del contenzioso avente ad oggetto gli
accordi raggiunti senza l’assistenza del difensore , soggetto tecnicamente
affidabile, consapevole e competente;
• Quanto alle novità nella materia della esecuzione forzata, il provvedimento
disegna un processo esecutivo connotato dalla persistente macchinosità e
burocratizzazione tipica del procedimento pubblico, oltrechè da un sistema
di compensi per gli ufficiali giudiziari che viene a gravare, unicamente e
ingiustificatamente, sul creditore procedente, con un ingente aumento di
costi per quest’ultimo;
• Con riferimento alla effettiva possibilità di definizione dell’arretrato tramite la translatio iudicii in arbitrato, prevista nel provvedimento persino per il
grado di appello, e’ agevole profetizzare che, in assenza di incentivi effettivi,
la stessa risulterà scarsamente applicata e di impatto pressochè nullo.
• Infine, con riferimento agli aspetti organizzativi, la sola norma che può
essere valutata positivamente è quella sul tramutamento dei giudici, mentre
le altre paiono piuttosto generiche e, comunque, non in grado di produrre
risultati apprezzabili.
In conclusione, nel prendere atto che ancora una volta è stata preferita la strada
della decretazione di urgenza e sono stati privilegiati interventi per ciò solo
asistematici e nel complesso disorganici, il Direttivo Nazionale dell’Associazione
Nazionale Forense propone :
In tema di esecuzione forzata :
• deve essere consentito agli avvocati il libero e gratuito accesso alle banche
dati , senza filtri e, soprattutto, senza ingiustificati costi aggiuntivi per le
parti. Sarebbe profondamente ingiusto gravare i creditori, già penalizzati
dall’inadempimento dei debitori, di costi e balzelli che renderebbero la
tutela dei diritti inutilmente e ingiustificatamente onerosa;
• se proprio la procedura esecutiva deve essere connotata da caratteristiche
sovrapponibili a quelle di un servizio reso da privati, che lo sia in tutto e per 6
tutto anche per quanto riguarda i compensi degli operatori, da parametrarsi
soltanto in base ai risultati effettivamente conseguiti e, soprattutto, in una
logica di libera concorrenza fra gli stessi; qualora invece si ritenga di
conservare detta funzione nell’ambito statale, non è assolutamente più
procrastinabile l’assunzione di personale che vada a colmare i
numerosissimi vuoti della pianta organica;
In tema di risoluzione delle controversie :
• E’ assolutamente indispensabile incentivare consistentemente le
numerose ADR ormai presenti nel nostro sistema, anche e soprattutto dal
punto di vista economico, ad esempio mediante il riconoscimento di un
credito d’imposta;
• E’ necessario potenziare da subito l’art. 185 bis c.p.c. nel senso indicato
dalla commissione Berruti;
• E’ indispensabile aumentare il novero delle questioni nelle quali
l’accordo raggiunto con il patrocinio dell’avvocato ha valenza equiparata
alla pronuncia giudiziale, senza necessità di autentica di firme da parte di
altri soggetti;
• Occorrerà semplificare ulteriormente il procedimento di negoziazione
assistita con attenuazione degli obblighi e delle sanzioni poste a carico
degli avvocati;
• Nell’ottica delle diffusione culturale degli strumenti alternativi, sarà opportuno prevedere la volontarietà della negoziazione assistita, in linea
con la obbligatorietà a termine della conciliazione ex D.Lgvo 28/2010.
Il Direttivo Nazionale A.N.F.