Il Deliberato del Direttivo sulle spese di Giustizia, gennaio 2014

Il Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense
VISTI
 l’art. 1, comma 606, lett. a), l. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha aumentato il
contributo forfetario per l’inizio del giudizio da 8 a 27 euro;
 l’art. 1, comma 606, lett. b), l. 27 dicembre 2013, n. 147, che nell’ambito del
patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale prevede la riduzione
di un terzo del compenso del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del
consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato;
 l’art. 1, comma 607, l. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che la
decurtazione di un terzo del compenso, di cui all’art. 1, comma 606, lett. b), l.
27 dicembre 2013, n. 147, si applichi a tutte le liquidazioni successive alla
data di entrata in vigore della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
OSSERVA
• che la variazione del contributo forfetario da 8 a 27 è inaccettabile, perché
non costituisce un semplice aumento, ma un’ingiustificata triplicazione
dell’originario importo. Peraltro in alcuni casi il contributo forfetario è
addirittura più alto del contributo unificato;
• che parimenti è ingiustificato il taglio di un terzo dei compensi del difensore,
dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore
privato autorizzato, per quanto riguarda il patrocinio a spese dello stato
nell’ambito del processo penale in quanto tale misura:
a) si aggiunge all’odioso disposto di cui all’art. 9, D.M. 140/2012, che
consente la riduzione fino alla metà del compenso del difensore in sede di
patrocinio a spese dello stato;
b) lede il principio costituzionale di cui all’art. 24, commi 2 e 3, in quanto
riducendo il compenso del difensore, indirettamente si favorisce l’abbandono
delle difese, non sostenibili gratuitamente dal libero professionista;
c) viola l’art. 36 Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa;
• che il taglio del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato, del
consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato è l’ennesimo
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provvedimento che fa ricadere i tagli dei costi della giustizia esclusivamente
sulla classe forense. Il recupero di risorse, invece, dovrebbe essere effettuato
sia attraverso una riorganizzazione dell’amministrazione della giustizia, per
esempio con l’introduzione del processo telematico anche in materia penale, sia
attraverso una redistribuzione dei tagli su tutti gli attori della giustizia e, quindi,
anche sul personale amministrativo e giudicante;
• che l’art. 9, comma 3, l. 24 marzo 2012, n. 27, entrato in vigore il 25 marzo ‘le
tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di
entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non
oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto’;
• che l’art. 41, D.M. 20 luglio 2012, n. 140, prevede che ‘le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in
vigore’;
• che le norme di cui al D.M. 20 luglio 2012 non possono avere effetto
retroattivo ai fini della liquidazione del compenso nei procedimenti in corso, in
quanto ai sensi dell’art. 11, delle Disposizioni sulla Legge in Generale ‘la legge
non dispone che per l’avvenire essa non ha effetto retroattivo’;
• che parimenti è inammissibile applicare retroattivamente il taglio dei
compensi, che deve essere attuato a tutte le liquidazioni successive all’entrata
in vigore della legge, indipendentemente dalla data di cessazione della
prestazione professionale;
• che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione anteriore
all’introduzione dei parametri, i diritti maturavano al momento dell’effettuazione
della prestazione e andavano liquidati secondo la tariffa vigente al momento
dell’effettuazione della prestazione. L’applicazione retroattiva del taglio di un
terzo del compenso, stravolgendo tale principio consolidato, negherebbe al
professionista, il diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni già maturate;
• che in tal senso illuminante è un’ordinanza del 13 settembre 2012, con cui il
Tribunale di Cremona, Dott. Borella ha sollevato l’eccezione di legittimità
costituzionale del’art. 9, d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dall’art. 1 della
L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui dispongono
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l’applicazione retroattiva dei nuovi parametri anche ai processi in corso e
all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in relazione
agli artt. 3, 24 e 117 Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, all’art. 5
trattato UE (in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma
dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento
degli obiettivi dei trattati) e all’art. 296 Trattato sul funzionamento dell’UE
(qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo
decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio
di proporzionalità. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle
proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati. In
presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si
astengono dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile
al settore interessato) e all’art. 6 Trattato UE e per esso ai principi dello Stato di
Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dalla Carta
di Nizza;
• che il principio di irretroattività riceve, comunque, copertura costituzionale
come la Consulta ha avuto modo di sottolineare nella sentenza n. 78/2012. In
particolare l’art. 3 Cost., nello stabilire il principio di uguaglianza e quindi di
ragionevolezza delle scelte del legislatore, impone di salvaguardare la certezza
dell’ordinamento, in funzione dell’affidamento dei cittadini, che devono poter
orientare le proprie condotte, confidando che esse non saranno sindacate ex
post in base a norme non vigenti e dunque non conoscibili al momento in cui la
fattispecie produttiva giuridici era ancora in fieri;
• che l’art. 117 Cost. nell’imporre al legislatore di legiferare in conformità al
diritto internazionale pattizio, rinvia, tra l’altro alla Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha
pure avuto modo di precisare come, ex art. 6 CEDU, il principio della
preminenza del diritto e il concetto di processo equo ostano a che il potere
legislativo interferisca con l’amministrazione della giustizia o pregiudichi
l’affidamento dei cittadini;
• che la retroattività di una legge non penale può ammettersi solamente
laddove, all’esito di un prudente bilanciamento, sussistano preminenti motivi
imperativi di interesse generale a sostegno della scelta;
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• che con riferimento alla norma censurata non sussistono tali imperative
ragioni di interesse generale;
• che l’applicazione retroattiva della norma in oggetto è, per di più,
irragionevole e lesiva del principio di parità di trattamento di situazioni similari.
Invero ci potremmo trovare di fronte alla situazione assurda per cui, pur avendo
in ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa
data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il
dovuto nella misura più alta prevista prima del taglio attuato dalla legge di
stabilità;
Tanto premesso, il Direttivo dell’Associazione Nazionale Forense
CHIEDE
– che, per tutti i motivi sopra esposti, il Parlamento e il Governo si attivino per
abrogare il disposto dell’art. 1, commi 606 e 607, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e
procedano a reperire le risorse necessarie al funzionamento della macchina
giudiziaria sia attraverso una riorganizzazione dell’amministrazione della
giustizia, per esempio con l’introduzione del processo telematico anche in
materia penale, sia attraverso una redistribuzione dei tagli su tutti gli attori
della giustizia e, quindi, anche sul personale amministrativo e giudicante.
Il Direttivo Nazionale ANF

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