Il processo civile: la proposta A.N.F. per il Congresso Nazionale Forense di Catania 2018

La scorsa legislatura è stata caratterizzata dal ricorso continuo alla decretazione di urgenza per introdurre, con più interventi poco distanti temporalmente l’uno dall’altro, modifiche al codice di procedura civile.

La ratio sottesa, e accompagnata dalla statistiche trimestrali del Ministero della Giustizia sullo stato della giustizia civile in Italia, era quella di intervenire sulla durata dei processi e sul numero dei procedimenti pendenti, sebbene il legislatore fosse a conoscenza della circostanza, più volte sottolineata dai rapporti ministeriali, che il “collo di bottiglia” è legato, anche con riferimento agli indennizzi della legge Pinto, alle cause pendenti dinanzi alle Corti di Appello e alla Corte di Cassazione.

L’anno 2017 si è concluso, sulla scia della decretazione di urgenza, con il tentativo – non andato a buon fine – di introdurre, con la “legge di bilancio”, il rito semplificato di cognizione quale nuovo rito per tutte le cause decise dal giudice monocratico.

Il nuovo anno ha visto l’insediamento del nuovo governo e del nuovo Ministro della Giustizia che, in occasione della presentazione alle Camere delle linee programmatiche del dicastero, ha annunciato “un rito unico semplificato conformato ai principi di case management e di proporzionalità”.

Tra meno di un mese si celebrerà, a Catania, il 34° Congresso Nazionale Forense e il “processo civile” è uno degli argomenti all’ordine del giorno.

L’A.N.F., dopo la conferenza di Bari del 2017 e il suo congresso di Palermo di quest’anno, presenta le sue riflessioni sulle sorti del processo civile.

Nel corso del consiglio nazionale, tenutosi a Roma il week end scorso, l’A.N.F. ha licenziato la proposta da illustrare all’avvocatura, alla politica e al legislatore al prossimo appuntamento catanese.

Innanzitutto, lo stato dell’arte:

  • il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto riforme del processo civile nell’ottica dello snellimento dell’arretrato, della deflazione del contenzioso e dell’accelerazione dei processi, ma con risultati non propriamente conformi alle aspettative;
  • il mancato raggiungimento di tali aspettative consente di esprimere le seguenti valutazioni:
  • da un lato, si è registrata negli ultimi anni una diminuzione di contenzioso “in entrata”, dovuta soprattutto alla minore disponibilità finanziaria dei cittadini e delle imprese e all’aumento dei costi di accesso alla giustizia;
  • una caratteristica comune delle riforme procedurali attuate può essere ravvisata nella sempre più incisiva sottrazione del processo all’iniziativa delle parti e nell’attribuzione di un accentuato potere dirigista in capo al magistrato;
  • si deve pertanto ribadire che non esiste la norma procedurale perfetta che sia di per sé in grado, senza interventi strutturali efficaci, di fornire una soluzione positiva al problema;
  • l’Avvocato in tutto ciò non sempre è stato reso “partecipe” delle riforme, sebbene sia “partecipe” del processo;
  • preoccupazioni sono state già espresse rispetto alle novità contenute nel DDL “Berruti” AS 2284 discusso nel corso della precedente legislatura e, in particolare, rispetto a quelle relative alla generalizzata applicazione al processo monocratico dell’attuale rito sommario (con corrispondenti preclusioni in appello oggi non previste), alla proposta conciliativa/prognostica formulata dal giudice (e alle conseguenze derivanti alla parte che non l’abbia accettata); all’eliminazione del termine, oggi semestrale, di decadenza per l’impugnazione; all’introduzione normativa di concetti laschi quali sinteticità e chiarezza degli atti, forieri di probabili interpretazioni tanto discrezionali da sconfinare nell’arbitrio;
  • all’indomani dell’insediamento del nuovo Governo della Repubblica Italiana, il Ministro della Giustizia, nell’audizione alla Commissione Giustizia della Camera dell’11 luglio 2018, nell’illustrare le linee programmatiche del suo Ministero, ha manifestato la volontà “intervenire sul rito del processo civile, tratteggiando, sia per le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica sia quelle in cui giudica in composizione collegiale, un unico rito semplificato conformato ai principi del case management e di proporzionalità, con i quali risulta incompatibile un sistema processuale contrassegnato dalla predeterminazione legale dei poteri delle parti e del giudice“, il tutto però nella forma di “interventi chirurgici, volti ad asciugare l’attuale rito esistente, senza dunque stravolgimenti inconsulti, forieri di periodi di lunga e controversa interpretazione giurisprudenziale e dottrinale“;
  • allo stato non risultano iniziative e proposte di legge che diano seguito alle linee programmatiche illustrate dal Ministro della Giustizia;
  • in ogni caso il diritto vivente di produzione giurisprudenziale limita sempre più gli ambiti di effettiva interlocuzione degli avvocati nel processo.

Sulla scorta di tali premesse, l’Associazione Nazionale Forense, nell’ipotesi di introduzione di un unico rito semplificato per il processo civile, intende proporre al Congresso Nazionale Forense di porre in essere ogni opportuna iniziativa per l’adozione di provvedimenti normativi volti al rispetto dei seguenti principi:

  1. riconfermare e valorizzare il principio dispositivo del processo civile, nonché garantire il principio del contraddittorio inteso sia in senso formale, che sostanziale e garantire il diritto di difesa delle parti assicurando, soprattutto alle parti convenute, un ragionevole termine per predisporre le proprie difese;
  2. ripristinare, nel giudizio di cassazione, in luogo del rito camerale non partecipato – che è in contrasto con il disposto dell’art. 6 della CEDU – l’udienza di discussione, con partecipazione dei difensori; ovvero, quantomeno, prevedere l’obbligo della comunicazione della relazione scritta alle parti;
  3. approfondita valutazione dell’unificazione dei riti secondo il principio di proporzionalità riferito alle esigenze istruttorie (graduate e/o graduabili), anche mediante previsione di diversi percorsi processuali, prevedendo però che la regolamentazione sia disciplinata per legge, nel rispetto del principio di predeterminazione ex lege del rito;
  4. valorizzare il principio di collaborazione tra le parti ed il giudice, che ora trova piena consacrazione nell’art. 101, comma 2, c.p.c. attraverso l’elaborazione del thema decidendum e del thema probandum quale risultato dell’agire congiunto delle parti con il giudice, anche mediante un sistema progressivo di preclusioni correlate alle attività difensive delle parti che consentano la cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum in due termini processuali diversi;
  5. valorizzazione dell’uso della telematica nel processo civile, riduzione degli scritti endoprocessuali e previsione, nelle controversie instaurate con rito ordinario di cognizione, in caso di contumacia volontaria del convenuto o, nei giudizi con pluralità di parti, di tutti i convenuti, che il giudice, all’udienza di trattazione disponga la prosecuzione della causa a norma dell’art. 702-ter c.p.c.;
  6. valutare l’accentuazione della possibilità di pronunce interinali di condanna immediatamente esecutive, salvo il possibile reclamo al collegio, e sempre revocabili con la sentenza che definisce il giudizio (si tratterebbe in sostanza di pronunce allo stato degli atti sulla scorta di quanto prevede l’art. 423 comma 2 cpc per il “rito del lavoro”);
  7. valutare l’eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni (in assenza di istanza delle parti per la pronuncia di sentenza contestuale) sostituendo la stessa con l’assegnazione di un termine per il deposito telematico del foglio di conclusioni scritte e di successivi termini per il deposito telematico di memorie conclusionali e repliche;
  8. valutare l’introduzione, nei tribunali circondariali, una sezione specializzata che abbia esclusiva competenza su tutte le questioni civili inerenti alle relazioni familiari con applicazione di un rito processuale uniforme, che, pur nell’esigenza di garantire la celerità delle decisioni, non comporti limitazioni delle facoltà delle parti;
  9. riconoscere agli avvocati la possibilità di assumere testimoni, garantendo in ogni caso il contraddittorio fra le parti;
  10. prevedere un maggiore coinvolgimento degli avvocati nelle decisioni adottate dai Consigli Giudiziari.

 

Si allega, la proposta di mozione congressuale (Catania 2018).

Catania 2018 – processo civile mozione ANF

Roma, 4 settembre 2018.

A.N.F. Associazione Nazionale Forense

 

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