CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA
Il Consiglio Nazionale Forense, – nella seduta amministrativa dell’ 11 dicembre 2015; – visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; – visto il Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; – visto il Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382; – vista la Legge 31 dicembre 2015, n. 247, –
adotta il seguente Regolamento interno :
Art. 1 – Spese.
Ambito di applicazione I Consiglieri nazionali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente connesse alle attività necessarie per l’espletamento del mandato. A titolo meramente esemplificativo, si indicano: trasferte a Roma o nelle diverse località individuate per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni, per la partecipazione a incontri istituzionali in Italia o all’estero per conto del CNF, per incontri di lavoro o per lo svolgimento di attività d’ufficio comunque connesse alla funzione, nonché per l’intervento quale consigliere nazionale a seminari, convegni, conferenze e congressi, ove la relativa spesa non sia assunta dall’ente organizzatore.
Art. 2 – Regolamentazione delle spese
Le spese si intendono autorizzate ovvero saranno rimborsate con le seguenti modalità:
2.1 trasferte Le spese di viaggio di andata e ritorno spettano per le trasferte dal luogo di residenza (o altro luogo in cui si trovi il Consigliere) al luogo ove si svolge la riunione indetta (o dove deve essere svolto l’incarico) e può riguardare:
a) per l’aereo: il costo del biglietto in classe economica;
b) per il treno: il costo del biglietto di prima classe con supplementi, vagone letto;
c) per navi e traghetti: il costo del biglietto in prima classe oltre all’eventuale trasporto dell’automobile e, se il viaggio si compie di notte, il costo di cabina-letto;
d) per bus, metro, pullman: il costo complessivo del biglietto;
e) per i viaggi in automobile: il rimborso chilometrico nella misura di 1/3 del costo della benzina verde (con riferimento trimestrale alle quotazioni praticate da AGIP-ENI); le spese di pedaggio autostradale; il parcheggio o l’autorimessa dell’autovettura nel luogo ove si svolge la riunione; il parcheggio o l’autorimessa presso l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza, salva la possibilità di utilizzo della carta di credito del Consiglio per la sola copertura delle spese vive;
f) per le autovetture a noleggio con conducente: il costo del trasferimento di andata e ritorno con gli aeroporti di Roma;
g) per il noleggio di auto senza conducente: il solo costo del noleggio e della benzina per importo comunque non superiore al costo di uno dei mezzi di trasferimento innanzi previsto;
h) per i taxi: il costo del trasferimento dal luogo di partenza per l’aeroporto o la stazione ferroviaria (purché nell’ambito della stessa provincia o di altra contigua) e viceversa transfert da/per la stazione ferroviari di Roma, nonché per gli spostamenti necessari correlati all’attività istituzionale svolta. 2.2 spese di pernottamento Il rimborso per le spese di pernottamento spetta a coloro che non hanno la residenza, il domicilio o lo studio professionale nel comune in cui si svolge la riunione o l’incarico, per sistemazione in albergo di 4 o 5 stelle in camera singola o doppia uso singola. Per la particolare esigenza di presenza continuativa a Roma, collegata alla carica di Presidente, può essere autorizzato contratto di locazione ad uso abitativo con delibera motivata del Consiglio. Nel caso di comprovata convenienza economica rispetto alla presenza continuativa a Roma, potrà essere autorizzata, con delibera motivata del Consiglio, la stipula di contratto di locazione anche nei confronti dei consiglieri. L’autorizzazione, o il rimborso nel caso di anticipo della spesa, comprende la prima colazione, l’eventuale tassa di soggiorno e il supplemento per la camera doppia. La spesa sarà autorizzata o rimborsata nei limiti della tariffa più alta eventualmente applicata negli esercizi in convenzione e comunque non oltre euro 280,00 a notte. Salvo specifiche esigenze logistiche sono autorizzati (o rimborsati) i pernottamenti della notte che precede l’impegno collegato all’attività istituzionale con inizio a un orario antecedente alle ore 10.30 e quelli della notte che segue la riunione, se termina dopo le ore 17.00.
2.3 spese per il vitto
Il rimborso delle spese di vitto, correlate all’attività istituzionale svolta dal Consiglierei è fissato in euro 120,00 giornaliere. Non sono rimborsate le spese di vitto sostenute in autonomia dal Consigliere in concomitanza con colazioni di lavoro (compresi i buffet in occasione di riunioni) o eventi conviviali organizzati dal Consiglio.
2.4 documentazione delle spese Gli originali dei giustificativi delle spese effettuate (in regola con le norme fiscali, scontrini, ricevute fiscale o fatture) devono essere consegnati all’ufficio contabilità del Consiglio unitamente alla relativa domanda di rimborso (nel caso in cui le spese siano state anticipate dal Consigliere). Le spese relative al rimborso chilometrico in caso di uso di auto propria possono essere auto-certificate. Le richieste di rimborso e la relativa documentazione devono pervenire all’ufficio contabilità con celerità e comunque non oltre l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui la spesa è stata fatta. Nello stesso termine dovrà pervenire 3 all’ufficio contabilità la documentazione delle spese effettuate tramite la carta di credito in dotazione.
Art. 3 – Gettone di presenza per l’Ufficio di presidenza.
Ai componenti dell’ufficio di Presidenza è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza per tutte le attività inerenti il mandato determinato in misura forfettaria come segue: Presidente euro 90.000,00 Vicepresidente euro 50.000,00 Consigliere Segretario euro 70.000,00 Tesoriere euro 50.000,00 oltre accessori di legge.
Art. 4 – Gettone di presenza Consiglieri nazionali
4.1 I Consiglieri nazionali, per tutte le sedute alle quali partecipano hanno diritto, oltre al rimborso delle spese, ad un gettone di presenza erogato secondo le seguenti modalità: a) per ogni seduta amministrativa del Consiglio, con il limite massimo di 16 all’anno, a cui il Consigliere abbia partecipato all’80 % della durata, salva una minor presenza per giustificati e particolari motivi istituzionali; b) per ogni udienza giurisdizionale del Consiglio, con il limite massimo di 22 all’anno, a cui il Consigliere abbia partecipato all’80% delle camere di consiglio, salvi incompatibilità e una minor presenza per giustificati e particolari motivi istituzionali; c) nel caso in cui non si raggiunga il tetto massimo fissato in 16 delle sedute amministrative verranno computate fino al limite massimo complessivo di 38 anche le udienze giurisdizionali.
4.2 Per udienza, che può essere mattutina e pomeridiana, si intende la celebrazione di tutti i giudizi che sono chiamati nell’arco della mattinata o del pomeriggio.
4.3 Il gettone di presenza per le sedute amministrative e per le udienze giurisdizionali è fissato in euro 650,00 oltre accessori di legge, per ciascuna.
Art. 5 – Modalità di liquidazione
Il pagamento dell’indennità per la partecipazione ad ogni udienza giurisdizionale è subordinato al tempestivo deposito, nel termine di 90 giorni, delle sentenze nei procedimenti celebrati nel corso dell’udienza stessa nei quali il consigliere sia stato designato come relatore. La liquidazione sarà effettuata con cadenza trimestrale.
Art. 6 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell’apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense. Gli effetti economici del presente regolamento decorrono dal giorno 1 gennaio 2016.
Roma, 11 dicembre 2015
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